Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/09/2022, n. 28020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/09/2022, n. 28020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28020
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3256-2022 proposto da: BRIGANTE R AO che agisce in proprio, nonché assistito, rappresentato e difeso all'avvocato P C, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, L M, E D R, CARLA D'ALOISIO ed ANTONIETTA CORETTI;
- resistente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14624 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere C M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti.

Fatti di causa

1. L'avv. B proponeva in data 25/10/2021 ricorso dinanzi alla Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste (n. 14624/2021), per l'annullamento o la disapplicazione, perché illegittimo, del provvedimento adottato dall'INPS il 16.09.2021 - e comunicatogli in pari data - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, relativi al proprio estratto contributivo previdenziale, con correzione degli errori e delle irregolarità riportate nella ricostruzione della situazione previdenziale. Esponeva che nelle date del 04.06.2020, 11.01.2021 e 12.01.2021 aveva presentato ben 65 richieste di variazione di posizione assicurativa (RVPA) per la correzione di una serie di irregolarità contenute nel suo estratto contributivo (periodi cumulati ed incompleti, periodi mancanti, causali del rapporto di lavoro e datori di lavoro errati, mancata attribuzione del beneficio ex d.m. 12/06/1979, retribuzione pensionistica errata e non concordante con il CU, mancata valorizzazione dei periodi prestati ex art. 6 I. n. 852/1978). L'INPS di Gorizia aveva riscontrato le suddette richieste di variazione con un accoglimento parziale ma, da successivi controlli effettuati dal ricorrente, nessuna modifica era emersa dall'estratto conto contributivo aggiornato alla data del ricorso. ?, Ric. 2022 n. 03256 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- Evidenziava che le suddette inevase richieste di variazione avevano fatto seguito ad altre 99 RVPA (oggetto di altro e precedente ricorso). Rilevava che le domande presentate dovevano essere evase dall'INPS entro 90 giorni e che tali termini risultavano - alla data del ricorso - ampiamente scaduti. Denunciava la mancata attivazione da parte dell'INPS del c.d. soccorso istruttorio - principio di valenza generale - che prevede il dovere dell'amministrazione di chiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili all'istruttoria procedimentale, non potendo invece limitarsi ad addurre l'incompletezza della documentazione e concludere con un provvedimento negativo. Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 54 I. n. 88/1989, per violazione dell'obbligo di provvedere alle variazioni necessarie con conseguente riallineamento della posizione assicurativo/previdenziale, dell'art. 43 d.P.R. n. 445/2000 per la mancata acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di tutti i dati e documenti necessari, dell'art. 3 I. 241/1990 per la mancata motivazione del parziale diniego;
dell'art. 2, comma XI quinques I. n. 241/1990 per la mancata indicazione, negli atti impugnati, dei tempi impiegati dall'amministrazione per il rilascio dei provvedimenti in ritardo rispetto a quelli previsti dalla legge, con evidente pregiudizio delle successive domande risarcitorie esperibili dal ricorrente nei confronti del funzionario responsabile, e solidamente all'INPS. Nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti si costituiva l'INPS che eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione.
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