Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2018, n. 29953

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2018, n. 29953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29953
Data del deposito : 20 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12813-2013 proposto da: PIA ANNA MARIA PGLNMR46M70F930C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE

138, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato N C';

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA N.

2, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentato e difeso dall'avvocato V A;
- contrari corrente - avverso la sentenza n. 546/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/11/2012 R.G.N.243/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato G B;
udito l'Avvocato A A per delega verbale dell'Avvocato V A;
' RG 12813/2013

FATTI DI CAUSA

1. La dott.ssa A M P, già dirigente sociologo a tempo indeterminato della Asl della Provincia di Mantova, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Mantova per l'accertamento della nullità del preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro comunicatole dall'Azienda in data 20 ottobre 2009 e in data 18 gennaio 2010 e per l'accertamento della nullità del recesso disposto dall'Azienda con decorrenza 10 luglio 2010, ai sensi dell'art. 72, comma 11, decreto- legge n. 112/08, conv. in legge n. 133/08. La domanda veniva respinta in primo grado e l'appello proposto dalla P era rigettato dalla Corte di appello di Brescia.

2. La Corte territoriale premetteva che: - ai sensi del citato art. 72, comma 11, nella originaria formulazione, era consentito alle Pubbliche Amministrazioni di risolvere con un preavviso di sei mesi il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che avessero raggiunto la massima a contributiva (40 anni);
la Asl, avvalendosi di tale norma, aveva comunicato alla ricorrente il preavviso di risoluzione del rapporto a decorrere dal 1° luglio 2009;
- la norma aveva subìto una modifica ad opera della Legge n. 15 del 2009, in forza della quale la risoluzione del rapporto di lavoro era consentita nei confronti dei dipendenti che avessero raggiunto i quarant'anni di servizio effettivo e, poiché alla data del 10 luglio 2009 la lavoratrice non era in possesso di tale anzianità di servizio, che avrebbe maturato esattamente un anno dopo, ossia il 30 giugno 2010, la Asl aveva provveduto alla sospensione della pratica di pensionamento e aveva conferito alla lavoratrice un incarico di responsabile di struttura semplice della durata di un anno, con scadenza 30 giugno 2010;
- la norma era stata nuovamente modificata dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, che aveva ripristinato il requisito della massima anzianità contributiva;
sulla base di tale previsione, l'Azienda sanitaria aveva comunicato alla dipendente il preavviso di risoluzione con effetto dal 10 luglio 2010 (nota 20 ottobre 2009 del Direttore Generale e comunicazione in data 18 gennaio 2010).

2.1. La Corte di appello osservava, in relazione alle censure di insufficiente motivazione dei provvedimenti della Asl: a) che la nuova formulazione dell'art. 72, comma 11, nel testo applicato al momento della risoluzione del rapporto, contempla la facoltà di recesso della Pubblica Amministrazione quale determinazione adottata con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165/01;
b) che la Asl mantovana, con la Delibera n. 578 del 2008, nel dettare i criteri per l'individuazione del personale cui applicare la risoluzione del rapporto, aveva stabilito di esercitare la facoltà di recesso nei confronti della generalità dei dipendenti in possesso della prescritta anzianità contributiva, salve quelle situazioni che fossero risultate dettate specifiche esigenze organizzative ovvero da particolari i RG 12813/2013 esperienze professionali acquisite dai dipendenti, quali posizioni di responsabilità infungibili, incarichi di particolare importanza strategica o tecnica;
c) che non vi era contestazione in giudizio circa la generale applicazione della risoluzione del rapporto ai dipendenti che si trovassero nelle stesse condizioni dell'appellante, né vi era deduzione alcuna circa la sussistenza nel caso di specie di una delle eccezioni stabilite dalla delibera n. 578 del 2008;
d) la censura di incompetenza funzionale e di mancanza, nella comunicazione del preavviso del 20 ottobre 2009, dell'atto amministrativo prodromico (c.d. atto presupposto) ometteva di considerare che si verte in ipotesi di atti o comportamenti gestionali posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, quale datore di lavoro privato, e non di atti amministrativi insindacabili secondo i vizi di illegittimità di tali atti.

2.2. Rigettava le due domande subordinate in ordine alle quali l'appellante aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale: quanto alla richiesta di pagamento dell'indennità di buonuscita pari a nove mensilità, che sarebbe stata concordata tra le parti nel mese di aprile 2009, risultava dalla stessa narrativa del ricorso introduttivo che nessun accordo in tal senso venne raggiunto e che la disponibilità offerta dalla lavoratrice a valutare la cessazione concordata del rapporto non si trasformò in accordo contrattuale;
quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, era sufficiente rilevare che il preavviso era stato interamente riconosciuto e lavorato dalla dipendente.

3. Per la cassazione di tale sentenza la P propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Asl della Provincia di Mantova, che ha altresì depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 72, comma 11, decreto- legge n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Si assume che l'art. 72, comma 11, non consente il licenziamento ad nutum generalizzato di tutti i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di quarant'anni, ma attribuisce la facoltà di risolvere il rapporto in relazione a specifiche e concrete esigenze della singola amministrazione: il provvedimento di collocamento a riposo tramite risoluzione del rapporto di lavoro emanato a norma dell'art. 72, comma 11, cit. non costituisce un obbligo e pertanto deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire lo scrutinio giurisdizionale circa l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui gli articoli 1175 e 1375 cod. civ., anche in ragione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tanto premesso, si deduce che la Deliberazione n. 578 del 23 dicembre 2008, nel definire i criteri generali per l'individuazione del personale in relazione al quale la Asl intendeva avvalersi della facoltà, aveva indicato le ipotesi che costituivano eccezioni alla regola RG 12813/2013 generale;
in ragione di ciò, l'Azienda avrebbe dovuto esplicitare espressamente nel preavviso di risoluzione che non sussisteva nei confronti della ricorrente alcuna di queste situazioni eccezionali.
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