Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2018, n. 26021

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L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito (beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo. (Nella specie, è stato escluso che la domanda all'INPS di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2018, n. 26021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26021
Data del deposito : 17 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

26021/ 18 AULA 'B' Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 2255/2017 N Cron. 26021 A T SEZIONE LAVORO S I G E R E T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. N E S E Presidente Dott. ENRICA D'ANTONIO Ud. 16/05/2018 - PU Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO I Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO Rel. Consigliere Dott. ROBERTO BELLE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2255-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, 2018 giusta delega in atti;
2026 ricorrente

contro

DE VA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso 10 studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO GUARISO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 660/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2016 r.g.n. 338/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati VINCENZO STUMPO e CORETTI ANTONIETTA.;
R. G. n. 2255/2017 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 660/2016, ha respinto il gravame contro la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale l'I.N.P.S., quale gestore del Fondo di Garanzia per la tutela contro l'insolvenza dei datori di lavoro, era stato condannato al pagamento in favore di AN DE del t.f.r. e di quanto dovuto per le ultime tre mensilità di retribuzione.

2. In fatto è accaduto che il DE, già dipendente della Atena s.r.l. fin dal 2003, fosse transitato ex art. 2112 c.c., tra il 2009 e 2010, alle dipendenze di OTS s.r.l., resasi affittuaria dell'azienda;
rapporto di lavoro con l'affittuaria era poi cessato il 2.10.2010 ed egli era stato retrocesso presso l'originario datore, nel frattempo fallito, la cui curatela lo aveva licenziato il 3.10.2010. Il DE aveva quindi insinuato al passivo del fallimento Atena l'intero credito, anche per le quote di t.f.r. maturate presso l'affittuaria, sul presupposto che la società fallita ne rispondesse comunque quale coobbligata in solido, chiedendo all'I.N.P.S. il pagamento di quanto dovuto, a copertura dell'insolvenza, in via previdenziale.

3. La Corte d'Appello di Milano, nel respingere l'appello, da un primo punto di vista confermava che, con la retrocessione dell'azienda, il rapporto di lavoro, seppure per un solo giorno, era tornato in capo alla società fallita;
d'altra parte, secondo l'orientamento giurisprudenziale fino ad allora invalso, la (retro) cessionaria era unica debitrice del t.f.r., mentre le ultime tre mensilità riguardavano ancora il rapporto con l'affittante fallita, sicché di tutti gli importi di cui sopra rispondeva l'I.N.P.S., secondo il sistema previdenziale facente capo al c.d. Fondo di Garanzia.

4. L'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti con controricorso del DE. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'I.N.P.S. afferma la violazione degli artt. 2, 1. co. 1, 2, 4, 7 e 8 della L. 297/1982 e degli artt. 1, co. 1, e 2 del d. Igs. 80/1992, con riferimento all'art. 2112 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato che solo la prosecuzione dell'attività presso il retrocessionario avrebbe

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