Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2022, n. 22778
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 13764-2018 proposto da: DE VITA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentato e difeso dall'avvocato G D N;- ricorrente -contro BRAVO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato Oggetto R.G.N. 13764/2018 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU F Z, rappresentata e difesa dall'avvocato M F;- controricorrente - avverso la sentenza n. 894/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 02/11/2017 R.G.N. 940/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. A P P;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con sentenza del 2 novembre 2017, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello di M D V avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande: a ) di riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro somministrato svolto presso la Bravo s.r.l. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza dell’Accordo Quadro sulla Competitività stipulato il 7 gennaio 2013 tra la predetta società, Primo s.r.l. e le OO.SS.;b) di riconoscimento del diritto alla stipulazione di un contratto di apprendistato stabilizzante (avendo concluso il primo contratto di somministrazione prima del 31 maggio 2010) ovvero di un contratto a termine (avendo superato con il rapporto di lavoro somministrato la soglia dei 36 mesi), quali percorsi di stabilizzazione del personale somministrato previsti dal citato Accordo Quadro con “l’obiettivo di non disperdere le competenze sviluppate nel corso degli anni”;c ) in via ulteriormente gradata, di nullità dell’apposizione del termine a tutti i contratti di lavoro, in successione dal primo (del 28 settembre 2009) all’ultimo (del 7 dicembre 2011 prorogato fino al 24 aprile 2013) senza indicazione delle ragioni di carattere organizzativo, tecnico, produttivo o sostitutivo, né rispetto dei limiti quantitativi previsti dall’art. 10, settimo comma d.lgs. 276/2003. 2. In via preliminare, essa ha dato atto della devoluzione delle sole domande di riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro somministrato svolto presso la Bravo s.r.l. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in subordine, del diritto al percorso di stabilizzazione mediante stipula di un contratto a termine, ove necessario al completamento di 36 mesi di lavoro per attuare le finalità di non disperdere il bagaglio di competenze presenti in azienda, acquisite nel corso degli anni, con condanna della società alla conversione con la sua decorrenza dal giugno 2013 o, in subordine ulteriore, dalla stipula del contratto di durata fino al compimento di 36 mesi di servizio, con condanna della medesima alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate fino all’effettiva riassunzione o al risarcimento del danno pari all’importo delle retribuzioni spettanti in misura di giustizia. 3. Essa ha inoltre ritenuto fondata l’eccezione della società di mutatio libelli in relazione alla domanda subordinata di diritto al percorso di stabilizzazione mediante stipulazione di un contratto a termine, ove necessario per il completamento di 36 mesi di lavoro, così da attuare la finalità di non disperdere il bagaglio di competenze presenti in azienda acquisite nel corso degli anni. 4. In ordine alla domanda di accertamento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro somministrato a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte aquilana ha escluso l’assunzione di un obbligo da parte di Bravo s.r.l., quanto piuttosto di un impegno “a contrattualizzare un massimo di 50 unità riservandosi discrezionalità nell’assunzione (“gradimento”)”. 4.1. In particolare, essa ha ritenuto: irrilevante la maturazione dei 36 mesi di servizio con contratti di somministrazione non continuativi, per la previsione dall’Accordo Quadro di acquisizione del diritto all’assunzione dei lavoratori, che avessero prestato attività, presso la stessa azienda anche con mansioni equivalenti, per un periodo di lavoro complessivo superiore a 66 mesi, anche non consecutivi, delle tipologie contrattuali sia di lavoro a tempo determinato, sia di somministrazione a tempo determinato (requisito non in possesso dell’appellante);inapplicabile la conversione ai contratti con scadenza nell’anno 2013;la necessaria vigenza del rapporto di lavoro al momento della conversione, così dovendo essere intesa la “trasformazione” del rapporto (nel settembre 2013): non riguardando pertanto il predetto, per la scadenza del suo contratto il 24 aprile 2013, in epoca anteriore alla trasformazione.
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