Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/04/2023, n. 09544
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03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28206/2018 R.G. proposto da : CONDOMINIO 2 DI VIA GREGORIO RICCI CURBASTRO 34 EDIFICI B N, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato F A (FRRLRD67S16H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI RENZO ROBERTO, CURCURUTO FILIPPO, CORSOLINI ELISEO, ESPOSITO FULVIO, NOBILE GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. OZANAM, 69, presso lo studio dell’avvocato P S (PTLSVT64C07H501E) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro S A, F S, DAVANZO NILDA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3266/2018 depositata il16/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere V P. Rilevato che: 1. Di R R, C F, F S, C E, E F, S A, N G e P V convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Condominio di via Ricci Curbastro, n. 34, perché venisse pronunciata l’illegittimità della delibera condominiale del 12 novembre 2008, nella parte in cui aveva approvato il bilancio consuntivo 2007-2008, deducendo di aver corrisposto somme non correttamente riportate nello stesso. Il giudizio così incardinato, nel quale si costituì il condominio chiedendo il rigetto della domanda, si concluse con la sentenza n. 20165/2010 del 10-13 ottobre 2010 che rigettò la domanda proposta, sul presupposto che quanto rappresentato dal condominio trovasse rispondenza negli atti di causa. Impugnata la predetta sentenza da Di R R, C F, F S, C E, E F, S A, N G e P V, la Corte d’Appello di Roma accolse il gravame con sentenza n. 3266/2018, e per l’effetto annullò, limitatamente al punto uno dell’ordine del giorno (relativo alla mancata contabilizzazione di importi superiori a quelli versati), la delibera impugnata, condannando il condominio al pagamento delle competenze di entrambi i gradi del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza il Condominio di via Ricci Curbastro, n. 34, propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Si difendono con controricorso, illustrato anche con memoria, Di R R, C F, C E, E F e N G, mentre sono rimasti intimati F S, S A e P V. Considerato che:1. Colprimo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di verificare la sussistenza dell’interesse all’azione, nonostante vi fosse tenuta ex officio e la questione fosse stata anche eccepita, interesse che, ad avviso del ricorrente, non poteva configurarsi, né con riguardo alla posizione di Giorgio Nobile, per il quale non era stato indicato alcuno scarto tra gli importi dallo stesso pagati e quelli riportati in bilancio, in ciò sostanziandosi la doglianza e non anche nell’erroneità del criterio di riparto adottato, né con riguardo alla posizione di tutti gli altri, stante l’esiguità dello scarto tra le due voci, ponendosi l’azione esercitata in contrasto con la regola della correttezza e buona fede e la garanzia del giusto processo e della durata ragionevole sancite dall’art. 111 Cost. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 163 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto ammissibile la domanda proposta dai condòmini, nonostante ne fosse stata eccepita la genericità, avendo i predetti lamentato lo scarto esistente tra quanto pagato e quanto contabilizzato, senza specificare la data e la causale dei pagamenti, aspetto questo che rendeva impossibile al condominio approntare la propria difesa, posto che i pagamenti in esubero potevano essere stati accreditati nelle gestioni separate che si ponevano accanto a quella ordinaria. 3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello affermato che il condominio non aveva dimostrato l’assunto secondo cui le somme non riportate nel bilancio consuntivo generale erano state inserite e imputate nei bilanci di gestione separate, non avendo prodotto i relativi bilanci e avendo versato soltanto preventivi e piani di riparto per spese legali e lavori ascensori propedeutici ad una successiva approvazione assembleare della quale non vi era traccia, come riconosciuto dalla stessa parte appellante. Ad avviso del ricorrente, la Corte aveva errato, in quanto aveva posto a carico del condominio l’onere di dimostrare eventuali pagamenti delle spese condominiali afferenti alla gestione ordinaria 2007/2008, mentre questo gravava sui condòmini, i quali, peraltro, non potevano provare ciò che non avevano, prima ancora, dedotto, sicché i bollettini di pagamento e le ricevute di bonifico prodotte senza indice e senza alcuna memoria illustrativa non erano idonei allo scopo, oltre a scontrarsi con le osservazioni formulate nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., nella quale era stato rilevato come diverse somme contestate avessero come causale pagamenti per esercizi precedenti o imputabili all’ascensore, agli onorari dell’architetto o alle spese legali. La stessa Corte d’Appello aveva, infine, riconosciuto in sentenza la presenza di gestioni separate, neppure contestata dai condòmini, che si erano limitati ad esigere l’unicità del bilancio, così contraddicendosi allorché aveva ritenuto che la prova sul punto fosse insussistente. 4. Col quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito condannato il condominio alle spese del giudizio anche di Giorgio Nobile, benché questo non avesse alcun interesse sul motivo di appello accolto, rispetto al quale era, invece, rimasto soccombente. Anche per gli altri attori la pronuncia sulle spese era illegittima, posto che il secondo e il quarto motivo d’appello erano stati dichiarati inammissibili e che il primo avanzato in primo grado non era stato impugnato, determinando il passaggio in giudicato della pronuncia sul punto. Pertanto, i giudici di merito, pur potendo condannare alla rifusione totale o parziale delle spese di lite anche in caso di soccombenza reciproca, avrebbero dovuto motivare sul punto, ciò che, nella specie, non era accaduto. 5. Deve preliminarmente dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dai controricorrenti con riguardo alla posizione di S A, deceduto nelle more, essendo stata la notifica eseguita presso il procuratore, con conseguente sua inesistenza. Sul punto, trova, infatti, applicazione il principio espresso da Sez. U, 18/06/2010, n. 14699, secondo cui l' atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa) deve essere rivolto agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, in capo al soccombente;detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale purché entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale): a) nell’ultimo domicilio della parte defunta;b) ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo la notifica, nei luoghi di cui all'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l’impugnazione deve essere notificata, nel caso di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, in uno dei predetti luoghi o, altrimenti, presso il procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170, cod. proc. civ., o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. La particolarità della disposizione dettata per l’ipotesi in cui sia stata effettuata la notifica della sentenza impugnata - che identifica il luogo della notificazione tra quelli risultanti dal primo comma della norma - appare, infatti, giustificata, ad avviso di Cass., Sez. 3, 04/07/2007, n. 15123, dalla circostanza che l'impugnazione viene, in tal caso, esercitata in relazione ad un'attività, quella di notificazione della sentenza, eseguita da poco tempo dalla stessa parte defunta, essendo maggiormente appropriato che, quando sia fatta, in quel momento, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio o, in difetto, sia presente un procuratore eletto quale domiciliatario, la notificazione collettiva e impersonale sia eseguita in quei luoghi, piuttosto che nell’ultimo domicilio del defunto stesso. Nella specie, risulta che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello sia stata notificata il 29/6/2018 proprio a cura del difensore dei condòmini, sicché correttamente la notifica del ricorso è stata eseguita presso il procuratore domiciliatario, con conseguente infondatezza dell’eccezione.
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