Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2003, n. 6294
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 06 2-94 /03 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. R C Primo Presidente f.f. R.G.N. 24665/00 Cron. 13802 Presidente di sezione Dott. G O - Consigliere Rep. 1672 Dott. G PO Dott. G P Consigliere Ud.30/01/03 Rel. Consigliere Dott. E L - - Dott. F S Consigliere Dott. F M CRI Consigliere Dott. M R M Consigliere Dott. G M Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA, CONSOB, in personad el Presidente pro-tempore, domicialiato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -- ricorrente contro 2003 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 42 LAZZERI LIDO, -1- E. Q. VISCONTI 8, presso lo studio dell'avvocato S R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G D N, giusta procura speciale del Notaio dott. D A, depositata in data 15 gennaio 2001, in atti; · controricorrente nonchè contro BANCA FIDEURAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 8, presso lo studio dell'avvocato S R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F B, giusta delega procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 921/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 17/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO; udito l'Avvocato Renzo RISTUCCIA, per delega dell'avvocato Sergio RISTUCCIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per motivo, giurisdizione il rigetto del primo dell'A.G.O.. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Firenze depositato il 10 luglio 1998 Lido Lri proponeva opposizione avverso la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) n.11467 del 3 giugno 1998, con la quale gli era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'albo unico dei promotori finanziari per quattro mesi, per avere svolto una gestione surrettizia dei patrimoni dei clienti in violazione dell'art.2, comma 1, della legge 2 gennaio 1991 n.1 e, a far data dal 1° settembre 1996, dell'art.2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n.415, che riservano a soggetti espressamente autorizzati l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. 5 La Consob, costituendosi, eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che l'opposizione doveva essere proposta davanti al TAR competente. Interveniva in giudizio la s.p.a. Banca Fideuram, di cui il Lri era un agente, aderendo all'opposizione proposta da quest'ultimo. Il giudice monocratico del Tribunale di Firenze, con la sentenza emanata il 6 aprile 2000 depositata il 17 agosto 2000, ha accolto l'opposizione ed ha annullato la citata delibera della Consob, affermando, per ciò che rileva in questa sede, la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il giudicante, alla sanzione punitiva inflitta dalla Consob al Lri si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689, a cui rinviano sia l'art. 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, applicabile alla presente fattispecie nella parte in cui contiene una norma processuale, sia, in modo meno esplicito, l'art.45 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n.415, sia la legge 2 gennaio 1991 n.