Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2011, n. 11466
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In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2 e 6, comma 1 del D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SERIANA SRL IN LIQUIDAZIONE già LOGAGLIO INTERNATIONAL SRL, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato TINELLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
e contro
CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI BERGAMO, BERGAMO ESATTORIE SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 32/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 14/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;
udito per il resistente l'Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella esattoriale notificata il 22.9.2000 la Bergamo Esattorie s.p.a. (Concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Bergamo) intimava alla Seriana s.r.l. in liquidazione (già Logaglio International s.r.l.) il pagamento della complessiva somma di L. 17.865.377.000, specificando nell'atto notificato che trattavasi di "Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento notificato in data 14.1.1994. Gli importi sottoindicati sono dovuti a seguito di appello in corte di cassazione".
Avverso tale atto proponeva ricorso la società denunciando molteplici profili di illegittimità della cartella, e tra l'altro l'erroneità degli importi richiesti, posto che l'unico atto impositivo richiamato, a sua volta impugnato dalla contribuente, accertava maggiori imposte Irpeg e Ilor, sanzioni e interessi per il complessivo importo di L. 388.368.000. Ipotizzava la stessa ricorrente che l'errore dedotto in ordine all'ammontare del credito oggetto di riscossione potesse probabilmente essere stato determinato dalla riferibilità di esso non al solo accertamento espressamente richiamato in cartella, ma anche ad altri due avvisi di accertamento integrativi e modificativi del primo, notificati alla società il 20.3.1995 e il 9.2.1999, senza peraltro che ciò potesse, a suo giudizio, valere ad escludere l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
Il giudice adito rigettava il ricorso e la decisione, a seguito di appello della società, veniva successivamente confermata dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 32/63/05, non notificata. Per la cassazione della sentenza di secondo grado la Seriana s.r.l. in liquidazione proponeva quindi ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia, dell'Agenzia delle Entrate e del Concessionario della riscossione dei tributi, articolando tre motivi all'accoglimento dei quali si opponevano il Ministero e l'Agenzia con controricorso tempestivamente notificato.
Nessuna attività difensiva svolgeva invece l'altra parte intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (e del conseguente controricorso), in quanto soggetto rimasto estraneo al procedimento di appello. Ed infatti nel caso di specie al giudizio di appello risulta aver partecipato l'Ufficio periferico di Sondrio dell'Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dalla contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. 23.4.2010, n. 9794) estromesso implicitamente dal giudizio. Da tali premesse inevitabilmente discende l'esclusione della legittimazione del Ministero a proporre il ricorso per cassazione o il controricorso o a partecipare comunque al successivo giudizio di legittimità in veste di parte intimata, spettando la legittimazione processuale relativamente alla attuale fase, e per quanto relativo alla parte pubblica, alla sola Agenzia.
2. Con i primi due motivi deduce la ricorrente i seguenti vizi dell'Impugnata sentenza:
a) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 68 nel combinato disposto con la L. 27 luglio 2000, n. 212,
art. 7, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 1 e art. 12, comma 3 quest'ultimo come sostituito dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8, comma 1, lett. a) del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2 e art. 6, comma 1, D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia. E ciò con riferimento alla mancanza di prova della pretesa