Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2021, n. 15548
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M G S, nato a Bronte il 5/5/1961 avverso la sentenza del 3/6/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E A G letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G P che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, pronunciando in seguito ad annullamento con rinvio disposto con sentenza del 19 dicembre 2019 della Seconda Sezione Penale di questa Corte, ha pronunciato il riconoscimento, ai fini e per gli effetti della recidiva, della sentenza penale irrevocabile del 21 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera, con cui S M G è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione per reati in materia fiscale. Nella sentenza impugnata si dà atto che il riconoscimento è operato con riferimento alla pena di anni due e mesi tre di reclusione di pena detentiva per il delitto di evasione fiscale commesso nel 1999 relativamente all'andamento delle vendite per marchi 539.199,96 (pari a euro 27.568.813,7) quale condotta corrispondente alla violazione dell'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e anni due e mesi sei di pena detentiva corrispondente alla violazione dell'art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per condotte dal settembre 1998 al 4 luglio 2000, con un danno di marchi 2.150.647, 84 pari a 109.960.760,85 euro. 2. Con il ricorso, che espone cumulativi motivi di censura, il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale per travisamento del fatto, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 12, lett. a), e 28 cod. pen., artt. 2 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e art. 2, comma 1-bis, del d.I n. 463 del 1983 nonché violazione di legge in relazione agli artt. 730, 733. 735, e 738 cod. proc. pen., 2 e 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 e art. 2, comma 1-bis, del d.I n. 463 del 1983, art. 2 della legge 3 luglio 1989, n. 257 e della Convenzione di Strasburgo. Premesso che la Corte appello di Catania è incorsa in un errore nell'applicazione del calcolo del tasso di cambio nella conversione marco tedesco - euro, con conseguente trasformazione dell'importo evaso in milioni anziché migliaia di euro e travisamento della prova e del fatto che si riflette sul contenuto del dispositivo e - come osservato nella prima sentenza di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 29800 del 16 marzo 2017 - è suscettibile di determinare la iscrizione nel certificato giudiziale di una pena errata, rileva che la Corte di merito è incorsa in un ulteriore errore, uniformandosi solo parzialmente alla sentenza di annullamento con rinvio disposta dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte. In particolare, eliminata la pena accessoria, la Corte di merito non ha indicato specificamente, rispetto ai capi A), B) e C) della sentenza emessa dal Tribunale di Monaco e rispetto ad una norma penale (art.263 cod. pen. tedesco non corrispondente a nessuna norma del codice penale italiano e relativo a 22 episodi di frode), i capi oggetto di riconoscimento. A fronte del contenuto della sentenza di annullamento la Corte di Appello ha riconosciuto la rilevanza solo della condotta relativa all'anno 1999 considerando le violazioni corrispondenti all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 ed escludendo le violazioni relative agli anni 1998 e 2000 per le quali vi era stata condanna;ha indicato la pena finale in quella di anni quattro e mesi nove di reclusione - che nella sentenza del Tribunale di Monaco era la pena finale, riferita a tutti i reati - applicando in maniera acritica e senza che sia possibile esaminare il percorso logico argomentativo seguito la stessa pena finale a titolo di continuazione con il reato di cui al capo C). Anche in tal caso è frutto di un macroscopico errore la individuazione della somma, aumentata in milioni di euro. Per effetto della esclusione del reato di cui al capo B) e avendo considerato, con riferimento ai reati sub capi A) e C), solo l'anno d'imposta 1999, la individuazione della pena finale è erronea e viola la prescrizione dell'art. 735 cod. proc. pen..I Per non incorrere nel divieto di reformatio in pejus la Corte di merito, anche se solo per gli effetti della recidiva, avrebbe dovuto rideterminare, diminuendola, la pena posta a base del riconoscimento.
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