Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2004, n. 5912

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La "legitimatio ad causam" è espressione del principio dettato dall'art. 81 cod.proc.civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio; tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione.( Nel caso di specie, (nella specie, uno stato dedotto per la prima volta in cassazione) difetto di legittimazione attiva dell'INAIL riguardo ad una controversia in cui un lavoratore agiva in diritto per il riconoscimento della rendita per malattia professionale, avendo prestato attività lavorativa esclusivamente all'estero).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2004, n. 5912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5912
Data del deposito : 24 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. M F A - rel. Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G D F, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 7 agosto 2001 REP. N. 57722;

- ricorrente -

contro
M P, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato R C, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 27414/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/09/00 - R.G.N. 17769/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. F A M;

udito l'Avvocato LA PECCERELLA per delega DE FERRÀ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Roma Maestrini Pietro conveniva in giudizio l'INAIL, per il riconoscimento della rendita per la malattia professionale, ipoacusia da rumore, non riconosciuta nel giusto grado dall'Istituto.
L'INAIL contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva riconoscendo il diritto dell'istante alla indennità per inabilità permanente parziale nella misura del 14%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento peritale. Il Tribunale di Roma, investito in grado di appello su ricorso principale del Maestrini ed incidentale dell'INAIL, con sentenza del 20/4/99 - 12/9/00, confermava la decisione, rigettando l'appello principale e dichiarando inammissibile quello incidentale. Precisava il giudice del riesame che irrilevante era la mancata indicazione nel dispositivo della sentenza della specifica malattia professionale per la quale il primo, giudice aveva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi