Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16088

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16088
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C P, nato a Cusano Mutri, il 12 maggio 1950;
avverso la sentenza del 2 dicembre 2022, della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. G G, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di bancarotta semplice e rimodulate le pene accessorie fallimentari, ha per il resto confermato, per quel che rileva in questa sede, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado a carico di P C, ritenuto responsabile, nella sua qualità di amministratore unico della Roche s.r.l. (dichiarata fallita il 20 settembre 2010), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni e denaro, trasferendoli in favore di altre società dallo stesso partecipate, a sé medesimo o a suoi stretti familiari) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver distrutto o occultato il libro giornale relativo all'anno 2006 allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari).

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di quattro motivi di censura, formulati tutti sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

2.1. Con il primo, in particolare, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe travisato un pacifico dato probatorio acquisito in dibattimento, rappresentato dagli atti del procedimento incardinato nei confronti dei suoi usurai, e dalle stesse dichiarazioni rese da Assandra Cilento, sua figlia, che, esaminata in dibattimento, avrebbe compiutamente ricostruito il successivo evolversi delle vicende familiari, eziologicamente legate ai fatti oggetto delle odierne imputazioni: un dato probatorio essenziale ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen., ma del tutto pretermesso dalla Corte territoriale.

2.2. Il secondo motivo attiene, invece, al profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare alcuni dati significativi, emersi dalla relazione di consulenza tecnica depositata dalla difesa: in particolare, quanto alla bancarotta patrimoniale, le condizioni economiche nelle quali versava la società durante la gestione riconducibile al Cilento e la significativa distanza temporale rispetto al fallimento (dichiarato quattro anni dopo la cessazione delle sue funzioni gestorie);
quanto alla bancarotta documentale, la circostanza per cui tutta la documentazione contabile era gestita dal suo commercialista, per cui, quanto meno sotto il profilo della sussistenza dell'evento soggettivo, alcuna responsabilità si sarebbe potuta riconoscere in capo al Cilento.

2.3. Il terzo lamenta l'omessa derubricazione del reato di cui al capo F), relativo alla ritenuta bancarotta fraudolenta documentale, nel meno grave reato di bancarotta
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi