Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43959

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43959
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43959
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F M nato a CUTRO (KR) il 29/03/1954 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudite la relazione svolta dal Consigliere A M, le conclusioni del Pubblico Ministero di questa S.C. nella persona del SOST. PROCURATORE GENERALE dott. R G, per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e dell'avv. G F per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/05/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di F M contro l'ordinanza in data 3/01/2022, con la quale il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di 411,59 euro depositata sul proprio conto corrente: tale importo era stato a sua volta sottoposto a vincolo reale con provvedimento di sequestro preventivo del 22/03/2021. 2. FALCONE propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ. Richiama in proposito la decisione delle Sezioni Unite di questa S.C., di cui alla informazione provvisoria in data 24/02/2022, sulla impignorabilità delle pensioni nei limiti di ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, e osserva come il Collegio del riesame abbia omesso di tenere conto del principio di diritto affermato da tale pronuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento con rinvio.

1. L'informazione provvisoria menzionata nel ricorso - già nota al momento della pronuncia del Collegio del riesame - è stata seguita dal deposito della sentenza Sez. U n. 26252 del 24/02/2022 dep. 07/07/2022 Rv. 283245-01 imputato CINAGLIA, la quale ha confermato che "i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato". In motivazione le Sez. U. hanno premesso che "i valori costituzionalmente garantiti della dignità della persona, della solidarietà sociale ed economica, e del diritto del lavoratore ai mezzi indispensabili ad assicurare a sé stesso e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, a presidio dei quali è posto il divieto di pignoramento dei crediti indicati dall'art. 545 cod. proc. cív., sono inviolabili e non possono essere pregiudicati nemmeno dalla possibilità della loro confisca in sede penale". Hanno aggiunto che "con riferimento (...) alle pronunce della Corte costituzionale succedutesi con riguardo alla pignorabilità delle retribuzioni nonché delle pensioni (con stretto riferimento alla norma dell'art. 545 cod. proc. civ., si vedano, in particolare, le ordinanze nn. 315/1999;
91/2017;
202/2018 e la sentenza n. 248/2015), vale la pena rammentare che l'elemento di equilibrio rinvenuto dalla Corte tra esigenze di tutela delle pretese dei creditori ed esigenze di salvaguardia delle posizioni retributive e pensionistiche è stato ravvisato non nella sottrazione alle pretese dei primi dell'intera somma spettante, ma solo di quella parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati, in conformità, appunto, al precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. Si è detto cioè, espressamente, che "la necessità di garantire questo minimum vitale può giustificare la compressione del diritto di rivalsa dei creditori sulla pensione, ma il sacrificio non può essere assoluto, bensì proporzionato all'entità funzionale ad assicurare il rispetto del disposto costituzionale". Sicché, anche nell'operato di limitazione del grado di impignorabilità delle somme così titolate, da assoluto a parziale, si coglie sempre in nuce il rilievo dirimente che la Corte ha assegnato ai principi costituzionali capaci di sostenere la stessa ragione fondante della salvaguardia, sia pure in termini contenuti, del minimo vitale".
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