Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/1971, n. 2980
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Il principio della non usucapibilita della servitu di passaggio anche se apparente sancito dall'art 690 del cod civ del 1865, non trovava applicazione in relazione alle servitu di uso pubblico di passaggio, le quali costituiscono rapporti reali sui generis; esse infatti non hanno natura personale, perche non sono legate attivamente alla persona di un titolare o dei suoi aventi causa, dato che la titolarita di esse appartiene ad una collettivita indeterminata di persone che si perpetua di generazione in generazione, non sono neppure servitu Prediali, perche non sono costituite a favore di un fondo. Presentano pero analogie con queste perche consistono in un diritto reale su cosa altrui. ( V 345'67, mass n 326219).*