Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2023, n. 23256

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2023, n. 23256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23256
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Hysa Ervis, n. in Albania 23/09/1994 avverso l'ordinanza n. 13/23 della Corte di appello di Brescia del 10/02/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità;
letta la memoria scritta depositata, per il ricorrente, dall'avv. Ilaria Crema, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza di Hysa Ervis, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito della procedura di estradizione avviata su richiesta delle autorità svizzere, volta a conseguire la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella dimorante in Italia.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, che deduce due motivi di censura. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione alle ragioni per le quali sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Il ricorrente è stato, infatti, tratto in arresto non solo in forza del presente procedimento estradizionale ma anche per l'esecuzione di una sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Tirana il 9 novembre 2017, recante condanna a pena detentiva per il reato di minacce previsto dall'art. 109/B/1 del Codice penale albanese. Dalla statuizione in oggetto è possibile evincere come, alla data della suddetta decisione (7 settembre 2021) egli si trovasse da tempo ristretto presso la casa circondariale di Fier (Albania) e pertanto non poteva trovarsi in Svizzera ed ivi commettere il reato per cui è stato richiesto in consegna dalle locali autorità in rapporto a quanto emergente dal fascicolo processuale. Il ricorrente sostiene, infatti, che l'esclusione dell'art. 273 cod. proc. pen. dalle norme applicabili in materia, sancita dall'art. 714, comma 2, è solo apparente, in quanto proprio la necessità di un giudizio prognostico circa la futura concedibilità dell'estradizione impone, seppur in via indiretta, di valutare approfonditamente la gravità indiziaria. Violazione dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione alle ragioni per le quali sussisterebbe il pericolo di fuga dell'estradando. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata sulla base di elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera

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