Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2022, n. 40542
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R R, nato a Taurianova il 14/10/1966 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. R R era condannato, dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata, in rito abbreviato, il 5 marzo 2002. L'imputato aveva chiesto e ottenuto, in appello, di essere ammesso al rito alternativo, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art.
4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. La richiesta di trasformazione del rito era stata formulata (così risulta dall'ordinanza in epigrafe) dopo l'entrata in vigore sia dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta), sia dell'art. 7, comma 2, di. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (che aveva integrato la disposizione precedente, stabilendo che, all'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, fosse sostituito l'ergastolo "semplice"). La sentenza di appello diveniva, di seguito, definitiva.
2. Con istanza rivolta alla medesima Corte di assise di appello di Reggio Calabria, presentata il 7 giugno 2021, Reitano proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando come nel caso di specie non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). Reitano aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato allorché il quadro normativo era ormai interamente definito e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, in processo celebrato secondo detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole.
3. Avverso tale ordinanza Reitano ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. R R era condannato, dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata, in rito abbreviato, il 5 marzo 2002. L'imputato aveva chiesto e ottenuto, in appello, di essere ammesso al rito alternativo, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art.
4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. La richiesta di trasformazione del rito era stata formulata (così risulta dall'ordinanza in epigrafe) dopo l'entrata in vigore sia dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta), sia dell'art. 7, comma 2, di. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (che aveva integrato la disposizione precedente, stabilendo che, all'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, fosse sostituito l'ergastolo "semplice"). La sentenza di appello diveniva, di seguito, definitiva.
2. Con istanza rivolta alla medesima Corte di assise di appello di Reggio Calabria, presentata il 7 giugno 2021, Reitano proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando come nel caso di specie non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). Reitano aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato allorché il quadro normativo era ormai interamente definito e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, in processo celebrato secondo detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole.
3. Avverso tale ordinanza Reitano ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata
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