Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2018, n. 18393
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Testo completo
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha respinto l'appello ritenendo fondata la richiesta di rimborso Irpef presentata da B.F. in relazione alle ritenute fiscali operate dall'E., quale sostituto d'imposta, su somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
In fatto, B.F., dirigente E. , dopo avere risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro con il predetto ente in data 1.5.98 ed avere percepito la complessiva somma di Lire 915.241.340, di cui Lire 260.707.340 a titolo di TFR, Lire 245.450.000 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed euro 409.084.000 quale indennità supplementare, impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso di una parte delle ritenute fiscali operate a titolo di Irpef dall'ente datore di lavoro, rilevando che l'importo di Lire 245.450.000 aveva natura di emolumento incentivante l'esodo ed era pertanto assoggettato al regime agevolato introdotto dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, proposto appello dall'Ufficio, la Commissione regionale lo respingeva.
Avverso la suddetta decisione proponevano ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 T.U.I.R., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre che la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con sentenza n. 20040/2006, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata e la cassava con rinvio.
Riassunto il giudizio dal contribuente, la Commissione regionale rigettava l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la somma corrisposta, denominata "elemento soggettivo", non fosse assimilabile all'istituto previsto dall'art. 2118 c.c., ma rappresentasse un vero e proprio premio offerto dalla società per favorire l'anticipato esodo di dirigenti nell'ambito di una radicale ristrutturazione aziendale.
B.F.