Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2019, n. 27363

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2019, n. 27363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27363
Data del deposito : 24 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 21562-2015 proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MENGARINI n.88, presso lo studio dell'avvocato C S, rappresentato e difeso dall'avvocato M W

- ricorrente -

contro

C S E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n.1, presso lo studio dell'avvocato G M, che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n.286/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l'avvocato C S per parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale, e l'avvocato G M per parte controricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex artt.414 e ss. c.p.c. C E, agente di Fondiaria Assicurazioni S.p.a. per la città di Frosinone dal 1.5.1995 sino al 20.6.2001, data del recesso della società preponente dal rapporto contrattuale, evocava in giudizio detta preponente innanzi il Tribunale di Frosinone per sentirla condannare al pagamento dell'indennità aggiuntiva per recesso illegittimo e dell'indennità per riduzione del portafoglio di agenzia previste dagli accordi collettivi applicabili. A seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Frosinone, la causa veniva riassunta innanzi il Tribunale di Firenze, presso il quale si costituiva la Fondiaria resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per il Ric. 2015 n. 21562 sez. 52 - ud. 18-06-2019 -2- risarcimento del danno derivante dalla perdita di alcuni clienti compresi nel portafoglio dell'agenzia. Con sentenza n.307/2007 il Tribunale accoglieva tanto la domanda principale, ritenendo illegittimo il recesso e dovute le indennità invocate dal ricorrente, che quella riconvenzionale, ritenendo provato e non contestato il danno lamentato dalla compagnia assicurativa, e -operata la compensazione tra le due poste- condannava la Fondiaria al pagamento in favore del Corsi della somma di C 61.845,75 in linea capitale. Interponeva appello avverso detta decisione Fondiaria e si costituiva in seconde cure il Corsi, resistendo al gravame e spiegando appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale di Fondiaria, a suo avviso erroneamente accolta dal primo giudice. Con la sentenza oggi impugnata, n.286/2015, la Corte di Appello di Firenze rigettava tanto l'impugnazione principale che quella incidentale, confermando la sentenza di prime cure e condannando Fondiaria al pagamento dei 2/3 delle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Unipolsai Assicurazioni S.p.a., già Fondiaria Assicurazioni S.p.a., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso C E, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. Ambo le parti hanno depositato memoria. Con istanza depositata il 17.6.2019 il controricorrente ha chiesto lo stralcio della memoria depositata poiché relativa ad altro ricorso e per errore prodotta nel presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.1882 e 1362 c.c. in Ric. 2015 n. 21562 sez. 52 - ud. 18-06-2019 -3- relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che sia il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale che il prelievo destinato ad alimentare il Fondo Vittime della Strada non fanno parte del premio della polizza e, di conseguenza, non entrano nella base di calcolo per la provvigione dovuta all'agente di assicurazioni. Con il secondo motivo Unipolsai lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.3 dell'Accordo nazionale per gli agenti di assicurazione del 28.7.1994 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che la norma convenzionale non si riferisce alle somme che l'assicuratore è tenuto per legge ad incassare non già come parte del premio assicurativo, bensì come prelievi aggiuntivi da riversare in favore di altri soggetti. Con il terzo motivo la compagnia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.20 e ss. del D.P.R. 24.11.1970 n.973, 1882 c.c., 8 della Legge n.562/1982, poi confluito nell'art.11-bis della Legge n.990/1969, della Legge n.1216/1961, dell'art.1748 c.c. e dell'art.45 del D.Lgs. n.173/1997 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che il corrispettivo complessivamente incassato dalle compagnie di assicurazione a fronte del servizio di copertura del rischio comprende i cd. "premi puri" ed i cd. "caricamenti", e che solo sui primi vanno calcolate le provvigioni dovute agli agenti di assicurazione. Le prime due censure, che in ragione della loro connessone si prestano ad un esame congiunto, sono fondate. Merita infatti di essere ribadito il principio secondo cui "In materia di contratto di agenzia nel settore assicurativo, le somme di denaro non costituenti corrispettivo del contratto di assicurazione e, per di più, destinate a soggetti diversi Ric. 2015 n. 21562 sez. 52 - ud. 18-06-2019 -4- \, dall'assicuratore, quali imposte e tasse, non sono riconducibili alla nozione di premio assicurativo, che comprende solo il corrispettivo del rischio assunto dall'assicuratore. Ne consegue che gli importi corrisposti a titolo di contributi per Servizio sanitario nazionale e il Fondo di garanzia vittime della strada non costituiscono premio e non rientrano nella base di calcolo della provvigione" (Cass. Sez. L, Sentenza n.21629 del 20/09/2013, Rv. 628783;
conf. Cass. Sez. L, Ordinanza n.26242 del 18/10/2018, Rv. 650863). Negli stessi termini questa Corte si era espressa sin dal 2010 (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.11142 del 07/05/2010 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.2743 del 05/02/2013, entrambe non massimate), affermando che il contributo obbligatorio a favore del S.S.N. non attiene né ai costi del servizio assicurativo, né al premio assicurativo, né agli accessori, trattandosi di un prelievo forzoso assimilabile ad una imposta;
di conseguenza, la nozione di premio assicurativo pagata dal cliente, sul quale va calcolata la provvigione dell'agente, non può comprendere somme di danaro non rappresentative del rischio assicurativo, quali appunto i contributi obbligatori versati al beneficiario ex lege e quindi, estranei al concetto di corrispettivo del contratto di assicurazione in senso tecnico, che mira a garantire i rischi propri delle causa negoziale assicurativa. Infatti il premio dovuto dall'assicurato all'assicuratore ai sensi dell'art.1882 c.c. è unicamente la somma intascata dal secondo, e diretta, insieme a quelle versate dagli altri assicurati, a coprire il rischio proprio della causa negoziale. In detto concetto non sono comprese le somme che l'assicuratore è obbligato a prelevare dal cliente per poi versarle ad altri soggetti, tra le quali i contributi dovuti ad enti pubblici o ad istituzioni che Ric. 2015 n. 21562 sez. 52 - ud. 18-06-2019 -5- \, perseguono finalità pubblicistiche non direttamente inerenti alla causa del contratto di assicurazione. A ciò va aggiunto che questa Corte ha anche avuto modo di precisare che l'interpretazione opposta della clausola di cui all'art.3 dell'accordo nazionale agenti del 1994, che nel caso di specie è stata fatta propria dalla Corte fiorentina, non è aderente ai canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e 1363 c.c. in tema di accertamento della comune volontà delle parti, perché contraria al significato delle parole adoperate dai contraenti, che prevedono il diritto dell'agente alla percezione di una provvigione calcolata soltanto sul premio assicurativo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.18513 del 02/09/2014, non massimata). Il terzo motivo, che Unipolsai ha formulato in via subordinata rispetto alle prime due censure, è evidentemente assorbito dall'accoglimento di queste ultime. Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il Corsi lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 183, 184 c.p.c. e 2697 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato, relativamente alla domanda riconvenzionale di Unipolsai concernente il danno derivante da storno della clientela, il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c., senza rilevare che il giudizio era stato introdotto prima dell'entrata in vigore della Legge n.69/2009. Di conseguenza, ad avviso dell'appellante la Corte territoriale non avrebbe potuto valorizzare la mancata contestazione specifica come argomento esclusivo di prova a conferma della sussistenza del danno lamentato dalla compagnia assicurativa. La censura è fondata. Ric. 2015 n. 21562 sez. 52 - ud. 18-06-2019 -6- Ed invero il giudizio è stato introdotto nel 2003 e quindi prima dell'entrata in vigore delle novelle di cui alla Legge n.80/2015, che ha modificato il sistema delle preclusioni in apertura del giudizio e la facoltà delle parti di modificare la domanda originariamente proposta, ed alla Legge n.69/2009, che ha invece introdotto nel processo civile l'obbligo di specifica contestazione delle allegazioni della controparte. Con riferimento al primo profilo, merita di essere ribadito il principio per cui "L'art.183 quarto comma c.p.c. (nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art.17 della Legge 26 novembre 1990 n.353), nel consentire all'attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda ríconvenzionale, dell'eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, è rivolto a tutelare la parte attrice, a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. Pertanto la norma, ove contempla l'eccezione dell'avversario, deve intendersi riferita all'eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell'azione;
rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell'attore devono presentarsi come consequenziali, e quindi configurarsi come una
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