Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/04/2019, n. 11413

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/04/2019, n. 11413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11413
Data del deposito : 30 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 21692-2014 proposto da: EQUITALIA N S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MILLEVOI

73/81, presso lo studio dell'avvocato G F, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce;

- ricorrente -

contro

G F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VENTICINQUE, 6 (TEL. 06.39720446), presso lo studio dell'avvocato L P, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, giusta procura in calce;
- controricorrente nonchè

contro

COMUNE COSENZA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 222/2014 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO, depositata il 13/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. R.G.N. 21692/2014

FATTI DI CAUSA

1.-. G F ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820090394332604 relativa all'ICI 2003, 2004, 2005 contestando la regolarità della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 comma 1 DPR 602/1976 e la omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla predetta cartella. Le ragioni della contribuente sono state accolte dal giudice di primo grado, sotto il profilo della inesistenza della notificazione della cartella. Equitalia ha presentato appello sostenendo la regolarità della notifica e in subordine la avvenuta sanatoria ex art. 156 c.c. La CTR ha respinto l'appello ritenendo la notifica inesistente e non nulla e pertanto non sanabile. 2.- Equitalia ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Si costituisce G F con controricorso. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2019 il P.G. chiede l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973 e la falsa applicazione dell'art. 60 del DPR 602/1973, degli artt. 137 e ss. del c.p.c. e 14 della legge 890/1982. La CTR ha ritenuto la notifica inesistente in quanto la cartella è stata notificata con raccomanda a.r. direttamente da Equitalia, prescindendo dalla intermediazione di ufficiale notificatore, osservando che l'agente di riscossione non è soggetto abilitato ad eseguire la notifica a mezzo posta con raccomandata a/r. Deduce invece la ricorrente che l'agente di riscossione deve considerarsi soggetto abilitato ad eseguire la notifica mediante lettera raccomandata ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.156 e 160 c.p.c. atteso che la cartella è stata ricevuta dal destinatario che l'ha impugnata nei termini di legge e pertanto ogni eventuale vizio della notificazione sarebbe comunque sanato perché l'atto ha raggiunto il suo scopo.r. R.G.N. 21692/2014 La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la CTR avrebbe statuito, con capo di sentenza non impugnato, la nullità degli avvisi di accertamento, atti prodromici alla notificazione della cartella, in assenza dei quali la cartella deve considerarsi inesistente. 3.1.- L'eccezione è infondata. La CTR, contrariamente a quanto deduce la controricorrente, ha ritenuto che detti avvisi siano divenuti definitivi, stante la mancata opposizione, e non già che sia divenuta definitiva la valutazione di nullità. Così infatti si esprime il giudice di secondo grado "in ordine al motivo dedotto dalla appellata circa la nullità degli atti di accertamento, va confermata la valutazione di definitività degli stessi, affermata dal giudice di primo grado, stante la mancata opposizione nei termini e modalità di legge" E' evidente pertanto che questa ragione di opposizione della contribuente non è stata accolta, al contrario, gli avvisi sono stati ritenuti definitivi. 3.2- Nel merito, il ricorso è fondato. E' principio ormai consolidato, cui questa Corte intende dare continuità, che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario (segnatamente Equitalia) di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 8086/2018;
Cass. n. 4275/2018;
Cass. n. 4376/2017) Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 23 luglio 2018, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del DPR n. 602/73, sollevata dalla CTR Lombardia, che dubitava della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui permette al concessionario della riscossione -anche in questo caso Equitalia- di notificare in via diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la cartella di pagamento. In particolare, rileva la Corte, "anche se, come pone in rilievo la CTR rimettente, la semplificazione insita nella notificazione diretta comporta, in R.G.N. 21692/2014 quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notifica tono a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno - per quanto si viene ora a rilevare - è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973". La notifica è quindi da ritenersi regolare e peraltro, come rileva Equitalia, l'atto ha pienamente raggiunto il suo scopo, posto che la contribuente ha ricevuto la cartella e l'ha impugnata nei termini di legge. 4. - Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari accertamenti in fatto, può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi merito e legittimità possono compensarsi atteso che la giurisprudenza si è consolidata nel senso sopra indicato in epoca successiva al ricorso.
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