Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1232
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In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 cod. civ. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore dell'ENEL, prima del fallimento, per consumi di energia elettrica).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sezione -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO AMIANTIFERA DI BALANGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRENAICA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PICARDI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1384/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
uditi gli avvocati Tommaso MANFEROCE, Nicola PICARDI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivo del ricorso, assorbito il quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento della s.p.a. Amiantifera di Balangero, in persona del Curatore, il 9 dicembre 1991 ha citato l'Enel davanti al Tribunale di Roma;
ha dedotto che il convenuto aveva ricevuto da detta società, nell'anno anteriore all'apertura a suo carico della procedura concorsuale, la somma di lire 1.390.502.490, in pagamento di fornitura di energia elettrica, e ne ha chiesto la condanna, previa revoca dei corrispondenti atti solutori ai sensi dell'art. 61 secondo comma della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267), alla restituzione di quella somma, nonché di depositi cauzionali per lire 126.378.790.
Il Tribunale ha accolto la prima domanda e respinto la seconda. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 26 aprile 2000 e notificata l'il settembre successivo, aderendo al gravame proposto dall'Enel, ha respinto anche la domanda revocatoria. Richiamando l'indirizzo espresso da queste Sezioni Unite con la sentenza dell'11 novembre 1998 n. 11350, e prestandovi adesione, la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile il predetto art. 67 secondo comma della legge fallimentare ai pagamenti ricevuti dall'imprenditore operante in regime di monopolio legale, in quanto lo stesso è carente della facoltà di sospendere la propria prestazione, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 1461 cod. civ., per effetto dell'obbligo di contrattare posto dall'art. 2597 cod. civ..
Il Fallimento, con ricorso notificato il 14 novembre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello. Con quattro censure connesse, il ricorrente confuta il principio seguito dalla sentenza impugnata, tornando a sostenere che il monopolista non è privo della possibilità di sospendere la prestazione, a norma dell'art. 1461 cod. civ., di fronte al pericolo dell'inadempimento dell'altro contraente, e, dunque, si trova in una posizione non deteriore, ma analoga a quella di ogni altro creditore che riceva pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore al fallimento (con la consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'obbligato), di modo che non ha titolo per beneficiare di esonero dall'azione revocatoria di cui all'art. 67 secondo comma della legge fallimentare.
Aggiunge il ricorrente che comunque detto art. 67, rivolto a garantire la par condicio creditorum, prescinde dalla sussistenza o meno del potere del singolo creditore di evitare l'insorgenza dell'obbligazione ed il successivo pagamento di essa, ne' può subire eccezione per esigenze di coordinamento con la disciplina codicistica dell'esercizio d'impresa in regime di monopolio legale, la quale opera su un piano distinto.
In ogni caso, ad avviso del Fallimento, l'affermazione dell'inapplicabilità dell'art. 67 non troverebbe giustificazione nella concreta vicenda, dato che l'Enel, in occasione di precedenti reiterate inadempienze della società Amiantifera, non si è avvalso dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ. (da riconoscere al monopolista anche in base all'indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte d'appello).
L'Enel ha replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La Sezione Prima Civile, cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza del 28 gennaio 2003 n. 1259 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per la particolare importanza della questione di massima sollevata dal Fallimento.
Con detta ordinanza si è ricordato che il principio enunciato dalla citata sentenza n. 11350 del 1998 ha trovato consenso nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 29 novembre 2000 n. 15293 e 22 febbraio 2002 n. 2561), ma anche qualche temperamento, con l'affermazione (Cass. 16 novembre 1999 n. 12669) della assoggettabilità a revocatoria fallimentare del pagamento ricevuto dal monopolista che abbia tollerato una grave morosità del debitore senza opporre l'eccezione d'inadempimento e chiedere la risoluzione del contratto;
si è poi rilevato che il principio stesso è stato oggetto di critica pressoché unanime da parte della dottrina, la quale ha contestato l'assunto dell'inapplicabilità al monopolista legale delle disposizioni dell'art. 1461 cod. civ. (come automatico riflesso dell'obbligo di contrattare posto dall'art. 2597 cod. civ.), ed ha osservato che comunque l'eventuale diversità della posizione del monopolista medesimo, in presenza di pericolo d'insolvenza dell'altro contraente, non potrebbe mai interferire sull'art. 67 secondo comma della legge fallimentare, rivolto ad assicurare la par condicio creditorum, e riguardante l'autonomo momento dell'estinzione mediante pagamento del debito pecuniario liquido ed esigibile, a prescindere dalla fonte dell'obbligazione e dalla possibilità di rifiutarne la solutio.
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite, a norma dell'art. 374 secondo comma cod. proc. civ.. L'Enel ha depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia dell'11 novembre 1998 n. 11350, con cui queste Sezioni Unite hanno avallato l'orientamento espresso dalla Sezione prima con le sentenze del 30 maggio 1990 n. 5051, 10 gennaio 1991 n. 186 e 14 gennaio 1991 n. 292, e così composto il contrasto determinato dalla diversa tesi seguita dalla medesima Sezione Prima con la sentenza del 21 aprile 1993 n. 4712, muove dalla premessa che l'obbligo di contrattare di cui all'art. 2597 cod. civ., gravando sull'imprenditore che ceda beni o presti servizi in regime di monopolio legale indipendentemente dalle condizioni economiche e patrimoniali del richiedente, non può non rendere irrilevanti tali condizioni anche nella fase funzionale del rapporto, e dunque si traduce, anche nell'ambito di contratti di tipo continuativo o periodico, nell'impossibilità del monopolista di sospendere la propria prestazione, nonostante il dissesto dell'altro contraente, con perdita della facoltà prevista dall'art. 1461 cod. civ.;
l'esercizio di essa non sarebbe infatti logicamente conciliabile con la doverosità della costituzione del vincolo negoziale, che verrebbe elusa se l'esecuzione degli impegni assunti fosse subito dopo