Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 14/01/2019, n. 00626
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6519-2018 proposto da: G E S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLRMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato N D P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE SBISA', G B;- ricorrente -contro INSIEL INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato M N, rappresentata e difesa dall'avvocato F P;controricorrente - avverso la sentenza n. 904/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/12/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. A C. ******* La Gruppo Euris s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 904/2017, con la quale, decidendo sul gravame contro la sentenza n. 459/2016 del Tribunale di Trieste, lo rigettava, con le consequenziali statuizioni sulle spese del giudizio. Con il primo motivo la citata ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. — la falsa applicazione degli arti. 2112 c.c. e 2555 c.c. avuto riguardo alla questione dell'accertamento sul se la Insiel s.p.a. avesse o meno violato la clausola di non sollecitazione prevista dall'art. 29 dell'accordo quadro in essere tra le parti ed al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per effetto della violazione. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato — in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. — l'omesso esame sulle risultanze probatorie di causa con riferimento ai criteri da essa Euris s.p.a. indicati per la liquidazione del predetto danno. Con il terzo motivo la ricorrente — sempre con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. — ha prospettato un'ulteriore violazione dell'art.112 c.p.c. in ordine all'omessa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado. Nella costituzione dell'infimata Insiel s.p.a., su proposta del relatore, il quale riteneva che tutti e tre i motivi del ricorso potessero essere respinti siccome inammissibili (o, con riferimento al primo, manifestamente infondato), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio, in Ric. 2018 n. 06519 sez. M2 - ud. 12-12-2018 -2- prossimità della quale la difesa della ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. . Ti Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l'ipotesi di inammissibilità dei tre motivi e, comunque, di manifesta infondatezza con riguardo al primo (centrale) motivo di ricorso di cui alla suddetta proposta del relatore, difettando la relativa evidenza decisoria in ordine alla soluzione da adottare circa la prospettata violazione di legge. Pertanto, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della II sezione ordinaria tabellarmente competente, con il suo conseguente differimento a nuovo ruolo.
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