Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/08/2022, n. 31477
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ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: F R nato a ANCONA il 17/03/1964 M A nato il 14/07/1970 C M nato il 08/07/1981 T M nato il 09/01/1957 avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente U B;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Lette le conclusioni delle difese delle parti civili le quali hanno chiesto pronunciarsi il rigetto dei ricorsi ed hanno depositato nota spese di cui hanno chiesto la liquidazione. Lette le conclusioni della difesa dell'imputato T M il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili con ogni consequenziale provvedimento. P Lette le conclusioni della difesa di F R che, aderendo alle conclusioni del Sostituto procuratore Generale, ha chiesto, in via subordinata l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato e in via principale l'accoglimento dei motivi di ricorso. Lette le conclusioni della difesa di C M che ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso e in via subordinata l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 27 Settembre 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti F R, M A, C M e T Marco in relazione alle violazioni urbanistiche di cui ai capi a) e b) dell'imputazione in quanto estinte per intervenuta prescrizione;confermava invece l'affermazione di responsabilità nei loro confronti in relazione al reato di disastro innominato colposo di cui all'art.449 cod.pen., come ritenuto in sentenza. Assegnava una somma provvisionale a favore di ciascuna parte civile nella misura di euro 5.000, rideterminava in euro 14.022 le spese di rappresentanza delle parti civili nel giudizio di appello e liquidava le spese del grado in favore delle medesime parti civili. 2. M A, titolare della ditta MADA IT s.r.I., quale esecutrice dei lavori in appalto, C M quale titolare della ditta EDILINNOVAZIONI s.r.I., esecutrice di lavori di sbancamento del terreno, F R quale committente le opere e T Marco direttore dei lavori, erano chiamati a rispondere, originariamente a titolo di dolo eventuale, del crollo della paratia di sostegno del terreno e del piazzale antistante la palazzina adiacente al cantiere, con conseguente inagibilità temporanea dello stabile e l'evacuazione delle persone ivi alloggiate. In particolare al T era ascritta la redazione di parametri geotecnici relativi alla paratia di sostegno dello scavo non aderente alla realtà ed alle scelte progettuali;MATERA e F realizzavano una paratia di contenimento del terreno a monte dello scavo di cantiere difforme da quella autorizzata, per diametro inferiore dei pali, inferiore infissione al terreno, inferiore sezione del cordolo, inferiore lunghezza dei pali, opera in relazione alla quale, una volta emerse le avvisaglie del crollo, veniva presentata una Scia in variante, rigettata dal comune di Camerano. MATERA eseguiva i lavori edili con calcestruzzo più "povero" rispetto a quello necessario e utilizzava acciaio per l'armatura privo di idonei attestati di qualificazione e procedeva ad una scorretta posa in opera della gabbia di armatura dei pali;F e CARDINALI realizzavano uno sbancamento di cantiere, con modifica dei livelli e del profilo del terreno, in misura superiore a quanto risultante dal progetto approvato, in quanto più lungo e più profondo, in assenza tra l'altro, di autorizzazione paesistica. Tali interventi determinavano la scopertura di parte delle fondamenta dell'immobile soprastante lo scavo. Si contestava altresì che era stata omessa la predisposizione di un impianto di drenaggio delle acque meteoriche all'interno dello scavo, nonostante le previsioni di abbondanti precipitazioni piovose e nevose. Al tecnico T erano contestate le illegittime ed errate scelte progettuali e tecniche in ragione del rischio che una costruzione collocata nello specifico contesto, con volumetria superiore al consentito e con un indebito risparmio nei materiali costruttivi, potesse determinare il crollo di manufatti e delle palazzine soprastanti, con conseguente pericolo per la incolumità pubblica;profili di colpa erano altresì addebitati alla direzione dei lavori della ditta della MATERA, in quanto eseguiti con calcestruzzo più "povero" rispetto al necessario, acciaio privo di idonei attestati di qualificazione e scorretta posa in opera della gabbia di armatura dei pali. In tale modo tutti gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria, provocavano in concorso il crollo della paratia di sostegno del terreno e del piazzale antistante la palazzina adiacente al cantiere, con conseguente inagibilità temporanea dello stabile ed evacuazione delle persone ivi alloggiate. 3. La Corte di appello confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti gli imputati. Quanto ai profili giuridici dell'evento disastroso evidenziava che si era in presenza di una enorme frana del terreno adiacente l'edificio con cedimento del relativo piazzale aperto al pubblico, con grave pericolo per la stabilità della costruzione e con pericolo di pregiudizio per un numero indeterminato di persone sia con riferimento ai lavoratori impegnati nella realizzazione del manufatto, sia per i condomini che abitavano nell'edificio in presenza di crollo verticale e improvviso dell'intero piazzale che aveva lasciato scoperto un plinto di fondazione, con rischio di ammaloramento e con possibili effetti sulla complessiva stabilità del fabbricato, tantochè l'autorità comunale aveva disposto l'evacuazione dello stabile e ordinato la messa in sicurezza dell'area. 3.1 Assumeva che doveva riconoscersi la responsabilità di tutti i soggetti imputati, in ragione della difformità dell'opera assentita rispetto a quanto realizzato, alle difformità riscontrate in relazione ai materiali usati e alla misura dello scavo, alla convenienza economica di ottenere una variante come rivisitata, piuttosto che seguire le indicazioni del tecnico incaricato dal condominio una volta che si erano manifestate le prime avvisaglie dell'evento disastroso, tanto da doversi riconoscere la circostanza aggravante della previsione dell'evento.3.2 Quanto agli interessi civili escludeva profili di inammissibilità o di esclusione dell'azione civile in sede penale e riconosceva una somma provvisionale in favore di ciascuna parte civile parametrata al costo dei lavori per ripristinare il piazzale e rendere fruibile l'immobile. 4. Averso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati. 4.1 La difesa del committente F R ha articola quattro motivi di ricorso. 4.1.1 Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alle doglianze articolate nei motivi di appello, dotate dei requisiti di decisività ai fini della soluzione giuridica. Assume che il committente aveva confidato nella rispondenza al progetto delle opere e comunque alla rispondenza alle direttive dell'ing.T delle opere realizzate dalla ditta in subappalto senza alcuna autonoma possibilità di sindacato e sul punto la sentenza risultava del tutto silente. 4.1.2 Con una seconda articolazione deduce travisamento della prova per essere stata accertata in sentenza come vera una circostanza, risultata invece falsa, laddove aveva riconosciuto al committente F adeguate esperienza e qualificazione professionale per rendersi conto degli errori progettuali e tecnici in cui erano incorsi gli esecutori delle opere, laddove dall'istruttoria era emersa l'assoluta assenza in capo al F di conoscenze specifiche. 4.1.3 Con una terza articolazione contesta la qualificazione giuridica offerta ai fatti di cui all'imputazione, assumendo che il crollo si era realizzato quando il cantiere era chiuso ed interdetto agli estranei e che comunque mai si era realizzata una situazione di pericolo di tale intensità da porre a rischio la vita e l'incolumità personale di un numero indeterminato di persone. 4.1.4 Con una quarta articolazione si duole di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.2 M A ha articolato tre motivi di ricorso. 4.2.1 Con il primo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione della condotta alla ricorrente, con conseguente violazione dei criteri legali di valutazione delle prove in ordine al delitto di disastro colposo. Assume che la realizzazione della palificata non aveva concorso a creare le premesse dell'evento disastroso, dovendosi lo stesso ritenere riconducibile, alla stregua degli apporti al dibattimento dei consulenti tecnici, ad un eccessivo sbancamento del terreno e dalle caratteristiche geomorfologiche del terreno stesso. Rilevava comunque che le opere di palificazione erano state realizzate a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori ing.Marco T, secondo il progetto di questi e con i materiali indicati nei vari capitolati e forniti alla medesima società, risultando semmai un errore progettuale in fase di calcolo del progettista come riscontrato da una comunicazione del Genio Civile. Evidenzia altresì un deficit motivazionale laddove non era stata compiuta alcuna valutazione in concreto sulla colpa, quale possibilità per la MATERA di prevedere le conseguenze disastrose, laddove la ditta MADA.IT aveva realizzato la palificazione alcuni mesi prima del verificarsi della frana, aveva abbandonato il cantiere da tempo, non aveva interloquito con il tecnico del condominio che peraltro era intervenuto solo dopo il verificarsi di fenomeni fessurativi e, soprattutto, era intervenuta prima dell'opera illegittima di extra sbancamento del terreno.
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