Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2023, n. 22363
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SA nato a [...] il [...] r-VArn avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE)APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21/10/2021 confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 16/6/2015, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato SA AL alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, per il reato di cui agli artt. 640 e 61 n.5 cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo - come integrato dai motivi aggiunti - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di appello per l'udienza del 21/10/2021, all'uopo allegando copia della ricevuta di mancata consegna, da cui si evince l'errore nella indicazione del cognome del difensore. Evidenzia, altresì, che non avendo il codifensore, che aveva ricevuto regolare notifica, richiesto la trattazione orale, non è stato possibile eccepire tempestivamente l'omessa notifica.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. In particolare, lamenta la carenza della motivazione sulla sussistenza della minorata difesa, che sarebbe stata confermata dai giudici di appello con una motivazione che richiama per relationem quella del primo giudice e che risulta fondata solo sull'età anagrafica della persona offesa, senza aver sufficientemente ponderato gli ulteriori fattori oggettivi necessari a provare lo stato di debolezza e vulnerabilità della persona offesa.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. Il giudizio della Corte territoriale si fonda solo sul passato dell'imputato, senza soffermarsi sugli altri elementi emersi nella vicenda oggetto di scrutinio, segnatamente il quadro complessivo della personalità dell'imputato. Peraltro, la motivazione risulta contraddittoria nella parte in cui da un lato riconosce i pregi del corretto comportamento dell'imputato sotto il profilo processuale, tanto da concedergli le circostanze attenuanti generiche e dall'altro sullo stesso piano nega la disapplicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito, perché tardivamente dedotto, atteso che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che/in caso di omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado. Se in udienza è presente l'altro difensore, la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (Sez. 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01;
Sez. 3, n. 38021 del 12/6/2013, Esposito, Rv. 256980-