Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2020, n. 16547
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7241/2019 R.G. proposto da ATHENA S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. P M e S C, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via L. Caro, n. 62;- ricorrente -contro COMUNE DI SCHIO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso da- gli Avv. U P e M M, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Pasubio, n. 2;- controricorrente - e ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CER- TIFICATO N. 10446940A, rappresentati dal procuratore speciale del rappre- sentante generale per l'Italia A T, rappresentato e difeso dall'Avv. L O, con domicilio eletto in Roma, via A. Depretis, n. 86;- controricorrente - e ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AL- LA POLIZZA N. BE000056913, rappresentati e difesi dalla procuratrice spe- ciale del rappresentante generale per l'Italia N A, rappresen- tata e difesa dall'Avv. S P L, con domicilio eletto in Roma, via Aterno, n. 9, presso Io studio dell'Avv. A L M;- controricorrente - e R.G. S.R.L. in liquidazione;- intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza, iscritto al n. 2949/2018 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2020 dal Consigliere G M;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore generale Immacolata ZENO, che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo. FATTI DI CAUSA 1. La R.G. S.r.l. in liquidazione, proprietaria di un fondo della superficie di 3.613 mq. sito in Schio (VI), e riportato in catasto al foglio 15, particelle 65, 66 e 67, occupato senza titolo dal Comune, e l'Athena S.r.l. in liquida- zione, cessionaria dei crediti derivanti dalla predetta occupazione, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Vicenza il Comune di Schio, per sentir di- chiarare illegittima l'occupazione, con la condanna del convenuto alla resti- tuzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni. Premesso che l'occupazione, disposta con decreto del 18 dicembre 1998 ed effettuata il 27 gennaio 1999, ha avuto luogo per la realizzazione del primo intervento del piano degli insediamenti sportivi nell'area denominata Gramoleta, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 87 del 1° lu- glio 1997, hanno sostenuto che quest'ultimo atto, equivalente a dichiarazio- ne di pubblica utilità dell'opera, non recava l'indicazione dei termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Precisato inoltre che l'occu- pazione non è stata seguita dall'emissione del decreto di espropriazione, e che le trattative avviate per la cessione bonaria del fondo sono rimaste sen- za esito, hanno riferito che, nell'ambito di un procedimento di espropriazio- ne presso terzi promosso dall'Athena nei confronti della RG, ed avente ad oggetto il credito vantato dalla debitrice nei confronti del Comune, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 21 novembre 2013, ha rigettato la domanda di assegnazione, ritenendo il credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;tale provvedimento è stato con- fermato dalla sentenza del 10 maggio 2016, con cui il Tribunale ha ritenuto insussistente il diritto all'indennità di espropriazione, e ribadito l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del diritto al risarcimento dei danni. Hanno aggiun- to che successivamente, nell'ambito di una revisione dei loro rapporti, la RG ha ceduto all'Athena tutti i crediti maturati e maturandi vantati nei confronti del Comune di Schio in conseguenza dell'occupazione delle aree di sua pro- prietà;in virtù di tale cessione, l'Athena ha proposto ricorso per accerta- mento tecnico preventivo, accolto con ordinanza del 10 novembre 2016, con cui il Tribunale di Vicenza ha nominato un c.t.u. per l'accertamento dei dan- ni derivanti dall'illegittima occupazione. 2. Si è costituito il Comune, ed ha chiamato in causa gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio di cui alle polizze da esso stipulate;ha eccepito inoltre il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 3. Si sono costituiti gli Assicuratori, i quali hanno eccepito anch'essi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, opponendo nel merito l'inope- ratività della polizza e l'infondatezza della domanda, della quale hanno chie- sto il rigetto. 4. Con atto notificato il 22 febbraio 2019, l'Athena ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, illustrato anche con memoria, chiedendo la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario. Hanno resistito con controricorso il Comune di Schio e gli Assicuratori dei Lloyd's. La RG non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del rego- lamento di giurisdizione, sollevata dalle difese dei controricorrenti in rela- zione alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della RG, avente la qualità di litisconsorte necessaria, in quanto parte del giudizio di merito. Il ricorso risulta infatti notificato ritualmente anche alla predetta so- cietà, la cui mancata costituzione nella presente fase non incide in alcun modo sull'ammissibilità dell'istanza, non avendo essa l'onere di associarsi all'iniziativa della ricorrente, autonomamente legittimata a promuovere il regolamento di giurisdizione, nonostante la proposizione congiunta della domanda di risarcimento. 2. E' parimenti infondata l'eccezione sollevata dalle difese degli Assicu- ratori, secondo cui il ricorso dovrebbe considerarsi tardivo, in quanto propo- sto successivamente al rinvio della causa per il deposito di memorie integra- tive sul tema del difetto di giurisdizione, all'esito del quale il Giudice di meri- to avrebbe verosimilmente deciso la questione pregiudiziale. Anche a voler supporre che nella nuova udienza il Giudice avrebbe invitato le parti a preci- sare le conclusioni e trattenuto la causa in decisione, senza fissare un'ulte- riore udienza per la discussione, dovrebbe infatti escludersi che il predetto rinvio abbia comportato la maturazione della preclusione di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ.: tale disposizione, consentendo di chiedere il regolamento di giurisdizione «finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado», individua il limite temporale per la proposizione della relativa istanza nel momento in cui si esaurisce l'attività processuale delle parti ed ha inizio la fase decisoria, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione, esso coincide con la sua chiusura, mentre in assenza della stessa occorre fare riferimento alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr. Cass., Sez. Un. 27/07/2016, n.15539;23/03/2015, n. 5747;1/12/2009, n. 25256).
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