Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2021, n. 15548
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MA AS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 3/6/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, pronunciando in seguito ad annullamento con rinvio disposto con sentenza del 19 dicembre 2019 della Seconda Sezione Penale di questa Corte, ha pronunciato il riconoscimento, ai fini e per gli effetti della recidiva, della sentenza penale irrevocabile del 21 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di AC di IE, con cui AS MA MA è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione per reati in materia fiscale. Nella sentenza impugnata si dà atto che il riconoscimento è operato con riferimento alla pena di anni due e mesi tre di reclusione di pena detentiva per il delitto di evasione fiscale commesso nel 1999 relativamente all'andamento delle vendite per marchi 539.199,96 (pari a euro 27.568.813,7) quale condotta corrispondente alla violazione dell'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e anni due e mesi sei di pena detentiva corrispondente alla violazione dell'art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per condotte dal settembre 1998 al 4 luglio 2000, con un danno di marchi 2.150.647, 84 pari a 109.960.760,85 euro.
2. Con il ricorso, che espone cumulativi motivi di censura, il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale per travisamento del fatto, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 12, lett. a), e 28 cod. pen., artt. 2 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e art. 2, comma 1-bis, del d.I n. 463 del 1983 nonché violazione di legge in relazione agli artt. 730, 733. 735, e 738 cod. proc. pen., 2 e 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 e art. 2, comma 1-bis, del d.I n. 463 del 1983, art. 2 della legge 3 luglio 1989, n. 257 e della Convenzione di Strasburgo. Premesso che la Corte appello di Catania è incorsa in un errore nell'applicazione del calcolo del tasso di cambio nella conversione marco tedesco - euro, con conseguente trasformazione dell'importo evaso in milioni anziché migliaia di euro e travisamento della prova e del fatto che si riflette sul contenuto del dispositivo e - come osservato nella prima sentenza di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 29800 del 16 marzo 2017 - è suscettibile di determinare la iscrizione nel certificato giudiziale di una pena errata, rileva che la Corte di merito è incorsa in un ulteriore errore, uniformandosi solo parzialmente alla sentenza di annullamento con rinvio disposta dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte. In particolare, eliminata la pena accessoria, la Corte di merito non ha indicato specificamente, rispetto ai capi A), B) e C) della sentenza emessa dal Tribunale di AC e rispetto ad una norma penale (art.263 cod. pen. tedesco non corrispondente a nessuna norma del codice penale italiano e relativo a 22 episodi di frode), i capi oggetto di riconoscimento. A fronte del contenuto della sentenza di annullamento la Corte di Appello ha riconosciuto la rilevanza solo della condotta relativa all'anno 1999