Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2020, n. 20677

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, le pensioni di anzianità erogate dal Fondo Volo nella vigenza dell'art. 19, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, trovando applicazione la regola generale prevista per l'assicurazione generale obbligatoria anche alle forme sostitutive della medesima, fra le quali rientra il Fondo Volo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2020, n. 20677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20677
Data del deposito : 29 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

I T T I IR D 29 SET. 2020 E T N E S AULA 'B' 20677/20 U O I N O T I Z A R T Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S I G E R E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 12792/2014 Cron. 20677 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud. 03/03/2020Presidente - Dott. ANTONIO MANNA Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere - Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA Consigliere - Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12792-2014 proposto da: TO DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA PIPPI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ESPOSITO;
ricorrente contro 2020 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in I.N.P.S. 813 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 1230/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/10/2013 R.G.N. 483/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per accoglimento dei primi due motivi del ricorso;
udito l'Avvocato ENRICO DURANTI per delega Avvocato GIOVANNI ESPOSITO;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. RG 12792/2014 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza 1230/2013, rigettava l'appello di RD NI avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell'Inps diretta a ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo Volo.

2. Osservava la Corte di appello che: - l'appellante, titolare di pensione di anzianità a carico del suddetto Fondo con decorrenza dal 1° aprile 2009, aveva instaurato in data 4 maggio 2009 un nuovo rapporto di lavoro con altra azienda di navigazione aerea comportante l'obbligo di reiscrizione al medesimo Fondo e in conseguenza di ciò l'Inps aveva sospeso a decorrere dal 1° giugno 2009 l'erogazione della pensione, salvo poi ripristinarla a decorrere dall'aprile 2010 a seguito della cessazione definitiva del predetto rapporto lavorativo, avvenuta il 31 marzo 2010;
- l'appellante aveva contestato la legittimità della sospensione, assumendo che l'art. 27 legge n. 859 del 1965, invocato dall'Inps a sostegno del proprio operato, non sarebbe stato più in vigore per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 19 legge 6 agosto 2008 n. 133, che ammette la totale cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito da lavoro;
-non può essere accolta la tesi dell'appellante, dal momento che il regime regolativo del Fondo Volo (legge n. 859/97) ha natura speciale con clausole di riserva che il legislatore ha inteso mantenere;
ed infatti, l'art. 2, comma 22, della legge 335 del 1995, contenente la delega legislativa nell'esercizio della quale è stato poi emanato il d. lgs. n. 164 del 1997, fa salve espressamente le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati;
- di conseguenza, trova applicazione l'art. 27 della legge n. 859 del 1965 che prevede l'incompatibilità tra lo status del lavoratore in quiescenza e quella del lavoratore attivo con l'obbligo di iscrizione al Fondo;
d'altra parte, lo stesso art. 22 stabilisce espressamente che la pensione è dovuta coloro che abbiano cessato il servizio per dimissioni o licenziamento;
- l'affermata incompatibilità non esclude margini di operatività dell'art. 19 d.lgs. n. 133 del 2008, che rimane applicabile anche al pensionato del Fondo Volo qualora 1 RG 12792/2014 questi intraprenda una nuova attività lavorativa, dipendente o autonoma, diversa da quella

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi