Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43959
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F M nato a CUTRO (KR) il 29/03/1954 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudite la relazione svolta dal Consigliere A M, le conclusioni del Pubblico Ministero di questa S.C. nella persona del SOST. PROCURATORE GENERALE dott. R G, per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e dell'avv. G F per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17/05/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di F M contro l'ordinanza in data 3/01/2022, con la quale il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di 411,59 euro depositata sul proprio conto corrente: tale importo era stato a sua volta sottoposto a vincolo reale con provvedimento di sequestro preventivo del 22/03/2021. 2. FALCONE propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ. Richiama in proposito la decisione delle Sezioni Unite di questa S.C., di cui alla informazione provvisoria in data 24/02/2022, sulla impignorabilità delle pensioni nei limiti di ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, e osserva come il Collegio del riesame abbia omesso di tenere conto del principio di diritto affermato da tale pronuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento con rinvio.
1. L'informazione provvisoria menzionata nel ricorso - già nota al momento della pronuncia del Collegio del riesame - è stata seguita dal deposito della sentenza Sez. U n. 26252 del 24/02/2022 dep. 07/07/2022 Rv. 283245-01 imputato CINAGLIA, la quale ha confermato che "i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17/05/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di F M contro l'ordinanza in data 3/01/2022, con la quale il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di 411,59 euro depositata sul proprio conto corrente: tale importo era stato a sua volta sottoposto a vincolo reale con provvedimento di sequestro preventivo del 22/03/2021. 2. FALCONE propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ. Richiama in proposito la decisione delle Sezioni Unite di questa S.C., di cui alla informazione provvisoria in data 24/02/2022, sulla impignorabilità delle pensioni nei limiti di ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, e osserva come il Collegio del riesame abbia omesso di tenere conto del principio di diritto affermato da tale pronuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento con rinvio.
1. L'informazione provvisoria menzionata nel ricorso - già nota al momento della pronuncia del Collegio del riesame - è stata seguita dal deposito della sentenza Sez. U n. 26252 del 24/02/2022 dep. 07/07/2022 Rv. 283245-01 imputato CINAGLIA, la quale ha confermato che "i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi