Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9099

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Massime3

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione e' disciplinato dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'ILOR, con facolta' di ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti di gravita', precisione e concordanza, di cui al terzo comma dell'art. 38 del cit. d.P.R. n. 600 del 1973. Da cio' deriva che l'accertamento, salva la dimostrazione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa ad opera del contribuente, su cui incombe il relativo onere, potra' essere, a seconda delle scelte dell'ufficio impositore - e con riferimento ai dati utilizzabili -, analitico o sintetico, giacche' l'esistenza del potere di accertamento non e' condizionata dal metodo che verra' adottato, dovendosi rilevare che quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, di fatto, verra' esercitato, a seconda delle particolarita' del caso concreto. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non debbono necessariamente riferirsi all'anno in contestazione, ma possono risalire ad anni diversi, allorche' si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici di capacita' contributiva. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di accertamento dei redditi, qualora sussistono elementi certi e inconfutabili (costituiti, nella specie, dalla disponibilita' di somme di denaro risultanti dall'acquisto di auto di pregio e di quote societarie), la successiva operazione di concreta determinazione della base imponibile resta sganciata dai canoni probatori risultanti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., nel senso che l'accertamento dell'Ufficio non postula una rigorosa consecuzione di fatti noti e di fatti ignoti, ma puo' avvalersi di ragionevoli ipotesi circa l'entita' del reddito occulto, anche in relazione alla quota di reddito stesso verosimilmente destinata al risparmio, secondo il principio della cosiddetta quota risparmio, in base al quale si imputano spese effettuate dal contribuente in un determinato anno a redditi conseguiti in anni precedenti, ossia in base ad un criterio orientativo pratico per la ricostruzione del reddito, la cui mancata applicazione puo' assumere rilievo nel giudizio di legittimita' soltanto nei limiti in cui e' consentito il controllo della motivazione. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9099
Data del deposito : 21 giugno 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Macerata, (...) -
BTT - impugnava l'avviso di accertamento con il quale il locale Ufficio
delle Imposte dirette, in considerazione del mancato invio della
dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, aveva provveduto a
quantificare questi ultimi, per il 1981, con metodo sintetico-induttivo,
sulla base degli incrementi patrimoniali attribuibili al medesimo negli anni
1983-1984 (acquisto di autovetture ed assunzione di partecipazioni in
societa' commerciali), tali da dimostrare la disponibilita' di cespiti la
cui formazione era stata ripartita dall'Ufficio stesso nei periodi di
imposta dal 1979 al 1984.
Deduceva il ricorrente la nullita' del predetto accertamento, siccome basato
su elementi e circostanze di fatto per nulla veritieri.
La Commissione adita, con decisione del 4/6/1990, respingeva il ricorso,
accogliendo le argomentazioni dell'Ufficio, il quale aveva rilevato che i
suindicati elementi e circostanze stavano a dimostrare un consistente e
preventivo accumulo di redditi negli anni precedenti, quando il contribuente
non aveva presentato dichiarazione alcuna.
Avverso tale decisione, proponeva appello il - BTT -, lamentando l'erronea
valutazione delle prove addotte a, suo carico e deducendo altresi'
l'infondatezza delle medesime.
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con sentenza in data
25/6-28/8/1997, accoglieva il gravame assumendo:
a) che non si potesse procedere alla suddivisione di un reddito sicuramente
accertato in altra epoca ripartendolo nell'arco dei cinque anni precedenti;
b) che non esistesse alcuna prova o alcun elemento certo in ordine agli
accumuli ripartiti nei vari anni, i quali restavano ipotetici, astratti e
per nulla probabili;
c) che si addivenisse in tal modo a certezze (accertamento) partendo da
presunzioni (quantificazione del reddito annuale) che risultavano diretta
conseguenza di altra presunzione, ovvero dell'ipotetica ripartizione di
accumulo di reddito nel corso di cinque anni.
Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione il Ministero
delle Finanze, deducendo un solo motivo di gravame al quale non resistono
gli eredi del defunto contribuente.
Motivi della decisione
Deve innanzi tutto essere riconosciuta, nei limiti di seguito indicati,
l'ammissibilita' del ricorso.
Premesso, infatti, che il ricorrente per cassazione ha l'onere di
dimostrare, a meno che non venga riconosciuta dagli interessati (nella
specie non costituitisi), la legittimazione processuale passiva dei soggetti
che non risultino essere stati parti del giudizio di merito conclusosi con
la sentenza impugnata e nei cui riguardi il gravame sia stato invece
proposto esattamente in qualita' di eredi di una delle suddette parti (Cass.
12 maggio 1995, n. 5219;
Cass. 30 gennaio 1998, n. 944;
Cass. 5 luglio 9 2000, n. 8992), giova notare come dagli atti si evinca che,
nel giudizio a quo, l'appellante ebbe a versare nota di deposito in data
4/6/1997, comprendente, tra l'altro, certificato storico-anagrafico con
contestuale stato di famiglia rilasciato dal Comune di Macerata nel quale
figurano:
a) (...) ...., espressamente indicata come coniuge di (...) - BTT - (nato
nel 1937);
b) (...) - BTT - e (...) - BTT -, di cui e' del tutto ragionevole presumere
la qualita' di figli del decuius, in considerazione vuoi del cognome, vuoi
del rispettivo anno di nascita (1968 e 1971), vuoi della residenza,
corrispondente a quella del predetto;
c) (...) - BTT - (nato nel 1914), di cui, per analoghi motivi, e' affatto
ragionevole presumere la qualita' di genitore del de cuius.
In definitiva, con
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