Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 09453
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Luigi Orsi, Che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/5/2022, in parziale riforma della sentenza emessa in data 6/4/2018 dal Tribunale di Genova, appellata da NO MO, qua- lificato il fatto contestato al capo b (originariamente imputato con riferimento agli artt. 81, 491 e 492 cod. pen.) come reato previsto dagli artt. 81 cpv., 485 e 491 cod. pen., assolveva l'imputato da tale reato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflittagli per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (furto con destrezza di due blocchetti di assegni sottratti dalla borsetta di NA AR ZI NI, fatto commesso in Genova in epoca anteriore e prossima al 20/10/2015) di cui al capo a) in mesi otto di reclusione, sostituiti con anni uno e mesi quattro di libertà controllata, ed euro 70 di multa. Confermava nel resto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile per il grado.
2. Il ricorrente impugna la sentenza di condanna denunciando la violazione dell'articolo 62 bis codice penale, in quanto il giudice di merito non avrebbe valo- rizzato l'incensuratezza e l'ammissione, pure parziale, degli addebiti da parte dell'imputato. Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze proposte sono manifestamente infondate e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. In premessa, va rilevato che, a conferma di una volontà punitiva della per- sona offesa nei confronti dell'autore del reato, vi è stata in questo processo costi- tuzione della parte civile NI NA AR ZI. E che, in ogni caso, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la pro- roga, del decreto