Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2023, n. 46197
Sentenza
26 settembre 2023
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26 settembre 2023
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Massime • 1
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini di demolizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altre condotte edificatorie, sicché la caducazione di questi ultimi in ragione dell'esito dei processi nei quali erano stati emessi, non esplica alcuna incidenza in ordine all'efficacia di quello cristallizzato nella sentenza di condanna definitiva.
Sul provvedimento
Testo completo
46197-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.537 Donatella Galterio Andrea Gentili CC 26/09/2023 R.G.N. 15103/2023 Vittorio Pazienza Relatore - Antonio Corbo Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NT AN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, per la ricorrente, dell'avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 13 febbraio 2023 e depositata i 16 febbraio 2023, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato l'istanza con la quale AN NT aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva previa sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore generale presso la CorteM d'appello di Napoli in data 9 luglio 2009 (R.E.S.A. n. 13/2009), con riguardo agli ordini di demolizione contenuti nelle sentenze della Corte d'appello di Napoli del 2 giugno 1993 e del 12 dicembre 1995, entrambe divenute irrevocabili. A fondamento della sua decisione, la Corte d'appello, in particolare, ha rilevato che: a) il manufatto destinatario dell'ordine di demolizione era stato iniziato nel 1991, relativamente ad una superficie di 150 mq., ed interessava tre livelli già nell'agosto 1991; b) con riguardo all'attività di edificazione eseguita nel 1991 erano intervenuti i due procedimenti penali per i quali è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il secondo in conseguenza della violazione dei sigilli apposti nel corso della prima procedura;
c) in seguito, l'attività edilizia sull'immobile era proseguita con violazione dei sigilli nel 1993, nel 1997 e nel 2000, per l'ampliamento del manufatto e la realizzazione di diverse unità immobiliari, e vi era stato un nuovo procedimento penale, definito in primo grado nel 2005 con sentenza di condanna, poi riformata in appello, nel 2007, con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e revoca dell'ordine di demolizione disposto dal Tribunale;
c) le domande di condono sono state disattese dal Comune di Napoli per essere la costruzione abusiva superiore ai 750 mc. di volume;
d) la revoca dell'ordine di demolizione emesso nel 2005 non può incidere sugli ordini di demolizione disposti con le sentenze di condanna irrevocabili.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe AN NT, con atto sottoscritto dall'avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta validità del titolo esecutivo ed alla ammissibilità dell'azione esecutiva. Si deduce che l'ordinanza impugnata è priva di effettiva motivazione. Si rappresenta che tutte le sentenze emesse, sia le due di condanna divenute irrevocabili, sia quella di estinzione del reato per prescrizione, hanno ad oggetto le medesime opere, precisamente un corpo di fabbrica su tre livelli, e che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 26 ottobre 2021, non impugnata con ricorso per cassazione, ha annullato l'ingiunzione alla demolizione di cui alla procedura n. 13/2009 R.E.S.A. Si aggiunge che erroneamente l'ordinanza impugnata indica come data di realizzazione dell'immobile anche il 1985, posto che il terreno fu acquistato dall'istante solo nel 1991, e come data di presentazione delle istanze di condono ex lege n. 724 del 1994 il marzo 2005. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 125, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di 2 M motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità dell'ordinanza impugnata per omessa risposta alle deduzioni concernenti l'illegittimità della procedura esecutiva per la violazione della disciplina del codice degli appalti. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha del tutto omesso di rispondere alle osservazioni, trasmesse telematicamente in data 13 gennaio 2023, in ordine alla illegittimità della procedura esecutiva per la violazione degli artt. 63 e 31 d.lgs. n. 50 del 29016 (c.d. codice degli appalti) relativamente alla individuazione della ditta cui è stato affidato l'incarico di dare attuazione all'ordine di demolizione.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nel chiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ha osservato che le censure esposte nel primo motivo consistono in una istanza di