Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02125
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SE ES, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Fausto Biagio Giunta, di fiducia avverso la sentenza n. 1481/20 in data 28/04/2021 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa di parte civile, Università di Bologna Ente Pubblico, difesa dall'Avvocatura dello Stato, avv. Andrea Fedeli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 5.000,00;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Fausto Biagio Giunta, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/04/2021, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bologna in data 05/05/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ES SE in relazione al capo 1 (artt. 61 n. 9, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, 82, d.P.R. 309/1990) per essere il reato estinto per prescrizione e confermava la pena in relazione al capo 2 (artt. 61 n. 9, 640, secondo comma, cod. pen.), con l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e condanna alle spese sostenute dalla parte civile, Università degli Studi di Bologna.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di ES SE, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: erronea applicazione della fattispecie di truffa e della prescrizione del reato. Nella fattispecie, vi è: assenza di condotte ingannatorie da parte del ricorrente;
assenza di un atto dispositivo patrimonialmente rilevante e derivante dall'attività ingannatoria del reo;
insussistenza del danno altrui;
erronea individuazione dell'ingiusto profitto. Pur accedendo alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza, il reato si sarebbe consumato con la retribuzione percepita dalla dottoressa AN per l'attività di ricerca svolta nell'interesse dell'imputato dal 15 aprile 2013 al successivo 15 maggio 2013, in luogo dei propri compiti istituzionali. La corresponsione dello stipendio alla AN nel giugno 2013 segnerebbe il momento del danno per il soggetto passivo e quello del profitto per l'agente, che avrebbe addossato ad un terzo l'onere di retribuire la propria collaboratrice. -Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.;
ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. -Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La richiesta di rinvio a