Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/09/2018, n. 22403

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/09/2018, n. 22403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22403
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6332-2016 proposto da: PASTIFICIO VICIDOMINI DI VICIDOMINI RAIMONDO E LUIGI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRO VOLTA

45, presso lo studio dell'avvocato R B, rappresentata e difesa dall'avvocato G B;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TI VESUVIANI E DELL'IRNO (già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino - Sarnese), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE VATICANO

48, presso lo studio dell'avvocato D F, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente - nonchè

contro

REGIONE CAMPANIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 20/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati G B e M Z per delega dell'avvocato D F.

FATTI DI CAUSA

Nel 2008 il Pastificio Vicidomini di Vicidomini Raimondo e Luigi s.a.s. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino e la Regione Campaniai chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati al fabbricato dell'azienda a causa dell'invasione di acqua e detriti, avvenuta il 6 ottobre 2007 a seguito di abbondant pioggia, derivata dall'esondazione del canale dei Mulini, di proprietà della Regione, con obbligo di manutenzione del Consorzio. Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -2- La Regione si costituì ed eccepì la carenza di legittimazione passiva mentre il Consorzio rimase contumace. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, con sentenza del 28 maggio 2013, rigettò la domanda in base alle seguenti considerazioni: 1) i 30/40 mm. di pioggia caduti il 6 ottobre 2007 non erano eccezionali e, quindi, non potevano giustificare l'esplosione dei tombini, l'allagamento della strada e del pastificio, situato al di sotto del marciapiede stradale;
2) il canale dei Mulini costituiva una derivazione del fiume Solofrana che, abbandonato l'alveo, si dirigeva verso il Comune di Castel San Giorgio, ma l'antico tracciato non esisteva più, essendo stata la sede dell'alveo spostata per seguire il corso lungo via Europa;
3) nella specie l'allagamento del pastificio era avvenuto per esondazione di un canale tombato - al cui servizio erano posti i chiusini - proveniente da nord e da via Rescigno e sviluppantesi lungo il marciapiede orientale di via Guerrasio, non riportato nelle mappe catastali e neppure in quelle del Consorzio, e che, come dichiarato dal predetto Comune, con nota del febbraio 2011, costituiva parte della rete fognaria in gestione alla società Gori S.p.a. fin dal 2003;
2) il medesimo Comune, con nota del 29 marzo 2011, aveva rettificato detta precedente nota annullandola ed aveva dichiarato che il canale in parola costituiva l'attuale alveo del canale dei Mulini a seguito di dismissione del vecchio tracciato, la cui gestione era affidata al Consorzio, mentre era distinto da esso il tratto di rete fognaria parallelo al medesimo con funzione di collettore delle utenze poste lungo via Guerrasio fino all'incrocio di via Europa, in gestione alla predetta società;
4) tale successiva nota del Comune non era suffragata da elementi probatori ed era contraddetta dagli accertamenti del C.T.U.;
inoltre, il canale tombato non risultava essere funzionale al nuovo canale di bonifica gestito dal Consorzio e quindi era un mero collettore che sversava sul canale dei Mulini a valle dell'incrocio con via Europa;
5) nessuna responsabilità per i Ric. 2016 n. 06332 sez. 5U - ud. 26-09-2017 -3- danni derivati alla società attrice era, pertanto, attribuibile alla Regione, proprietaria del canale dei Mulini, o al Consorzio a cui spettava la manutenzione. Avverso tale decisione il Pastificio Vicidomini di Vicidomini Raimondo e Luigi s.a.s. propose appello, cui si opposero la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno (già Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino). Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza depositata in data 20 gennaio 2016, rigettò l'impugnazione proposta e condannò l'appellante alle spese di quel grado di giudizio, in favore delle parti appellate. Avverso la decisione di secondo grado il Pastificio Vicidomini di Vicidomini Raimondo e Luigi s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi. Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno ha resistito con controricorso illustrato da memoria. La Regione Campania non ha svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta «Difetto assoluto della motivazione ovvero mera apparenza della stessa in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.». Sostiene la società ricorrente che la «laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alle conclusioni del TRAP e del CTU, non consent[irebbe] in alcun modo di ritenere che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ... sia pervenuto ad una affermazione di condivisione del giudizio di primo grado attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame». Ad avviso della ricorrente, il Giudice del secondo grado si sarebbe, in sostanza, limitato ad affermare di condividere la Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -4- motivazione della decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche senza indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento con una sufficiente disamina logico-giuridica, e a sostenere che la fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni del C.T.U., senza indicare le ragioni della ritenuta attendibilità delle stesse, il che renderebbe impossibile ogni controllo sulla esattezza e logicità del suo ragionamento. Assume la ricorrente che, dalle indagini espletate dal C.T.U., sarebbe emerso che il canale alla cui esondazione erano addebitati i lamentati danni fosse l'antico e non più usato percorso del Canale dei Mulini, del quale non risultava certa l'attuale destinazione, avendo a tale riguardo l'ausiliare ottenuto risposte contrastanti dagli enti interessati, come riportato nell'integrazione della relazione tecnica del 1'11 agosto 2011, e che non risulterebbero dalla motivazione della sentenza impugnata i motivi o i riscontri in base ai quali il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche abbia ritenuto che il canale sia una fogna. La ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione anche con riferimento alla ritenuta applicabilità della disciplina precedente alla legge n. 37 del 1994 che, nel sostituire l'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Sostiene, infine, la società ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata si avvarrebbe «di proposizioni prive di efficacia dimostrativa ... nonché avulse dalle risultanze processuali», avendo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche richiamato la relazione del C.T.U. e la relativa integrazione, attribuendo al loro contenuto affermazioni che nelle stesse non si rinverrebbero. Pertanto, secondo la ricorrente, il predetto Tribunale avrebbe erroneamente affermato di decidere in base a quanto affermato dall'ausiliare del giudice, «convertendo tuttavia in modo artificioso in acquisizione inconfutabile Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -5- quella che in realtà è stata solo un'ipotesi formulata inizialmente dal consulente ma poi superata dalle successive risultanze probatorie, senza indicare le ragioni per cui è addivenuto a tale soluzione» e che «il travisamento del contenuto della relazione tecnica e della relativa integrazione » avrebbero viziato l'intero giudizio.
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