Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/03/2021, n. 11456
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AA nato a SOVERATO il 30/11/1991 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere C M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L T che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato V ATTI VRIO del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato S S del foro di CATANZARO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di MARTELLO VITTORIA, LOPILATO GIUSEPPE e COLUBRIALE MARIA ROSA il quale insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese per le parti civili. E' presente l'avvocato C N del foro di CATANZARO in difesa di CI AA il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato S M del foro di CATANZARO in difesa di CI AA il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 27 gennaio 2020, confermava la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale cittadino nei confronti di C A, quale responsabile del delitto di omicidio stradale (art. 589-bis comma 1, 4 in relazione all'art.186, comma 2, lett.b, CdS e 8, e 590-quater c.p.) ai danni di quattro persone che viaggiavano a bordo della Fiat Panda condotta dall'imputato, unico sopravvissuto nel sinistro.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito tutti i giovani che occupavano la vettura erano di ritorno da una festa di matrimonio e percorrevano la SS 106 in direzione di Catanzaro;
alle ore 19,50 giunti nei pressi del Comune di Santa Caterina Ionio, il conducente perdeva il controllo dell'auto e scarrocciando per un tratto lungo 14,50 metri invadeva l'opposta corsia di marcia impattando contro un terrapieno esistente al margine della carreggiata opposta, dapprima con la parte anteriore destra e quindi con la parte posteriore sinistra;
a seguito di questo impatto violento, tutti gli occupanti dell'auto, che non indossavano le cinture di sicurezza, venivano sbalzati fuori dal mezzo, che ritornava sulla propria corsia di marcia terminando la corsa in posizione trasversale rispetto alla sede stradale.
3. Il Tribunale prima, e la Corte di Appello sollecitata dai motivi di gravame del difensore del C, affrontavano una serie di questioni, riguardanti: l'individuazione del conducente, avendo la difesa sollevato dubbi in relazione al fatto che fosse il C alla guida dell'auto al momento dell'incidente;
la causa dell'incidente, che secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dal consulente del P.M., andava individuata in due fattori specifici e convergenti, ovvero la velocità elevata dell'auto e la cattiva condizione degli pneumatici posteriori, risultati vecchi e con screpolature, a cui si aggiungeva il tasso alcolemico pari a 1,38 g/I, decisamente elevato rispetto ai limiti di legge anche considerando il lasso di tempo intercorso fino all'ora del prelievo;
la non incidenza, ai fini della esclusione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte degli occupanti, assumendo tale circostanza rilievo ai soli fini dell'ammontare del risarcimento e della quantificazione della pena;
l'utilizzabilità degli esami tossicologici richiesti dai Carabinieri ed eseguiti presso l'U.O. Medicina Legale-laboratorio di tossicologia forense di Catanzaro;
la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e l'evento;
l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. La Corte di Appello rilevava altresì che la questione sollevata dalla difesa di legittimità costituzionale dell'art.590-quater c.p., in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, e 27 Cost. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale di cui all'art.589-bis c.p., era superata dalla pronuncia resa dalla Consulta con sentenza n.88 del 2019. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite i suoi difensori di fiducia, prospettando quattro motivi, che possono essere sintetizzati come segue: I) Vizio di motivazione in ordine alla individuazione del conducente della vettura al momento del sinistro. Osserva che la difesa aveva sostenuto la sussistenza di un grave e ragionevole dubbio in ordine alla identità del conducente della vettura al momento del sinistro e che la Corte sul punto ha offerto una motivazione manifestamente incoerente sul piano logico, contraddittoria e, in parte, addirittura apparente, sia in ordine alla ritenuta idoneità dell'apparato indiziario a fondare l'affermazione di responsabilità, sia in ordine alla irrilevanza degli elementi, fattuali e logici, indicati a discarico. La difesa non intendeva offrire una ipotesi alternativa circa la possibilità che vi fosse altro soggetto alla guida, ma solo evidenziare che in sentenza sono stati ritenuti decisivi degli elementi meramente indizianti, non idonei a superare il canone del "ragionevole dubbio" ed in contrasto con le regole legali dettate dall'art.192, comma 2, c.p.p. in tema di utilizzabilità della prova indiziaria nel processo penale;
II) Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla individuazione della causa del sinistro. La Corte territoriale, nell'aderire alle conclusioni del consulente tecnico del P.M., I M, non ha fornito adeguata risposta a quanto diversamente sostenuto dal consulente della difesa, Ing. Scalarnandrè, sia sulla circostanza che lo sbandamento della vettura era avvenuto non già sul tratto curvante, ma quando la stessa aveva già percorso 52 metri del successivo tratto rettilineo e dunque non era riconducibile ad una perdita di aderenza sulla strada;
sia in
udita la relazione svolta dal Consigliere C M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L T che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato V ATTI VRIO del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato S S del foro di CATANZARO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di MARTELLO VITTORIA, LOPILATO GIUSEPPE e COLUBRIALE MARIA ROSA il quale insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese per le parti civili. E' presente l'avvocato C N del foro di CATANZARO in difesa di CI AA il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato S M del foro di CATANZARO in difesa di CI AA il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 27 gennaio 2020, confermava la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale cittadino nei confronti di C A, quale responsabile del delitto di omicidio stradale (art. 589-bis comma 1, 4 in relazione all'art.186, comma 2, lett.b, CdS e 8, e 590-quater c.p.) ai danni di quattro persone che viaggiavano a bordo della Fiat Panda condotta dall'imputato, unico sopravvissuto nel sinistro.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito tutti i giovani che occupavano la vettura erano di ritorno da una festa di matrimonio e percorrevano la SS 106 in direzione di Catanzaro;
alle ore 19,50 giunti nei pressi del Comune di Santa Caterina Ionio, il conducente perdeva il controllo dell'auto e scarrocciando per un tratto lungo 14,50 metri invadeva l'opposta corsia di marcia impattando contro un terrapieno esistente al margine della carreggiata opposta, dapprima con la parte anteriore destra e quindi con la parte posteriore sinistra;
a seguito di questo impatto violento, tutti gli occupanti dell'auto, che non indossavano le cinture di sicurezza, venivano sbalzati fuori dal mezzo, che ritornava sulla propria corsia di marcia terminando la corsa in posizione trasversale rispetto alla sede stradale.
3. Il Tribunale prima, e la Corte di Appello sollecitata dai motivi di gravame del difensore del C, affrontavano una serie di questioni, riguardanti: l'individuazione del conducente, avendo la difesa sollevato dubbi in relazione al fatto che fosse il C alla guida dell'auto al momento dell'incidente;
la causa dell'incidente, che secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dal consulente del P.M., andava individuata in due fattori specifici e convergenti, ovvero la velocità elevata dell'auto e la cattiva condizione degli pneumatici posteriori, risultati vecchi e con screpolature, a cui si aggiungeva il tasso alcolemico pari a 1,38 g/I, decisamente elevato rispetto ai limiti di legge anche considerando il lasso di tempo intercorso fino all'ora del prelievo;
la non incidenza, ai fini della esclusione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte degli occupanti, assumendo tale circostanza rilievo ai soli fini dell'ammontare del risarcimento e della quantificazione della pena;
l'utilizzabilità degli esami tossicologici richiesti dai Carabinieri ed eseguiti presso l'U.O. Medicina Legale-laboratorio di tossicologia forense di Catanzaro;
la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e l'evento;
l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. La Corte di Appello rilevava altresì che la questione sollevata dalla difesa di legittimità costituzionale dell'art.590-quater c.p., in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, e 27 Cost. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale di cui all'art.589-bis c.p., era superata dalla pronuncia resa dalla Consulta con sentenza n.88 del 2019. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite i suoi difensori di fiducia, prospettando quattro motivi, che possono essere sintetizzati come segue: I) Vizio di motivazione in ordine alla individuazione del conducente della vettura al momento del sinistro. Osserva che la difesa aveva sostenuto la sussistenza di un grave e ragionevole dubbio in ordine alla identità del conducente della vettura al momento del sinistro e che la Corte sul punto ha offerto una motivazione manifestamente incoerente sul piano logico, contraddittoria e, in parte, addirittura apparente, sia in ordine alla ritenuta idoneità dell'apparato indiziario a fondare l'affermazione di responsabilità, sia in ordine alla irrilevanza degli elementi, fattuali e logici, indicati a discarico. La difesa non intendeva offrire una ipotesi alternativa circa la possibilità che vi fosse altro soggetto alla guida, ma solo evidenziare che in sentenza sono stati ritenuti decisivi degli elementi meramente indizianti, non idonei a superare il canone del "ragionevole dubbio" ed in contrasto con le regole legali dettate dall'art.192, comma 2, c.p.p. in tema di utilizzabilità della prova indiziaria nel processo penale;
II) Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla individuazione della causa del sinistro. La Corte territoriale, nell'aderire alle conclusioni del consulente tecnico del P.M., I M, non ha fornito adeguata risposta a quanto diversamente sostenuto dal consulente della difesa, Ing. Scalarnandrè, sia sulla circostanza che lo sbandamento della vettura era avvenuto non già sul tratto curvante, ma quando la stessa aveva già percorso 52 metri del successivo tratto rettilineo e dunque non era riconducibile ad una perdita di aderenza sulla strada;
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