Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2024, n. 14072
Sentenza
15 febbraio 2024
Sentenza
15 febbraio 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
È soggetto all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione stradale il veicolo a motore, utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, che operi in un ambito chiuso, quale un cantiere o un capannone, ivi circolando, trasportando persone o cose, muovendosi o arrestandosi. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la sussistenza dell'obbligo assicurativo con riguardo a una motopala gommata, munita di targa e abilitata alla circolazione che, operando all'interno di un cantiere aziendale, aveva investito un lavoratore).
Sul provvedimento
Testo completo
14072-24 In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, 1 omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma del- l'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003. IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO RI IA - Presidente - Sent. n. sez. 237/2024 UGO BELLINI -UP 15/02/2024 R.G.N. 36951/2023 ANNA LUISA ANGELA RICCI - Relatore DANIELA DAWAN GENNARO SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLIANZ S.P.A. C/ P.M. nato a [...] il [...] D.M. NATO a VERNOLE il 16/04/1961 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 16 aprile 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.M. in qualità di amministratore unico della Idrovelox di omissis e figli srl e D.M. in qualità di dipendente della Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. (commesso B.S. in danno di dipendente della Idrovelox, il 16 gennaio 2013), perché estinto per prescrizione;
la Corte ha, altresì, confermato le statuizioni civili della sentenza impugnata, ovvero la condanna degli imputati, in solido con responsabili civili Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l, Idrovelox di omissis e figli srl e Compagnia Allianz spa in qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia delle Vittime della strada, in favore della parte civile, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese processuali. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. B.S. alla guida di automezzo Scania 460, era giunto all'impianto di CDR di Cavallino gestito dalla "Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl" e, dovendo scaricare il carico di FSC (Frazione Secca Combustibile proveniente dalla selezione rifiuti), aveva effettuato le operazioni di pesa del carico, aveva posizionato il camion all'imbocco della porta carraia ed era sceso dal mezzo: in quel momento era stato investito alla spalla dalla pala gommata New Holland W 130B targata ABL 490, guidata da D.M. dipendente della Progetto Ambiente Provincia di Lecce. Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del ricorso la Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, aveva rigettato la richiesta del responsabile civile Allianz Spa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, di essere estromessa sul presupposto che non vi fosse l'obbligo assicurativo sul mezzo coinvolto sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA.
2. Avverso la sentenza, il responsabile civile Allianz Spa ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto ha dedotto la violazione di legge, e in specie dell'art. 122 del codice delle assicurazioni e dell'art. 2054 cod. civ., per avere il giudice ritenuto che la fattispecie sia sussumibile nella ipotesi della circolazione stradale e che il veicolo condotto dal D.M. fosse soggetto ad assicurazione obbligatoria. Il Tribunale e la Corte di Appello -osserva il difensore- ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo rilevando che nell'area diavevano 2 operatività della motopala aveva accesso un numero indeterminato di soggetti esterni all'azienda. La difesa sostiene, invece, che in realtà, l'accesso, sia pedonale sia veicolare, al capannone ove operava la motopala era interdetto a chiunque: nessuno doveva e poteva entrare nel capannone ove la motopala veniva utilizzata per una attività diversa rispetto alla circolazione, consistente esclusivamente nella lavorazione dei rifiuti da collocarsi sulle tramogge con la benna, ovvero un'attività che poteva essere svolta da una benna posizionata anche solo su pulegge;
la pala operava dentro al capannone, trattando i rifiuti e, precisamente, posizionandoli e compattandoli sul nastro trasportatore: il capannone non era luogo adibito alla circolazione dei veicoli e la pala svolgeva esclusivamente attività di trattamento dei rifiuti e veniva utilizzata come macchina operatrice;
tutti i testimoni avevano chiarito che l'accesso al capannone non era consentito a nessuno e che l'attività della pala era di movimentazione e trattamento rifiuti. Il teste T.S. aveva riferito che i pedoni non dovevano entrare nell'area del capannone;
il teste M. aveva riferito che i camion si fermavano all'esterno e si limitavano a scaricare i rifiuti all'ingresso del capannone;
il teste B.S. Laveva spiegato che il camion entrava nel capannone solo con la parte posteriore e, in retromarcia, si inseriva nella porta carraia per scaricare, mentre il palista all'interno dava indicazione sul punto in cui scaricare: sceso dal camion, girava all'interno del capannone e da dietro al camion, ne apriva le porte. Il ricorrente puntualizza, comunque, che ciò che assume rilievo, al fine di valutare la sussistenza del requisito della circolazione, non è l'apertura al pubblico del luogo, ma l'utilizzo del mezzo in relazione alla sua funzione abituale. La sentenza delle Sezioni Unite n. 21983 del 2021 ha aderito al concetto di funzionalità espresso dalla giurisprudenza europea fin dalla sentenza Rodrigues de DE della Corte di Giustizia del 28 novembre 2017 e cioè al concetto per cui la funzione abituale del veicolo non è altro che l'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto e non come macchina da lavoro, sicché devono essere escluse dal concetto di circolazione le ipotesi in cui il sinistro avvenga durante lo svolgimento da parte del veicolo di una operazione speciale, quale strumento di lavoro. Nello stesso senso la sentenza della Corte di Giustizia del 20 dicembre 2017 causa C- 334/16, SE IS NU RO, con riferimento ad un caso in cui un trattore, fermo con il motore acceso al solo fine di azionare la pompa per la polverizzazione dell'erbicida, aveva provocato uno smottamento del terreno e la caduta del trattore che a sua volta aveva determinato il decesso di una dipendente dell'azienda agricola, ha affermato che, essendo stato il trattore utilizzato come macchina dal lavoro si fuoriusciva dalla nozione di circolazione e dalla nozione di uso abituale del veicolo. 3 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il difensore del responsabile civile ha depositato in data 3.1.2024 memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. Il difensore della Parte Civile ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.
2. La Corte, a proposito della richiesta di estromissione della parte civile, in coerenza con la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto che assicurazione fosse obbligatoria in quanto "all'area di operatività della motopala, pur privata, avevano accesso un numero indeterminato di soggetti esterni all'azienda, ovvero i trasportatori di rifiuti e i loro automezzi". La Corte ha rilevato che, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicolo a motore e dei natanti, l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categoria specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni, richiamando la sentenza Sez. 3 n 17017 del 28.6.2018, Rv 649512: nel caso in esame la motopala doveva operare con la necessaria presenza dell'automezzo e, dunque, di un veicolo diverso, proveniente dall'esterno, che scaricava i rifiuti. Tale conclusione -ha osservato la Corte- non muta a seguito della sentenza delle Sezioni Unite civili del 30/7/2021 n. 21983 con cui si è ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 cod. civ. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n.990 del 1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade ad uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o 4 più categoria specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. Per l'assicurato danneggiante, secondo le Sezioni Unite, rimane non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l'ipotesi della utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avuisi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 e alla disciplina del codice delle assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quelle del Codice della strada, concernente l'uso quale mezzo di trasporto secondo lo scopo che il veicolo abbia in ragione delle sue caratteristiche. Tale ipotesi è ravvisabile nella utilizzazione di un mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal CdS (scontro fra auto e sciatore su pista da sci), ovvero nella utilizzazione anomala di un