Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/04/2023, n. 09421
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31427-2021 proposto da: COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’
ORSO
84, presso lo studio dell’avvocato F L, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente -
contro
ACEA ATO2 S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
32, presso lo studio dell’avvocato G L P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A S e F C;
Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - ENTE D’
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
2 LAZIO CENTRALE - ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE
119, presso l’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentato e difeso dall’avvocato G D M;
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivame nte domiciliata in ROMA, VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE
21 presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dagli avvocati A A ed A C;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro temporedella Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MERCANTONIO COLONNA
27, presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato E C;
-controricorrenti - nonché
contro
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE;
-intimata - avverso la sentenza n. 147/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 11/08/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.
Fatti di causa
1. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 147/2021, respingeva il ricorso proposto dal Comune di Rieti avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento (D.G.R. n. G07823 del 10.6.2019) di rinnovo della concessione di derivazione per uso potabile dalle sorgenti formate dal fiume Peschiera (affluente del Velino) nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frassa Sabino e Casaprota (e del disciplinare annesso alla concessione e degli atti del procedimento), rilasciata dalla Regione Lazio in favore di
ACEA ATO
2 S.p.A. per l’approvvigionamento idrico di Roma Capitale. Il Comune di Rieti aveva dedotto la sussistenza di plurimi vizi attinenti al procedimento, all’assenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il rilascio Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - della concessione, all’errata qualificazione del procedimento come rinnovo della concessione, alle modalità tecniche di prelievo dell’acqua potenzialmente dannose per la tutela della risorsa idrica, fino a lamentare la gestione affidata, senza procedura concorrenziale, ad ACEA ATO2 S.p.A. Nel giudizio avevano opposto difese l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma (costituito, tra gli altri, dal Comune di Rom a ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. legge Galli, e della L.R. Lazio 22 gennaio 1996, n. 6 poi modificata dalla successiva L.R. n. 31/1999), la Regione Lazio, ACEA ATO2 S.p.A. (partecipata al 96,46% da ACEA, per il 3% da Roma Capitale e per le restanti minimali parti da circa 110 Comuni dell’ATO 2, affidataria della gestione del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale -Roma) e Roma Capitale. Il TSAP, con riferimento alle censure proposte dal ricorrente circa i vizi inerenti al procedimento istruttorio, riteneva che la mancanza di una piena efficacia del Piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA) e del Piano di tutela delle acque regionali (PTAR), ossia degli atti di pianificazione regionale, non facesse venir meno l’attribuzione della potestà di rinnovare una concessione esistente da epoca anteriore al conferimento (artt. 86 e ss. d.lgs. n. 122/1998) delle attribuzioni in materia dallo Stato alle Regioni (nello specifico la concessione relativa all’acquedotto del Peschiera era stata rilasciata in favore del Comune di Roma - all’epoca Governatorato - con R.D. n. 12048 del 27.10.1926 per 70 anni;
quanto alle sorgenti Le Capore, ACEA, negli anni 1963 e 1979, aveva chiesto l’autorizzazione alla derivazione nei Comuni di Frassa Sabino e Casaprota da immettere nell’acquedotto del Peschiera e nell’anno 1975 erano state autorizzate le opere da realizzare da parte della medesima ACEA). Richiamava l’art. 8, comma 19, della L.R. n. 2/2013 che prevedeva la proroga ex lege delle utenze di derivazione dell’acqua in scadenza non rinnovate e riteneva che da ciò potesse desumersi che doveva essere tenuta in debita considerazione la situazione in fatto ed in diritto già in essere. Escludeva, poi, ogni violazione delle norme in tema di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VINCA (Valutazione Incidenza Ambientale) rilevando, quanto alla VIA, che le derivazioni di cui alla concessione impegnata non avevano significativo impatto Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 4 - sull’ambiente e non rientravano tra i progetti di opere elencati negli allegati II e IV del d.lgs. n. 152/2006 e quanto alla VAS e alla VINCA, che esse si riferivano a programmi o piani incidenti sull’ambiente, non a singoli e specifici interventi già realizzati. Riteneva, con riguardo al parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino Distretto dell’Appennino Centrale, che lo stesso risultava conforme alla Direttiva deflussi ecologici come recepita dalla deliberazione n. 4 del 2017 della medesima Autorità. Con riferimento alla censura sulla violazione del principio di precauzione, il TSAP osservava che la ACEA era obbligata a trasmettere trimestralmente le portate giornaliere derivate dalle sorgenti e che il deflusso vitale del fiume Farfa era stato espressamente considerato nella valutazione d’incidenza e nel parere favorevole espresso dall’Autorità del Bacino;
inoltre rilevava che, contrariamente all’assunto del ricorrente, le sorgenti del Peschiera non erano comprese nei territori (della pianura del Velino) soggetti ad eventi alluvionali. Con riguardo, poi, alle censure inerenti alla violazione dei principi che governano la materia, il TSAP riteneva esaustiva la relazione tecnica depositata in giudizio. Valutava come non condivisibili le conclusioni del Comune ricorrente circa il carattere abusivo delle pregresse derivazioni in quanto le leggi regionali senza soluzione di continuità avevano prorogato la validità del precedente regime autorizzativo, scaturente dal disciplinare sottoscritto nel 2001 dal Ministero dei lavori Pubblici con ACEA. Da ultimo, il TSAP riteneva corretta la qualificazione dell’istanza d’avvio del procedimento come rinnovo della concessione in scadenza, non subordinato alla procedura dell’art. 12 bis R.D. n. 1775/1933, e sosteneva l’infondatezza delle censure inerenti alla questione dell’affidamento della concessione senza gara in favore di Roma Capitale e, per essa, di ACEA in quanto la stessa esorbitava dagli interessi deducibili in giudizio dal Comune di Rieti, che non poteva aspirare alla concessione e non era garante della concorrenza nel settore dell’uso della risorsa idrica.
2. Avverso tale sentenza il Comune di Rieti ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 5 - La medesima sentenza è stata impugnata dal Comune di Rieti con ricorso in rettificazione dinanzi allo stesso TSAP.
3. Hanno resistito con separati controricorsi l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale -Roma, Roma Capitale, la Regione Lazio e la
ACEA ATO
2 S.p.A. È rimasta intimata l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.
4. Il Comune di Rieti ha chiesto il rinvio della presente adunanza in camera di consiglio a data successiva al 1° febbraio 2023 alla quale è stata fissata l’udienza dinanzi alTSAP sul ricorso per rettificazione.
5. Il Comune di Rieti e l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale –Roma hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio formulata dal Comune di Rietiin attesa delle decisione del TSAP sul ricorso per rettificazione proposto innanzi al medesimo Tribunale superiore e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 204 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (c.d. T.U. delle acque), che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865, il ricorso per rettificazione opera su un piano diverso rispetto al ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Ed infatti lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso TSAP è previsto per i casi individuati ai nn. 4 (se la sentenza «abbia pronunciato su cosa non domandata»), 5 («se abbia aggiudicato più di quello che era domandato»), 6 («se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda») e 7 («se contenga disposizioni contraddittorie») dell’art. 517 cod. proc. civ. del 1865 mentre il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 – 202 dello stesso T.U. è esperibile in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204 (fra le tanteCass., Sez. Un., 25 giugno 2019, n. 16979;
Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 488;
Cass., Sez. Un., 6 maggio 2014, n. 9662;
Cass., Sez. Un., 12
ORSO
84, presso lo studio dell’avvocato F L, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente -
contro
ACEA ATO2 S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
32, presso lo studio dell’avvocato G L P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A S e F C;
Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - ENTE D’
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
2 LAZIO CENTRALE - ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE
119, presso l’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentato e difeso dall’avvocato G D M;
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivame nte domiciliata in ROMA, VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE
21 presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dagli avvocati A A ed A C;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro temporedella Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MERCANTONIO COLONNA
27, presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato E C;
-controricorrenti - nonché
contro
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE;
-intimata - avverso la sentenza n. 147/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 11/08/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.
Fatti di causa
1. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 147/2021, respingeva il ricorso proposto dal Comune di Rieti avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento (D.G.R. n. G07823 del 10.6.2019) di rinnovo della concessione di derivazione per uso potabile dalle sorgenti formate dal fiume Peschiera (affluente del Velino) nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frassa Sabino e Casaprota (e del disciplinare annesso alla concessione e degli atti del procedimento), rilasciata dalla Regione Lazio in favore di
ACEA ATO
2 S.p.A. per l’approvvigionamento idrico di Roma Capitale. Il Comune di Rieti aveva dedotto la sussistenza di plurimi vizi attinenti al procedimento, all’assenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il rilascio Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - della concessione, all’errata qualificazione del procedimento come rinnovo della concessione, alle modalità tecniche di prelievo dell’acqua potenzialmente dannose per la tutela della risorsa idrica, fino a lamentare la gestione affidata, senza procedura concorrenziale, ad ACEA ATO2 S.p.A. Nel giudizio avevano opposto difese l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma (costituito, tra gli altri, dal Comune di Rom a ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. legge Galli, e della L.R. Lazio 22 gennaio 1996, n. 6 poi modificata dalla successiva L.R. n. 31/1999), la Regione Lazio, ACEA ATO2 S.p.A. (partecipata al 96,46% da ACEA, per il 3% da Roma Capitale e per le restanti minimali parti da circa 110 Comuni dell’ATO 2, affidataria della gestione del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale -Roma) e Roma Capitale. Il TSAP, con riferimento alle censure proposte dal ricorrente circa i vizi inerenti al procedimento istruttorio, riteneva che la mancanza di una piena efficacia del Piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA) e del Piano di tutela delle acque regionali (PTAR), ossia degli atti di pianificazione regionale, non facesse venir meno l’attribuzione della potestà di rinnovare una concessione esistente da epoca anteriore al conferimento (artt. 86 e ss. d.lgs. n. 122/1998) delle attribuzioni in materia dallo Stato alle Regioni (nello specifico la concessione relativa all’acquedotto del Peschiera era stata rilasciata in favore del Comune di Roma - all’epoca Governatorato - con R.D. n. 12048 del 27.10.1926 per 70 anni;
quanto alle sorgenti Le Capore, ACEA, negli anni 1963 e 1979, aveva chiesto l’autorizzazione alla derivazione nei Comuni di Frassa Sabino e Casaprota da immettere nell’acquedotto del Peschiera e nell’anno 1975 erano state autorizzate le opere da realizzare da parte della medesima ACEA). Richiamava l’art. 8, comma 19, della L.R. n. 2/2013 che prevedeva la proroga ex lege delle utenze di derivazione dell’acqua in scadenza non rinnovate e riteneva che da ciò potesse desumersi che doveva essere tenuta in debita considerazione la situazione in fatto ed in diritto già in essere. Escludeva, poi, ogni violazione delle norme in tema di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VINCA (Valutazione Incidenza Ambientale) rilevando, quanto alla VIA, che le derivazioni di cui alla concessione impegnata non avevano significativo impatto Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 4 - sull’ambiente e non rientravano tra i progetti di opere elencati negli allegati II e IV del d.lgs. n. 152/2006 e quanto alla VAS e alla VINCA, che esse si riferivano a programmi o piani incidenti sull’ambiente, non a singoli e specifici interventi già realizzati. Riteneva, con riguardo al parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino Distretto dell’Appennino Centrale, che lo stesso risultava conforme alla Direttiva deflussi ecologici come recepita dalla deliberazione n. 4 del 2017 della medesima Autorità. Con riferimento alla censura sulla violazione del principio di precauzione, il TSAP osservava che la ACEA era obbligata a trasmettere trimestralmente le portate giornaliere derivate dalle sorgenti e che il deflusso vitale del fiume Farfa era stato espressamente considerato nella valutazione d’incidenza e nel parere favorevole espresso dall’Autorità del Bacino;
inoltre rilevava che, contrariamente all’assunto del ricorrente, le sorgenti del Peschiera non erano comprese nei territori (della pianura del Velino) soggetti ad eventi alluvionali. Con riguardo, poi, alle censure inerenti alla violazione dei principi che governano la materia, il TSAP riteneva esaustiva la relazione tecnica depositata in giudizio. Valutava come non condivisibili le conclusioni del Comune ricorrente circa il carattere abusivo delle pregresse derivazioni in quanto le leggi regionali senza soluzione di continuità avevano prorogato la validità del precedente regime autorizzativo, scaturente dal disciplinare sottoscritto nel 2001 dal Ministero dei lavori Pubblici con ACEA. Da ultimo, il TSAP riteneva corretta la qualificazione dell’istanza d’avvio del procedimento come rinnovo della concessione in scadenza, non subordinato alla procedura dell’art. 12 bis R.D. n. 1775/1933, e sosteneva l’infondatezza delle censure inerenti alla questione dell’affidamento della concessione senza gara in favore di Roma Capitale e, per essa, di ACEA in quanto la stessa esorbitava dagli interessi deducibili in giudizio dal Comune di Rieti, che non poteva aspirare alla concessione e non era garante della concorrenza nel settore dell’uso della risorsa idrica.
2. Avverso tale sentenza il Comune di Rieti ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 5 - La medesima sentenza è stata impugnata dal Comune di Rieti con ricorso in rettificazione dinanzi allo stesso TSAP.
3. Hanno resistito con separati controricorsi l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale -Roma, Roma Capitale, la Regione Lazio e la
ACEA ATO
2 S.p.A. È rimasta intimata l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.
4. Il Comune di Rieti ha chiesto il rinvio della presente adunanza in camera di consiglio a data successiva al 1° febbraio 2023 alla quale è stata fissata l’udienza dinanzi alTSAP sul ricorso per rettificazione.
5. Il Comune di Rieti e l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale –Roma hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio formulata dal Comune di Rietiin attesa delle decisione del TSAP sul ricorso per rettificazione proposto innanzi al medesimo Tribunale superiore e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 204 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (c.d. T.U. delle acque), che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865, il ricorso per rettificazione opera su un piano diverso rispetto al ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Ed infatti lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso TSAP è previsto per i casi individuati ai nn. 4 (se la sentenza «abbia pronunciato su cosa non domandata»), 5 («se abbia aggiudicato più di quello che era domandato»), 6 («se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda») e 7 («se contenga disposizioni contraddittorie») dell’art. 517 cod. proc. civ. del 1865 mentre il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 – 202 dello stesso T.U. è esperibile in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204 (fra le tanteCass., Sez. Un., 25 giugno 2019, n. 16979;
Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 488;
Cass., Sez. Un., 6 maggio 2014, n. 9662;
Cass., Sez. Un., 12
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