Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 01008
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eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10339/2015 proposto da: G.E.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G T e A M ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Piazza Santa Anastasia n.7;- ricorrente -Contro SO.G.E.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. S D R ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso d'Italia n. 19;- controricorrente - nonché CONSORZIO BACINO 16 - intimato - avverso la sentenza n. 1135/22/14 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 10/10/2014;udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. S P;lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. S D M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 1135/22/14, depositata il 10/10/2014, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (CTR), in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello proposto dalla G.E.I. s.p.a. - società operante nel campo della produzione di semilavorati alimentari per gelato, pasticceria ed aromi - limitatamente all'applicazione dell'IVA contenuto nell'avviso di pagamento della TIA (dal 2006 al 2009) richiesta dalla SO.G.E.T. spa quale società di gestione delle entrate tributarie del Comune di Settimo Torinese;avviso emesso per non avere la contribuente presentato la denuncia TIA. La CTR confermava per il resto l'avviso di accertamento sul rilevo che la contribuente non aveva mai presentato ai fini TIA la denuncia di occupazione dei locali utilizzati per l'attività industriale svolta, risultando il suindicato avviso esente dai vizi denunciati (difetto di potere impositivo, omessa motivazione e indicazione del responsabile del procedimento, mancanza dei presupposti per applicare il tributo, inapplicabilità delle sanzioni). 2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 3. La SO.G.E.T. S.p.a., ha depositato controricorso. 4. Il Consorzio Bacino 16 non si è costituito. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento del Comune di Settimo Torinese, degli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, per non aver la CTR rilevato il difetto di potere impositivo in capo alla SO.G.E.T. spa - società delegata dal Consorzio di Bacino di cui faceva parte l'ente territoriale all'accertamento e riscossione dei tributi - con conseguente nullità dell'avviso di accertamento notificato. 2. Con il secondo motivo, la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 2995, dell'art. 71, comma 2 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, per non avere la CTR dichiarato la nullità dell'atto impugnato in carenza dell'indicazione del responsabile del procedimento. 3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 lett d) del Regolamento del Comune di Settimo Torinese e dell'art. 5 Reg. CE n. 852 del 2004, per non avere la CTR ritenuto l'attività svolta dalla ricorrente (lavorazione prodotti alimentari semilavorati) esente dal pagamento della TIA (sia per la quota fissa sia per quella variabile). In proposito, assumerebbe rilievo il piano di recupero dei rifiuti prodotti dalla contribuente (speciali non pericolosi) di cui si occupavano due ditte esterne, senza alcun conferimento di rifiuti in regime di privativa comunale. 4. Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 12 lett d) del Regolamento comunale, nonché l'illegittimità dell'art. 6 cit. in relazione all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 di cui, per gli effetti, viene chiesta la disapplicazione.La ricorrente lamenta che, in violazione delle norme sopra indicate e del dovere di disapplicazione dell'art. 6 cit., la CTR ha ritenuto soggetti a TIA i rifiuti non assimilabili prodotti. 5. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 195, comma 2, lett e) del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 7, comma 3, e 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 22 del 1997;degli artt. 62, comma 3, e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché l'illegittimità dell'art. 6 del Regolamento Comunale del Comune di Settimo Torinese. Lamenta, altresì, la ricorrente la violazione dell'art. 360, primo comma, n 5 c.p.c. per omesso esame su fatto decisivo non avendo la CTR motivato circa la non assimilabilità dei rifiuti. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 10 del Regolamento Comunale del Comune di Settimo Torinese, dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, quanto all'applicazione delle sanzioni;nonché la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame su fatto decisivo. Con la presente censura viene cassata la sentenza della CTR nella misura in cui ha respinto la subordinata richiesta di annullamento delle sanzioni e degli interessi, assumendo all'uopo rilievo la buona fede della contribuente per come risultava dal riscontro da essa fornita ad analogo procedimento avviato dall'ente comunale per l'anno 2005 e conclusosi senza l'emissione di alcun atto di accertamento;buona fede che risultava anche da successive comunicazioni fatte all'ente territoriale e afferenti sempre lo smaltimento dei rifiuti di cui la CTR non aveva dato conto. La ricorrente censura, poi la sentenza della CTR nella parte in cui afferma che le sanzioni e gli interessi erano dovuti in quanto, a seguito dell'introduzione della TIA i contribuenti avevano l'onere di presentare apposita denuncia, non assumendo rilievo quella originaria presentata nel vigore della previgente disciplina della TARSU. La fondatezza della censura relativa alla non debenza delle sanzioni e degli interessi si evinceva, poi, dalla compensazione delle spese di lite operata dalla CTR in ragione della incertezza normativa. 7. Il primo motivo non è fondato. L'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" prevede che i regolamenti da essi adottati, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati a diversi criteri tra i quali quello secondo cui qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, prevedendo il successivo art. 53 che presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. In particolare, l'art, 52, comma 5, lett b) prevede che «qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1». In conclusione, qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 cit. che, come indicato, regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario. Allo stesso modo l'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, ai commi 9 e 13 attribuisce il potere-dovere al soggetto terzo gestore, cui sia stato affidato il servizio di riscossione in forza di convenzione con il comune, di applicare la relativa tariffa e, dunque, di procedere al relativo accertamento. Tali principi sono richiamati nell'art. 4 del Regolamento comunale del Comune di Settimo Torinese, per come riportato dalla ricorrente, assumendo all'uopo rilievo l'espressa indicazione in esso contenuto al disposto di cui all'art. 52 cit. e all'art. 49 cit., laddove viene previsto che la gestione del servizio viene effettuata dal Consorzio tramite apposito soggetto individuato ai sensi delle vigenti normative in materia di affidamento dei servizi pubblici locali. Alla luce del riportato quadro normativo, risulta evidente che la società controricorrente risulta essere pienamente legittimata all'attività di accertamento e riscossione del tributo in esame. 8. Il secondo motivo non è fondato. La censura si fonda sulla mancata indicazione nell'atto impugnato del responsabile del procedimento, con conseguente sua nullità. La ricorrente nel rilevare che nell'atto accertamento vi era «in calce indicato il funzionario responsabile (...) con richiamo all'art. 1, c. 87 della Legge 549/1995 e ad un non meglio precisato provvedimento dirigenziale n. 3 del 14.12.2011 (...), evidenziava che una tale ritenuta equivalenza tra "funzionario responsabile" e "responsabile procedimento" non aveva alcun fondamento normativo nè ermeneutico» (pag. 9 ricorso).
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