Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/10/2018, n. 24167
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INANZA legittimità del propos=o da: giudicato in RCMA, intorno formatosi pLc33c sulla quostione O TICANT SAVA, z-.F1 10 rannYeent,11 progiudiziale di ore:c_ird .1;••cLile A de ricorso;giurisdizione cassazione - ricorrente - con rinvio ex art. 353 contro c-p.c. 7.1 pLc R-G-N, 16485/2016 2018 ERNWT9 ALKCC, - L( 1045 in fteM•, :):AllA C01, DI C9, pr•ss•• szudi•L? ,j1CVANNI edi fdaLL'u,o\:ato CAPOCkh:CC dl...7r11.. ..1o1.1<7orso;controricorrente - a n. .1-7/2015 ir.1 t CORTE E"APPELLC, di =NZARO, depou17.a:.a II /L :/':1 •;•;rela.,'1;.•ne dell ne--a •aneYa di del 04,n1/29_9: . dal CoI !q1J Dott.. v]-7:[;:l- .e wn..-_:lusioni scritte del P.M. in per.s.una del Sos=1:u:0 :1-;en.era.e. Dott_ AI HER.'-:C CARUC.. Ati.:2 ha ctlist.3 di arnr.11are la sentenza im•Jgnata, ii I a causR davanti a] oririo ,Ì» Fatti di causa Adito da U C con azione risarcitoria svolta nei confronti del Comune di Soverato per i danni subiti in seguito alla revoca del provvedimento autorizzatorio concesso dall'ente locale per la installazione di impianti pubblicitari sul suolo pubblico, il Tribunale di Catanzaro sez. dist, Chiaravaile Centrale, con sentenza non definitiva in data 13.5.2002, rigettando la eccezione del Comune affermò la propria giurisdizione, e successivamente, con sentenza definitiva in data 153.2008, "re rnelius perpensa" denegò la propria giurisdizione in favore del Giudice amministrativo. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 9.5.2015 n. 617, ritenuto fondato il motivo di gravame dedotto dal CondolecF in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell'AGO, ha rigettato la impugnazione ritenendo nel merito infondata la domanda risarcitoria. La sentenza è stata impugnata dal Condoleo con un unico motivo. Resiste con controricorso il Comune di Soverato. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bisd c.p.c. rilevando la violazione dell'art. 353 c.p.c. ed instando per la cassazione della sentenza con rinvio al primo Giudice. Ragioni della decisione Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata, Il rilievo pregiudiziale dedotto dal Pubblico Ministero è fondato. Risulta dagli atti e dalla lettura della stessa sentenza di appello che il Tribunale di Catanzaro negando, con la sentenza definitiva n. 603/2008, la giurisdizione dell'AGO, ha violato il giudicato interno formatosi su tale questione con la precedente sentenza non definitiva, emessa in data 13.5_2002 ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4) c.p,c., con la quale aveva affermato la giurisdizione, non essendo stata investita la pronuncia non definitiva da gravame, né essendo R(i n. 1(54g.5:2C1.16 s ric. (.."4.Nriclolekil.lgo. e Coi-lume l',.;(nercito • vt1, i . stata formulata dalle parti riserva di lmpugnazione differita ai sensi dell'art.340 c.p.c.. Trattasi di preclusione determinata dalla efficacia di giudicato interno in senso proprio, come statuito in modo perentorio da questa Corte Sez. li, Sentenza n. 218.93 del 09/10/2008 che ha affermato come "l'accertamento della giurisdizione non rappresenta un mem passaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capo autonomo che è pienamente capace di passare in giudicato anche nel caso in cui giudice si sia pronunciato solo implicitamente sui punto In altri termini, se, in linea di principio, il giudicato interno sulla giurisdizione è idoneo a sterilizzare il contenuto precettivo 37 c.p.c., non rileva poi che tecnicamente si tratti di giudicato espresso o implicito, trattandosi di qualificazione che attiene alla fenomenologia del giudicato e non ai suoi effetti " (in motivazione). Ne consegue che "le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si è formato il giudicato implicito o esplicito" e che "if giudice può rilevare anche di ufficio il difetto di giurisdizione, fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito" (ibidem) Pertanto correttamente la Corte d'appello ha rilevato la nullità della sentenza definitiva di prime cure emessa in violazione der giudicato sulla giurisdizione: tuttavia proprio in considerazione dell'affermata giurisdizione dell'AGO non avrebbe dovuto decidere la causa nel merito ma, in applicazione dell'art. 353, comma 1, c.p,c., rimettere le parti davanti al primo giudice, Tale "error in judicando de jure procedendo", è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, con la conseguenza che la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio della causa avanti il Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, alla stregua del principio di diritto che va qui ribadito secondo cui "Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c,p,c., RF 16485.'2(i i 6 1.142o. cl".onuiric iii Soverate Sierann indipendentemente dal fatto che le partì abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vedendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo" (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11027 dei 20/05/2014;id. Sez. U - Sentenza n. 13722 del 31/05/2017) In conclusione rilevata "ex officio" il vizio di nullità per violazione dell'ad.353 comma 1 c.p.c., la sentenza di appello deve essere cassata, con rimessione della causa al Tribunale Ordinario di Catanzaro, in diversa composizione, avanti il quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
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