Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/12/2015, n. 25008
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In materia tributaria, la restituzione dei tributi indebitamente versati dal "de cuius" spetta all'erede che abbia presentato la dichiarazione di successione, senza, tuttavia, indicare alcun credito verso l'erario e senza procedere alla successiva integrazione, ove il diritto sia riconosciuto esistente dall'Amministrazione finanziaria e non sia oggetto di prescrizione o decadenza, atteso che, da un lato, la stessa domanda di rimborso, se rivolta alla medesima Amministrazione finanziaria, vale quale dichiarazione integrativa e, dall'altro, l'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, ai sensi del quale i debitori del defunto non possono pagare le somme dovute agli eredi, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione del relativo credito, non si riferisce alle posizioni derivanti dai rapporti d'imposta.
Sul provvedimento
Testo completo
Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittimo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria in relazione a un'istanza di rimborso del contributo straordinario per l'Europa presentata da V.B.A.D. quale erede di V.G. che aveva eseguito il versamento nell'anno d'imposta 1996.
Ad avviso della commissione ostava al rimborso il mancato adempimento della procedura prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, comma 3, atteso che il credito in questione non era stato indicato nella dichiarazione di successione o in una dichiarazione integrativa.
La V.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, deducendo un unico motivo.
L'amministrazione ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. - Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 488 del 1998, art. 1, e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, comma 3, l'erogazione del rimborso parziale (per il 60 %) del contributo straordinario per l'Europa essendo stata dalla legge subordinata alla sola condizione dell'effettivo previo versamento del contributo stesso;
donde non poteva la commissione tributaria, una volta accertato che una simile condizione si era verificata, negare il rimborso in ragione del mancato adempimento, di natura solo formale, previsto dall'art. 48 citato.
II. - Il motivo è fondato.
Emerge dall'impugnata sentenza e dal controricorso dell'amministrazione che l'esistenza (id est, l'an) del diritto al rimborso del contributo versato dal de cuius non era stata contestata.
Nè risulta eccepito che l'erede testamentaria abbia in effetti mancato di presentare la dichiarazione di successione in morte del de cuius, una volta aperta - il 15-7-1997 - la successione di questi.
Il cuore della controversia attiene invece alle presunte irregolarità in cui la ricorrente sarebbe incorsa in base al disposto D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 48, comma 3, avendo omesso di presentare una dichiarazione integrativa della successione, tesa a indicare giustappunto l'esistenza del credito di cui si discute.
Tale circostanza la commissione tributaria ha