Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/2020, n. 26568

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In tema di concordato preventivo, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momento della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto completa esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile ai contatti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c. in relazione ad una fattispecie relativa ad un contratto preliminare di vendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., il promissario acquirente aveva già corrisposto l'intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell'immobile ed aveva promosso un giudizio, ex art. 2932 c.c., per ottenere la prestazione del consenso dell'altra parte alla stipulazione del contratto definitivo).

In tema di concordato preventivo, il giudice, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda, è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell'art. 169-bis l.fall., abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell'altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario. (Fattispecie relativa ad uno scioglimento del contratto preliminare di vendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., il promissario acquirente aveva già versato l'intero prezzo, aveva conseguito la detenzione dell'immobile ed aveva promosso un giudizio ex art. 2932 c.c., subendo una quantificazione dell'indennizzo in misura corrispondente alla mera restituzione del prezzo versato, oggetto di falcidia concordataria nella misura dell'85%).

In tema di concordato preventivo, il credito relativo all'indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare a norma dell'art. 169-bis l.fall. ha natura concorsuale, in quanto va soddisfatto come credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso di cui all'art. 161 l.fall., come chiarito con le modifiche apportate all'art. 169-bis l.fall. dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), avente sul punto natura sostanzialmente interpretativa; tale previsione, infatti, ha chiarito che la collocazione in prededuzione può essere riservata solo al credito derivante da eventuali prestazioni contrattuali eseguite legalmente ed in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 161 l.fall.

In tema di concordato preventivo, l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 169-bis l.fall., va effettuato, come per tutti i restanti creditori concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 l.fall.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/2020, n. 26568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26568
Data del deposito : 23 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

く、 エ 1 26568.20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Scioglimento Presidente FRANCESCO A. GENOVESE contratto preliminare di compravendita ex Consigliere MAURO DI MARZIO art. 169-bis l.f. - concordato preventivol ALBERTO PAZZI Consigliere Ud. 09/09/2020 PU -Consigliere Rel. PAOLA VELLA Cron.26568 Consigliere EDUARDO CAMPESE R.G.N. 19080/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19080/2017 proposto da: F L, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Paulucci De' Calboli n. 9, presso lo studio dell'avvocato S P, rappresentato e difeso dagli avvocati B M, Giardini Mirta, giusta procura in calce al ricorso · ricorrente

contro

E C S.a.s. di A C & C. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentato e difeso dall'avvocato C C R, giusta procura speciale in calce al controricorso, rinunciante al mandato come in atti 2497

- controricorrente -

+ 2020

contro

G M, quale Commissario giudiziale del Concordato preventivo di E C S.a.s. di A C & C.;
Procura Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila

- intimati -

avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, pubblicata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal Consigliere P V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per l'infondatezza del ricorso e contestuale rigetto;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Giardini M. che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 30/05/2017, la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto il reclamo ex art. 183 legge fall. proposto da Luigi Fiore contro il decreto del 16/01/2017 con cui il Tribunale di Pescara aveva omologato il concordato preventivo della società "E C S.a.s. di A C & C.", rigettando l'opposizione da egli proposta quale promissario acquirente di un immobile in costruzione - poi ultimato e incluso nell'attivo concordatario in forza di - contratto preliminare di compravendita del 26/11/2011, seguito da domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 cod. civ., pacificamente introdotta prima della domanda di ammissione al concordato preventivo della predetta società, ma trascritta dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese.

1.1. Dalla cronologia dei fatti di causa riportati in sentenza risulta: che in data 19/05/2014 la promittente venditrice "Eugenio Cetrullo S.a.s. di A C & C." ha dato atto dell'integrale 2 n. 19080/2017 R.G. cons. P V est. versamento del prezzo di Euro 405.000,00 da parte del promissario acquirente Luigi Fiore (tramite acconti e saldo di Euro 55.000,00 a compensazione dei lavori di completamento dell'immobile effettuati direttamente da quest'ultimo);
che il 03/06/2014 il Fiore ha proposto domanda ex art. 2932 cod. civ. (accolta dal Tribunale di Vasto con sentenza del 13/05/2016, poi gravata da appello) e il 12/06/2014 è stato «immesso dalla società nel possesso dell'immobile (verbale di consegna in atti)>>;
- che in data 01/08/2014 la società ha proposto domanda di concordato preventivo liquidatorio, ammesso dal Tribunale di Pescara con decreto del 05/06/2015;
- che il 24/06/2015 il Fiore ha ricevuto l'avviso ex art. 171 legge fall., con fissazione dell'adunanza dei creditori al 14/07/2015;
- che il 10/07/2015 la società concordataria ha depositato istanza di scioglimento dal contratto preliminare ex art. 169-bis legge fall., dichiarata inammissibile dal Giudice Delegato in data 14/01/2016 per omessa indicazione dell'indennizzo», ma successivamente accolta dal Tribunale di Pescara, su reclamo della società, con decreto del 08/04/2016, che ha autorizzato lo scioglimento;
che a seguito di avviso ex art. 179, comma 2, legge fall., il Fiore, indicato tra i creditori per la somma di Euro 405.000,00, ha espresso voto contrario all'omologazione del concordato, esponendo un credito di Euro 810.000,00 in luogo di quello di Euro 405.000,00 per il quale è stato ammesso al voto;
- che con decreto del 25/10/2015 il Tribunale di Pescara, «su relazione del Giudice Delegato che aveva condiviso le osservazioni del Commissario Giudiziale circa la legittimità dell'ammissione al voto del Fiore per il credito di € 405.000,00», ha dato ingresso al giudizio di omologazione, cui il Fiore si è opposto quale creditore dissenziente. 3 n. 19080/2017 R.G. cons. P V est.

1.2. Con ricorso notificato a mezzo posta il 28/07/2017, il Fiore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, cui la società concordataria ha resistito con controricorso;
i restanti intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 169 L.F. n. 2 per errata identificazione degli elementi costitutivi dell'indennizzo», il ricorrente lamenta l'errore in cui la Corte d'appello sarebbe incorsa sulla nozione di indennizzo ex art. 169-bis, comma 2, legge fall., «identificandolo con gli obblighi restitutori di quanto ricevuto dalla parte che invoca lo scioglimento del contratto»>, mentre esso dovrebbe essere "equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento" del contratto di cui sia autorizzato lo scioglimento, come ben aveva colto il Giudice delegato, il quale aveva negato l'autorizzazione allo scioglimento del contratto preliminare di vendita per cui è causa (con provvedimento però riformato in sede di reclamo) per mancanza, appunto, di un requisito essenziale, ossia la previsione dell'indennizzo»>, dal momento che «nel piano concordatario, ove però lo scioglimento non era stato né previsto né richiesto (...) era appostato un debito di € 405.000,00 per "debiti per acconti/caparra clienti” di cui € 350.000,00 per "acconti caparre da clienti" ed € 55.000,00 per "debiti v/clienti per lavori eseguiti"», senza alcun richiamo «al debito indennitario/risarcitorio per lo scioglimento contrattuale». Ciò con evidente pregiudizio per il promissario acquirente, tenuto a rilasciare l'immobile alla procedura concordataria a fronte di un "indennizzo" di importo pari alla mera restituzione del prezzo versato (Euro 405.000,00), peraltro soggetto alla falcidia dell'85%, in quanto credito chirografario. 4 n. 19080/2017 R.G. cons. P V est.

2.2. Con il secondo mezzo rubricato «Violazione dell'art. 169- bis L.F. nella parte in cui la sentenza conferma il rango chirografario e non prededucibile dell'indennizzo;
in subordine illegittimità costituzionale dell'art. 169-bis, con riferimento all'art. 3 Cost.» - il ricorrente osserva che, a fronte di una istanza di scioglimento presentata successivamente alla domanda di concordato, il credito da indennizzo in questione avrebbe dovuto essere considerato con rango prededucibile, piuttosto che chirografario, prospettando in subordine una questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., rispetto ad altre ipotesi analoghe che contemplano la prededucibilità dell'indennizzo (come lo scioglimento del curatore fallimentare dal contratto di affitto di azienda ex art. 79 legge fall., o dal contratto di locazione ex art. 80 legge fall., nonché le ipotesi ex artt. 20 e 50, d.lgs. 270/99) o comunque riconoscono il privilegio immobiliare ex art. 2775 bis c.c. (scioglimento del contratto preliminare trascritto, ex art. 72, comma 7, legge fall.).

2.3. Il terzo motivo prospetta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 169 bis L.F. anche in relazione all'art. 1375 c.c., per aver ritenuto applicabile la disposizione sullo scioglimento del contratto in ipotesi di prestazioni totalmente eseguite dalla parte in danno della quale viene richiesto lo scioglimento». Osserva il ricorrente che il contratto preliminare non doveva ritenersi "pendente" - ossia - "ineseguito, in tutto o in parte, da entrambe le parti" (come precisato da Cass. Sez. U, 18131/2015) - avendo il promissario acquirente assolto per intero l'obbligo di pagamento del corrispettivo ed ottenuto altresì la consegna dell'immobile, sicché residuava una sola prestazione a carico del promittente venditore, ossia la formalizzazione del rogito definitivo», cui questi si era però sottratto, violando il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede 5 PC17 R.G. cons. P Vlest. ex art. 1375 cod. civ., tanto da costringere il Fiore a promuovere un giudizio ex art. 2932 cod. civ. nonostante la società E C S.a.s. di A C & C. lo avesse immesso nel possesso dell'immobile appena due mesi prima del deposito della domanda di concordato preventivo liquidatorio, e solo successivamente avesse chiesto l'autorizzazione allo scioglimento del contratto preliminare pressoché interamente eseguito, a distanza di un anno dall'inizio della causa ex art. 2932 cod. civ. (che l'aveva vista contumace e soccombente in primo grado). In tal modo, il debitore concordatario aveva lucrato solo vantaggi dallo scioglimento del preliminare, espropriando di fatto il promissario acquirente da un bene tutelato dall'art. 47, comma 2, Cost. - trattandosi pacificamente di una "casa di abitazione" il cui valore costituiva, peraltro, circa un terzo dell'attivo concordatario, a fronte della proposta di restituzione di un importo pari solo al 15% del prezzo versato.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Occorre innanzitutto premettere che alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis l'art. 169-bis legge fall. come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla 1. 7 agosto 2012, n. 34, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 8 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla I. 6 agosto 2015, n. 132. 3.2. Occorre poi sottolineare che il contratto preliminare de quo non rientra tra quelli che il quarto comma dell'art. 169-bis legge fall. esenta dalla soggezione allo scioglimento o alla sospensione, poiché il richiamato art. 72, comma 8, legge fall., pur contemplando (anche) il contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile destinato a costituire come risulta nel caso di specie - - l'abitazione principale dell'acquirente, richiede come condizione 6 /2017 R.G. cons. P V est. necessaria che esso sia stato «trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c.>>;
condizione, questa, che pacificamente difetta, come si legge a pag. 8 della sentenza impugnata.

3.3. Occorre infine evidenziare che l'originaria decisione del giudice delegato di dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 169-bis legge fall. di autorizzazione allo scioglimento dal contratto preliminare de quo, per mancanza «di un requisito essenziale, ossia la previsione dell'indennizzo» tale non essendo stata ritenuta - l'appostazione concordataria di un credito del promissario acquirente pari alla sola restituzione del prezzo versato è stata - successivamente riformata dal Tribunale di Pescara, che ne ha invece autorizzato lo scioglimento, evidentemente assumendo che un indennizzo fosse stato in qualche modo - contemplato. Tale - decisione, oltre a non essere direttamente oggetto di impugnazione in questa sede, non sarebbe comunque sindacabile anche perché afferente al merito, potendosi al riguardo supporre che si sia tenuto conto di altri aspetti della vicenda (come, in ipotesi, l'occupazione dell'immobile dalla data di immissione in possesso sino al suo rilascio).

3.4. Più in generale, non si intende certo sottacere come l'art. 169-bis, comma 2, legge fall. preveda, in favore del terzo contraente pregiudicato dallo scioglimento, un vero e proprio «diritto ad un indennizzo» e come il legislatore abbia espressamente voluto (sia pure con apparente ambiguità terminologica) che tale indennizzo sia equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento» del contratto di cui sia stato autorizzato lo scioglimento, sì da non poter essere immotivatamente surrogato da crediti di natura meramente restitutoria come, nel caso di specie, la restituzione del prezzo versato -, pena lo svuotamento del già 7 n. 19080/2017 R.G. cons. P V est. debole presidio posto dalla norma a tutela del terzo contraente, per bilanciare l'evidente favor legislatoris per la soluzione concordataria.

3.5. Al riguardo questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l'istituto (assai peculiare) dello scioglimento del contratto ex art. 169-bis legge fall., costituisce una facoltà di natura potestativa messa a disposizione del debitore nel contesto delle soluzioni concordatarie, volte a perseguire il miglior soddisfacimento del ceto creditorio. A determinate condizioni, soggette a verifica giudiziale - prima fra tutte la coerenza con il piano concordatario, anche sotto il profilo della sua “fattibilità” -, lo scioglimento assume i connotati della legittimità, in deroga al diritto comune (posto che, in assenza di vizi genetici o funzionali, il contratto continua ad avere forza di legge tra le parti, ex art. 1372 cod. civ., anche in costanza di concordato, a differenza del fallimento, che di regola comporta invece la sospensione automatica dei contratti pendenti ex art. 72 legge