Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 07/03/2023, n. 09453

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 07/03/2023, n. 09453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09453
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRANCATISANO MASSIMO nato a GENOVA il 27/03/1953 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.

5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. L O, Che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/5/2022, in parziale riforma della sentenza emessa in data 6/4/2018 dal Tribunale di Genova, appellata da B M, qua- lificato il fatto contestato al capo b (originariamente imputato con riferimento agli artt. 81, 491 e 492 cod. pen.) come reato previsto dagli artt. 81 cpv., 485 e 491 cod. pen., assolveva l'imputato da tale reato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflittagli per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (furto con destrezza di due blocchetti di assegni sottratti dalla borsetta di Anna M M P, fatto commesso in Genova in epoca anteriore e prossima al 20/10/2015) di cui al capo a) in mesi otto di reclusione, sostituiti con anni uno e mesi quattro di libertà controllata, ed euro 70 di multa. Confermava nel resto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile per il grado.

2. Il ricorrente impugna la sentenza di condanna denunciando la violazione dell'articolo 62 bis codice penale, in quanto il giudice di merito non avrebbe valo- rizzato l'incensuratezza e l'ammissione, pure parziale, degli addebiti da parte dell'imputato. Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze proposte sono manifestamente infondate e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. In premessa, va rilevato che, a conferma di una volontà punitiva della per- sona offesa nei confronti dell'autore del reato, vi è stata in questo processo costi- tuzione della parte civile P Anna Maria Maurizia. E che, in ogni caso, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la pro- roga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'impu- tazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inam- missibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
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