Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1989, n. 827

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I crediti contributivi dell'INPS nei confronti di una società di persone non si sottraggono, a differenza di quelli indispensabili dell'amministrazione finanziaria, alle Disposizioni dell'art. 2499 cod. civ., con riguardo al venir meno della responsabilità dei soci per il caso di trasformazione della società di persone in società di capitali effettuata con il consenso del creditore, ferma restando, peraltro, al fine della configurabilità di un consenso presunto per il decorso di trenta giorni dalla comunicazione per raccomandata della trasformazione (secondo comma della citata norma), l'esigenza che tale comunicazione dia espressa e chiara notizia della trasformazione medesima. ( V 2851/83, mass n 427765; ( V 4510/81, mass n 415224).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1989, n. 827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 827
Data del deposito : 10 febbraio 1989

Testo completo

I crediti contributivi dell'INPS nei confronti di una società di persone non si sottraggono, a differenza di quelli indispensabili dell'amministrazione finanziaria, alle Disposizioni dell'art. 2499 cod. civ., con
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