Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2022, n. 48638
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROMBONE SERENA nato a GALLIPOLI il 17/09/1991 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO — Ce ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 maggio 2021 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 19 settembre 2017, ha ridotto la pena inflitta a T S nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.
1.1. L'imputata è stata ritenuta responsabile di avere, per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (artt. 142, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non rispettando il previsto limite di velocità di 50 km/h mentre era alla guida di un'autovettura Lancia Ypsilon, cagionato la morte di N S che, alla guida di un motocarro Ape, si stava accingendo a svoltare a sinistra, omettendo di arrestarsi al centro della strada e di concedere la dovuta precedenza all'auto della T, che, sopraggiungendo dall'opposta corsia di marcia con una velocità di circa 70/75 Km/h, non era risuscita, nonostante la manovra di frenata, ad evitare l'impatto con la parte destra della cabina del Motoape. Le emergenze probatorie e le svolte consulenze tecniche avevano consentito di accertare, infatti, che il sinistro era stato prevalentemente causato dall'inappropriata condotta di guida tenuta dalla vittima, che non aveva dato la necessaria precedenza al veicolo condotto dall'imputata, ma che, comunque, vi era stato il contributo eziologico da parte di quest'ultima alla verificazione del decesso del Nicoletti, per aver proceduto ad una velocità superiore al limite previsto - che, ove rispettato, le avrebbe consentito di frenare in tempo utile e di evitare la collisione -.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo sono stati eccepiti violazione dell'art. 589-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per non aver riformato la sentenza di primo grado in ragione della ritenuta insussistenza dell'ipotesi delittuosa ascritta all'imputata, atteso che l'altrui scorretta condotta aveva rappresentato un evento eccezionale ed atipico, del tutto imprevedibile e tale da determinare la recisione di ogni relazione causale con il comportamento tenuto dalla T. A dire di quest'ultima, infatti, l'estemporanea manovra di guida posta in essere dal Nicoletti, improvvisamente balzato nella corsia opposta di marcia, avrebbe determinato una situazione di pericolo del tutto sorprendente ed inattesa, non preventivabile neanche da parte di un automobilista esperto. L'aver tenuto una velocità di poco superiore ai limiti previsti, pertanto, non avrebbe rappresentato una condotta idonea a configurare la sua responsabilità penale, essendo stato giudizialmente accertato, nonché contraddittoriamente indicato dai giudici di merito in sentenza, che l'impatto avuto dalla sua auto con la Moto Ape si sarebbe verificato ad una velocità di 40 km/h, pertanto inferiore rispetto ai previsti limiti. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 222 cod. strada, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La T lamenta, in particolare, l'erroneità e la contraddittorietà della decisione con cui la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena secondo i minimi edittali, a seguito del
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO — Ce ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 maggio 2021 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 19 settembre 2017, ha ridotto la pena inflitta a T S nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.
1.1. L'imputata è stata ritenuta responsabile di avere, per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (artt. 142, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non rispettando il previsto limite di velocità di 50 km/h mentre era alla guida di un'autovettura Lancia Ypsilon, cagionato la morte di N S che, alla guida di un motocarro Ape, si stava accingendo a svoltare a sinistra, omettendo di arrestarsi al centro della strada e di concedere la dovuta precedenza all'auto della T, che, sopraggiungendo dall'opposta corsia di marcia con una velocità di circa 70/75 Km/h, non era risuscita, nonostante la manovra di frenata, ad evitare l'impatto con la parte destra della cabina del Motoape. Le emergenze probatorie e le svolte consulenze tecniche avevano consentito di accertare, infatti, che il sinistro era stato prevalentemente causato dall'inappropriata condotta di guida tenuta dalla vittima, che non aveva dato la necessaria precedenza al veicolo condotto dall'imputata, ma che, comunque, vi era stato il contributo eziologico da parte di quest'ultima alla verificazione del decesso del Nicoletti, per aver proceduto ad una velocità superiore al limite previsto - che, ove rispettato, le avrebbe consentito di frenare in tempo utile e di evitare la collisione -.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo sono stati eccepiti violazione dell'art. 589-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per non aver riformato la sentenza di primo grado in ragione della ritenuta insussistenza dell'ipotesi delittuosa ascritta all'imputata, atteso che l'altrui scorretta condotta aveva rappresentato un evento eccezionale ed atipico, del tutto imprevedibile e tale da determinare la recisione di ogni relazione causale con il comportamento tenuto dalla T. A dire di quest'ultima, infatti, l'estemporanea manovra di guida posta in essere dal Nicoletti, improvvisamente balzato nella corsia opposta di marcia, avrebbe determinato una situazione di pericolo del tutto sorprendente ed inattesa, non preventivabile neanche da parte di un automobilista esperto. L'aver tenuto una velocità di poco superiore ai limiti previsti, pertanto, non avrebbe rappresentato una condotta idonea a configurare la sua responsabilità penale, essendo stato giudizialmente accertato, nonché contraddittoriamente indicato dai giudici di merito in sentenza, che l'impatto avuto dalla sua auto con la Moto Ape si sarebbe verificato ad una velocità di 40 km/h, pertanto inferiore rispetto ai previsti limiti. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 222 cod. strada, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La T lamenta, in particolare, l'erroneità e la contraddittorietà della decisione con cui la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena secondo i minimi edittali, a seguito del
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