Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/04/2017, n. 10226

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In tema di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, l'omessa integrale verbalizzazione del dispositivo della delibera del Consiglio dell'Ordine non ne determina la nullità, integrando una mera irregolarità che non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del professionista, atteso che i dispositivi delle deliberazioni in materia disciplinare sono pubblicati, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, del r.d. n. 37 del 1934, mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/04/2017, n. 10226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10226
Data del deposito : 26 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

10226/ 1 7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Avvocato. Procedimento disciplinare. Deduzione di Composta da vizi procedurali e vizi motivazionali. R R Primo Presidente f.f. P C Presidente di Sezione R.G.N. 14320/2016 - Presidente di Sezione Cron. 10226 G A - Consigliere REP. C. I Di Iasi Camilla Bernabai Renato - Consigliere - Consigliere Rel.- UP 22/11/2016 S B Giuseppe Bronzini - Consigliere - B V -- Consigliere - E C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14320/2016 R.G. proposto da M S, nato a Brindisi il 23 marzo 1964, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato N M, elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio associato Grez;
ricorrente

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
Consiglio Nazionale Forense - intimati avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 78 del 24 settembre 722 2015, depositata in pari data e notificata il 6 maggio 2016. ть Sh Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2016 dal Consigliere relatore S B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato N M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 78 del 24 settembre 2015, depositata in pari data e notificata il 6 maggio 2016, il Consiglio Nazionale Forense (hinc: CNF>>) rigettava il ricorso proposto dall'avvocato M S avverso la decisione del 31 luglio 2012, depositata il 14 maggio 2013 e notificata il 2 luglio successivo, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi (hinc: «COA»), in esito alla definizione di sette procedimenti disciplinari, riuniti e decisi congiuntamente, gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di dodici mesi. La sentenza del CNF premetteva in punto di fatto (per quanto qui interessa) che: a) i procedimenti disciplinari riguardavano fatti commessi dal 2006 al 2010;
b) in particolare, nell'àmbito di tali procedimenti, quello n. 38/10 riguardava anche l'addebito di omessa informazione della cliente dell'esito di una richiesta risarcitoria avanzata nel 1995 (per la quale, già l'8 agosto 1995, era intervenuta dichiarazione liberatoria rilasciata dalla cliente in favore del destinatario della richiesta), e di tardiva consegna del carteggio della corrispondente pratica, avvenuta solo in data 11 febbraio 2008;
c) l'incolpato aveva impugnato la decisione del COA eccependo: c.1) il mancato credito attribuito alla certificazione medica attestante il suo impedimento a comparire all'adunanza del 31 luglio 2012;
c.2) la prescrizione del suddetto illecito;
c.3) in relazione a tutti gli illeciti per i quali era stato ritenuto responsabile, la mancata verbalizzazione dei dispositivi delle decisioni endoprocedimentali prese del COA, ivi compresa quella di rigetto dell'istanza di rinvio proposta dall'incolpato per asseriti motivi di salute ;
c.4) per gli stessi addebiti, l'erroneità o il difetto di motivazione della pronuncia o vizi procedurali 2 Sh di natura istruttoria;
c.5) la mancata comunicazione dell'esposto a base del procedimento n. 57/08. Su queste premesse, lo stesso CNF, nel rigettare il ricorso, osservava che: a) l'impedimento a comparire all'adunanza del 31 luglio 2012 non emergeva dal certificato medico (attestante solo un «cardiopalmo», con attribuzione di tre giorni di convalescenza o riposo);
b) il comportamento di cui al suddetto addebito ricompreso nel procedimento n. 38/10 aveva natura continuata e, pertanto, non si era maturata la prescrizione invocata dall'incolpato (il termine prescrizionale dell'azione disciplinare decorreva dalla cessazione dell'illecito continuato, cioè dall'11 febbraio 2008, ed era stato interrotto sia dalla notifica in data 9 giugno 2011, della delibera di apertura del procedimento disciplinare, sia dall'apertura in data 22 luglio 2013 del procedimento davanti al CNF);
c) la documentazione in atti del procedimento, avente efficacia probatoria fino a querela di falso, era dettagliata e il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione del COA e non i verbali del processo;
d) la valutazione dei fatti contenuta nella decisione del COA era ampiamente motivata e non era infirmata dalla diversa ricostruzione sollecitata dal ricorrente;
e) la mancata immediata comunicazione dell'apertura del procedimento n. 57/08 non era causa di nullità. 2.- Avverso la decisione del CNF il SALERNO ha proposto ricorso per cassazione notificato lunedí 6 giugno 2016 al CNF, al COA ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il ricorso è articolato in quattro complessi motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del CNF, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e organo autore della che - impugnata decisione è privo di legittimazione nel presente giudizio, le cui - parti vanno individuate esclusivamente nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, nel COA locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel pubblico ministero presso la Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass., Sezioni Unite, n. 9075 del 2003;
n. 19513 del 2008;
n. 26182 del 2006;
n. 1716 del 2013;
n. 3670 del 2015;
n. 26996 del 2016). 3 ди -2.- Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 42 e 43 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dell'art. 24 Cost., perché il CNF (nel considerare ingiustificata l'assenza dell'incolpato all'udienza 31 dicembre 2012 e nel valutare, con eccesso di potere, l'inattendibilità della presentata certificazione medica sull'impedimento a comparire dell'incolpato, senza valutare adeguatamente il referto) ha ritenuto legittimo che il COA decidesse senza aver sentito il SALERNO. -2.1. Il primo motivo va interpretato come denuncia di violazione di legge consistita nell'avere il COA deciso degli illeciti senza aver «sentito il professionista». Non possono essere qui presi in considerazione altri aspetti (pur adombrati nel motivo) attinenti a vizi della motivazione della sentenza nella parte in cui il CNF ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del COA circa l'inattendibilità della certificazione medica sull'impedimento a comparire dell'incolpato: tali vizi della motivazione, infatti, non potrebbero essere esaminati sotto il profilo (l'unico prospettato) della violazione di legge. Il motivo, come sopra interpretato, non è fondato. Infatti, come chiarito nella sentenza, il professionista non è stato sentito perché è stata ritenuta inattendibile la certificazione medica sull'impedimento a comparire per la seduta fissata per l'audizione. Tale valutazione è sufficiente a giustificare la mancata audizione e ad escludere la dedotta violazione di legge (tra le altre, Cass., Sezioni Unite, n. 12608 del 2012). Solo per completezza può qui aggiungersi che dalla sentenza del CNF risulta un attento esame del certificato medico prodotto dal professionista e la non irragionevole valutazione che detto certificato (nel diagnosticare un cardiopalmo>> e nel prescrivere tre giorni

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