Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2023, n. 04844
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7350-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CALLO;-ricorrente - contro M CRLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO SOLIMANDO, SILVIA SOLIMANDO;Oggetto R.G.N.7350/2021 Cron. Rep. Ud.20/12/2022 PU -controricorrente - avverso la sentenza n. 62/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/09/2020 R.G.N. 34/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. L C;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata l’11.9.2020, la Corte d’appello di Trieste, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di C M volta alla trasformazione della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia previa neutralizzazione delle 125 settimane di contribuzione meno favorevoli, condannando l’INPS al pagamento delle differenze maturate a far data dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa del marzo 2018. La Corte, in particolare, ha preliminarmente ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di decadenza di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, reputando che la fattispecie potesse inquadrarsi nel novero delle ipotesi di cui alla circolare INPS n. 95/2014, che esclude l’operatività della decadenza allorché la riliquidazione venga domandata in virtù di fatti sopravvenuti alla liquidazione originaria (quale, nella specie, doveva considerarsi il conseguimento del requisito anagrafico utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia);indi, dato atto che il compimento dell’età pensionabile si accompagnava nella specie alla necessità di un requisito contributivo inferiore rispetto a quello previsto per la pensione di anzianità, ha fatto applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in merito alla ratio di favore sottesa alla selezione dell’arco temporale di riferimento per le retribuzioni pensionabili, fissando tuttavia la decorrenza del maggior importo della pensione così risultante dalla data della relativa domanda amministrativa di trasformazione. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. C M ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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