Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2018, n. 46697
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIPPI MARIA GIOIA nato a PISA il 28/07/1960 avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. G A, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra M G F ricorre per l'annullamento della sentenza del 27/04/2017 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del 23/01/2015 del Tribunale di Livorno, da lei impugnata, ha ridotto la pena a un anno e quattro mesi di reclusione confermando nel resto la sua condanna per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 11, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché, agendo in concorso con il proprio compagno C C (separatamente processato), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte e di rendere inefficace l'azione esecutiva dell'Erario (titolare di un credito nei suoi confronti pari a 12.056.010,66 euro), con due atti notarili, l'uno dell'11/06/2011, l'altro del 22/06/2011, aveva fraudolentemente venduto, a due associazioni di volontariato, un immobile (del quale aveva conservato il diritto di abitazione) dietro corrispettivo di C 10.000,00 mai pagato (atto dell'il giugno), e il 100% delle quote societarie della società «Immobilservice S.a.s. di Bonomo Eugenio & C.», titolare della quasi totalità del suo patrimonio, ceduto al prezzo di C 30.000,00 a fronte di un valore del patrimonio stimato in C 1.850.000 (atto del 25 giugno). 1.1.Con il primo motivo, deducendo che il reato si consuma nel luogo nel quale l'atto dispositivo viene trascritto, ribadisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno, luogo di stipula del rogito, a favore di quello di Firenze, luogo della sua trascrizione, questione già sollevata in primo grado e ribadita in appello, ed eccepisce al riguardo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 e 21, cod. proc. pen., e 11, d.lgs. n. 74 del 2000, e vizio di motivazione mancante e illogica sul punto. 1.2.Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 453, comma 1- bis, cod. proc. pen., eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'illogicità e mancanza di motivazione e travisamento della prova. 1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione circa l'effettiva esistenza del debito erariale, non oggetto di autonomo accertamento in sede penale. 1.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di tal F Donato che avrebbe potuto riferire sulla riconducibilità o meno all'imputata delle operazioni bancarie dalle quali sono scaturiti gli avvisi di accertamento. 1.5.Con il quinto motivo deduce che la cessione di quote di una società di persone non è idonea a ledere gli interessi finanziari del fisco ed eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli art.2315 e 2305 cod. civ., 11, d.lgs. n. 74 del 2000, e vizio di motivazione erronea, illogica e contraddittoria sul punto. 1.6.Con il sesto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., e la mancanza ed illogicità della motivazione circa l'effettiva esistenza dell'elemento soggettivo del reato, escluso dalla preesistenza di due preliminari di vendita, risalenti al 2002 ed al 2006, che avevano ad oggetto gli stessi immobili ceduti nel 2011. 1.7.Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al quarto motivo di appello con il quale aveva dedotto che alla data dei due preliminari non era sorto alcun debito nei confronti del Fisco. 1.8.Con l'ottavo motivo, deducendo l'illegittimità della confisca diretta disposta ai danni delle associazioni di volontariato acquirenti, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 322-ter cod. pen., e vizio di mancanza e illogicità della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.11 primo motivo è manifestamente infondato alla luce del condivisibile insegnamento giurisprudenziale, affermato proprio in sede di definizione del ricorso del correo, C C, compagno della ricorrente, secondo il quale la competenza per territorio relativa al reato di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, quando consumato mediante stipula dell'atto di vendita, si radica nel luogo della stipula stessa e non in quello eventualmente diverso„ove il contratto medesimo viene trascritto ai fini della opponibilità ai terzi (Sez. 3, n. 35853 dell'11/05/2016, C, Rv. 267648). Ciò sul rilievo che il delitto previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria;ne consegue che per individuarne il momento di consumazione può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco.4.11 secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato ed in ogni caso inammissibile per mancanza di interesse. 4.1.La ricorrente, diversamente dal correo, non è stata sottoposta ad alcun provvedimento custodiale nell'ambito di questo procedimento. 4.2.La decisione del pubblico ministero di procedere con separata richiesta di rinvio a giudizio ordinaria piuttosto che con richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., oltre a conformarsi a quanto prescrive l'art. 453, comma 2, cod. proc. pen., riguarda il modo dell'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale, non il fatto che egli non l'abbia effettivamente esercitata (art. 178, lett. b, cod. proc. pen.), sicché tale scelta è insindacabile in sede giurisdizionale perché non è sanzionata da nullità e si risolve, semmai, in un vantaggio per l'imputato che si avvale dell'ulteriore fase dell'udienza preliminare non prevista in caso di giudizio immediato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi