Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28262
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Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16872-2017 proposto da: R GUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO
7, presso lo studio dell'avvocato R C, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;
-ricorrente -
contro
C D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA
63, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C R;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 835/2017 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 14.04.2017;
udita la relazione della causa svolt a nella pubblica udienza del 28.04.2022 dal Consigliere Dott. CRISTINA AMATO;
Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 2 - lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore GeneraleLUISA DE RNZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell’impugnata sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 20.09.2012, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino D C, pe r chiederne la condanna, ex art. 533 cod. civ., alla restituzione di tre bassi fabbricati ad uso autorimessa in possesso del convenuto. L’attore chiedeva: l’accertamento della sua qualità di erede universale in forza del testamento olografo redatto dalla sig.ra S C, pubblicato il 3 maggio 2011;
l’accertamento che i box in contestazione eranoparte del patrimonio della de cuius ed erano compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione;
la condanna del C a conferire alla m assa ereditaria i suddetti box auto, e quindi consegnarli all’attore e immetterlo nel possesso;
la condanna del cC a versare nelle mani dell’attore tutti i frutti maturati e maturandi a qualsiasi titolo, ragione o causa, in conseguenza del possesso illegittimo, maggiorati degli interessi legali.
2. L’attore fondava la sua pretesa sull’espressa volontà della de cuius la quale, nell’atto testamentario, dopo aver distribuito la massa ereditaria tra il sacerdote «unico erede»(al quale devolveva una parte consistente del patrimonio mobiliare depositato in conti correnti determinati), tre cugini C legatari (ai qual i d evolveva specifici immobili, assegnati ai cugini più giovani, e gli arredamenti di taluni immobili, assegnati ai cugini più anziani), designavaquale «erede universale di qualsiasi altra cosa» il sig. Giuseppe Riccardino,amico e vicino di casa.
3. Il Tribunale di Torino, ritenendo ambigue le espressioni utilizzate dalla testatrice, ricorrendo ad un’interpretazione che Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 3 - tenesse conto non solo della scheda testamentaria, ma anche delle caratteristiche personali della de cuius (persona istruita e impregnata di cultura classica) e di un’interpretazione sistematica delle locuzioni da ella utilizzate, perveniva alla conclusione per cui la volontà della testatrice andava nel senso di disporre lasciti immobiliari sia nei riguardi degli «eredi», il sacerdote e il Riccardino, sia nei riguardi dei legatari (i cugini C onti ) . Tale interpretazione era sostenuta dal fatto che la sig.ra C aveva avuto cura di precisare nel testamento che «eredi e legatari», e loro successori, avrebbero dovuto rispettare la sua volontà di non alienare né donare gli immobili legati prima di trent’anni: tale onere, correlato al lascito immobiliare,non poteva che avere altro senso se non quello di riconoscere all’unico altro erede (oltre al sacerdote, il quale, però, sicuramente non era destinatario di immobili nella lettera del testamento, ma di sola liquidità in conto corrente) la devoluzione di beni immobili, costituiti dagli unici beni rimasti privi di chiara destinazione, e cioè i tre box. A tale conclusione perveniva il Giudice di prime cure anche tenendo conto del fatto che il fabbricato nei quali si trovano i box era stato edificato dal padredella de cuius in epoca successiva alla realizzazione del plesso immobiliare, compreso l’appartamento da lei abitato fino al decesso, e successivamente devoluto al cugino D C o nel testamento: di con seguenza, secondo il Tribunale, era plausibile ipo tizzare che nella disposizione testamentaria a favore delC ella avesse voluto fare riferimento alla struttura che, in base alla sua storia personale, costituiva l’immobile originario da lei abitato, escludendo gli ulteriori fabbricati (i box) di successiva edificazione e aventi una funzione diversa da quella abitativa. Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda attorea di petizione dell’eredità,
TACITO
7, presso lo studio dell'avvocato R C, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;
-ricorrente -
contro
C D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA
63, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C R;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 835/2017 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 14.04.2017;
udita la relazione della causa svolt a nella pubblica udienza del 28.04.2022 dal Consigliere Dott. CRISTINA AMATO;
Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 2 - lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore GeneraleLUISA DE RNZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell’impugnata sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 20.09.2012, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino D C, pe r chiederne la condanna, ex art. 533 cod. civ., alla restituzione di tre bassi fabbricati ad uso autorimessa in possesso del convenuto. L’attore chiedeva: l’accertamento della sua qualità di erede universale in forza del testamento olografo redatto dalla sig.ra S C, pubblicato il 3 maggio 2011;
l’accertamento che i box in contestazione eranoparte del patrimonio della de cuius ed erano compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione;
la condanna del C a conferire alla m assa ereditaria i suddetti box auto, e quindi consegnarli all’attore e immetterlo nel possesso;
la condanna del cC a versare nelle mani dell’attore tutti i frutti maturati e maturandi a qualsiasi titolo, ragione o causa, in conseguenza del possesso illegittimo, maggiorati degli interessi legali.
2. L’attore fondava la sua pretesa sull’espressa volontà della de cuius la quale, nell’atto testamentario, dopo aver distribuito la massa ereditaria tra il sacerdote «unico erede»(al quale devolveva una parte consistente del patrimonio mobiliare depositato in conti correnti determinati), tre cugini C legatari (ai qual i d evolveva specifici immobili, assegnati ai cugini più giovani, e gli arredamenti di taluni immobili, assegnati ai cugini più anziani), designavaquale «erede universale di qualsiasi altra cosa» il sig. Giuseppe Riccardino,amico e vicino di casa.
3. Il Tribunale di Torino, ritenendo ambigue le espressioni utilizzate dalla testatrice, ricorrendo ad un’interpretazione che Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 3 - tenesse conto non solo della scheda testamentaria, ma anche delle caratteristiche personali della de cuius (persona istruita e impregnata di cultura classica) e di un’interpretazione sistematica delle locuzioni da ella utilizzate, perveniva alla conclusione per cui la volontà della testatrice andava nel senso di disporre lasciti immobiliari sia nei riguardi degli «eredi», il sacerdote e il Riccardino, sia nei riguardi dei legatari (i cugini C onti ) . Tale interpretazione era sostenuta dal fatto che la sig.ra C aveva avuto cura di precisare nel testamento che «eredi e legatari», e loro successori, avrebbero dovuto rispettare la sua volontà di non alienare né donare gli immobili legati prima di trent’anni: tale onere, correlato al lascito immobiliare,non poteva che avere altro senso se non quello di riconoscere all’unico altro erede (oltre al sacerdote, il quale, però, sicuramente non era destinatario di immobili nella lettera del testamento, ma di sola liquidità in conto corrente) la devoluzione di beni immobili, costituiti dagli unici beni rimasti privi di chiara destinazione, e cioè i tre box. A tale conclusione perveniva il Giudice di prime cure anche tenendo conto del fatto che il fabbricato nei quali si trovano i box era stato edificato dal padredella de cuius in epoca successiva alla realizzazione del plesso immobiliare, compreso l’appartamento da lei abitato fino al decesso, e successivamente devoluto al cugino D C o nel testamento: di con seguenza, secondo il Tribunale, era plausibile ipo tizzare che nella disposizione testamentaria a favore delC ella avesse voluto fare riferimento alla struttura che, in base alla sua storia personale, costituiva l’immobile originario da lei abitato, escludendo gli ulteriori fabbricati (i box) di successiva edificazione e aventi una funzione diversa da quella abitativa. Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda attorea di petizione dell’eredità,
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