Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2018, n. 22426

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L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia (nella specie, per l'erezione di un muro in assenza di titolo abilitativo) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia in forza di quanto previsto dall'art. 22 bis, comma 2, lett. c), della l. n. 689 del 1981, sia considerando che l'opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio ma rappresenta, piuttosto, l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, ad opera di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2018, n. 22426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22426
Data del deposito : 21 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

22426-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Sanzione amministrativa STEFANO PETITTI - Primo Pres.te f.f. - per abusivismo edilizio Opposizione a ordinanza- PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Sezione - ingiunzione Giurisdizione ENRICA D'ANIO - Consigliere - Ud. 17/04/2018 - PU R.G.N. 19480/2014R ETTORE CIRILLO Consigliere - on 22426 Rep. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - е м. U B - Consigliere - A G - Consigliere - -Rel. Consigliere - ANIETTA SCRIMA M F - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19480-2014 proposto da: P M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato A D N, che all'avvocato R rappresenta e difende unitamente M;

- ricorrente -

contro 205 R C D U, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANGIACOMO MARTINUZZI e RICCARDA FAGGIANI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 703/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/08/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere ANIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigetto nel resto;
uditi gli avvocati Alberto Di Natale e Ginevra Paoletti per delega orale dell'avvocato Nicolò Paoletti.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 703/13 depositata il 21 agosto 2013 la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'impugnazione proposta da Milvia Pegoraro avverso la sentenza n. 223/2011 con cui il Tribunale di Udine aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., ritenendo sussistente la giurisdizione del G.A., in relazione all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dal Dirigente responsabile del Servizio di Edilizia Privata del Comune di Udine in data 3 aprile 2007 per la somma di euro 6.450,00 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa pretesamente dovuta ai sensi dell'art. 105 della L.R. 52/91 per aver la Pegoraro realizzato un muro di cinta in assenza di SV titolo abilitativo. La Corte di merito ha ritenuto che, nella specie, «l'opposizione ad ordinanza ingiunzione vuole far valere la prescrizione dell'illecito amministrativo sanzionato», fondandosi la prescrizione eccepita Ric. 2014 n. 19480 sez. SU ud. 17-04-2018 -2- sull'art. 28 della legge n. 689 del 1981, sicché tale eccezione attiene non alla prescrizione dei diritti nascenti in favore della PA dalla emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma attiene all'estinzione di ogni diritto della PA a seguito del decorso del tempo dalla violazione». Secondo la Corte territoriale,

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