Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/12/2022, n. 36204
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11633/2020 R.G. proposto da ITALFONDIARIO s.p.a. in persona del procuratore pro tempore , nella sua qualità di mandataria della s.r.l.ALFA STEPSTONE, rappresentata e difes a dall’avv. Avv. T C , giusta procura speciale a margine del ricorso , con domicilioeletto presso il suo studio , in Roma, via Luigi Lilio n. 95 ;
–ricorrente –
contro
L B eMaria TESTA, rappresentat i e difes i dall ’ avv. A M, giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio eletto presso il suostudio, in Roma, via F. Confalonieri n. 5 ;
–controricorrenti – nonché
contro
Oggetto:ESPROPRIAZIONE
CONTRO
IL TERZO PROPRIETARIO – R ifiuto di frazionamento dell’ipoteca (contratto anteriore al TUB)- Abuso del diritto – Insussistenza. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 11633/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi Vincenzo LANDELLA;
–intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 264 del 20 20 , pubblicata e notificatail 6 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi.
Fatti di causa
1. La Corte d ’ a ppello di Bari , in accoglimento del gravame , proposto da L B e M T nel contraddittorio anche con V L, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 304 del 2015 ha dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento immobiliare in danno dei predetti e ha condannato Italfondiario spa procuratrice della s.r.l. Alfa Stepstone al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
2. Il Tribunale di Foggia, nel giu dizio di opposizione all ’ esecuzione, aveva rigettato le domande avanzate dagli attori poiché il mancato frazionamento del mutuo e dell’ipoteca costituiva manifestazione di una facoltà ricompresa nel diritto del creditore ipotecario e il diritto alla suddivisione in quote del finanziamento concesso al debitore originario poteva solo affermarsi per i contratti stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova legge bancaria.
3. Per quanto ancora qui rileva, la Corte territoriale , dopo aver accertato che, a fronte delle molteplici offerte avanzate dagli appellanti erano seguiti ripetuti immotivati rifiuti e mancanza di collaborazione da parte della Banca, ha confermato le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale circa l’esclusione del dirittodel terzo acquirente ad ottenere il frazionamento del mutuo,e tuttavia ha affermato che , benché la Banca non fosse obbligata ad effettuare il frazionamento del mutuo, la stessa comunque non avrebbe dovuto esimersi dall’agire secondo correttezza e buona fede per la mancata cooperazione con gli appellanti debitori al fine di consentite agli stessi di estinguere la loro quotadi debito. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 11633/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi 4. Avverso la sentenza della Corte d ’ a ppello di Bari, Italfondiario S.p.A., nella sua qualità di mandataria di Alfa Stepstone s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi. Hanno resistito L B e M T con controricorso, mentre V L è restato intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Né il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, né le parti hannodepositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo , Italfondiario lamenta la “ nullità della sentenza e dell’intero giudizio per violazione e falsa applicazione degli artt.102, 602 e ss., 615 e 619 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.” poiché nel procedimento di opposizione all’esecuzione, promosso dagli odierni controricorrenti, si sarebbe violato il principio del contraddittorio in quanto l’integrazione del contradditorio nei confronti del debitore principale non sarebbe avvenuta nella fase sommaria del procedimento di opposizione all’esecuzione, sebbene lostesso abbia una indefettibile natura bifasica.
2. Con il secondo motivo , denuncia la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2808, 2858 e ss., 2889 e ss. c.c., nonché art. 20 R.D. 646/1905, art. 3 D.P.R. n. 7/1976 e art. 161 D. lgs. n. 385/1993” in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.;
in particolare sostiene che lacontroversia dovrebbe ricadere nella disciplina anteriore all ’ entrata in vigore della normativa di cui alla rubrica, per la quale il frazionamento configura una rinuncia facoltativa del creditore ipotecario all’indivisibilità dell’ipoteca;
di conseguenza, avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere, in capo al terzo acquirente, il diritto soggettivo ad ottenere la suddivisione del mutuo in quote ed il frazionamento dell’ipoteca a garanzia dello stesso, che era esclusivamente consentito su richiesta del mutuatario.
3. Con il terzo motivo , lamenta la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2858 e ss. c.c., art. 602 e ss. e 792 c.p.c., in relazione all’art. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 11633/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi 360, c.1, n. 3 c .p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 604, 615, 619 e 792 c.p.c.” in relazione all ’ art. 360, c.1, n. 4 c.p.c. ;
la banca ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe “travisato, obliterandola, la figura del terzo acquirente di immobile ipotecato”, il quale non assumerebbe nessuna obbligazione nei confronti del creditore garantito dall’ipoteca, rimanendo assoggettato al procedimento espropriativo esclusivamente per un debito altrui;
denuncia nello specifico tre distinte violazioni di legge;
in primo luogo, censura l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato, in capo all’odierna ricorrente, la violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede e la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 2858 e ss. c.c., 604, c.1 e 579 c.p.c.”;
in secondo luogo, contesta che il terzo acquirente di immobile ipotecato possa proporre opposizione all’esecuzione, potendo azionare altri rimedi secondo le norme sostanziali e processuali e denuncia “ex art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.” la violazione e falsa applicazione degli artt. 615-619 c.p.c.”;
infine, lamenta che la Corte territoriale avrebbe travalicato il novero delle vicende estintive dell’obbligazione “dando vita ad una nuova e del tutto immaginaria fattispecie purgativa dell’ipoteca” dolendosi ancora “ex art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.” della “violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 615, 604 e 579, c.1 c.p.c.”.
4. Con il quarto motivo , lamenta la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2878 c.c., art. 3, c.5 D.P.R. n. 7/1976 e art. 39 D.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.”e la circostanza per cui la Corte territoriale avrebbe “creato” una nuova fattispecie, inesistente nel panorama giuridico, di estinzione dell’ipoteca per
–ricorrente –
contro
L B eMaria TESTA, rappresentat i e difes i dall ’ avv. A M, giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio eletto presso il suostudio, in Roma, via F. Confalonieri n. 5 ;
–controricorrenti – nonché
contro
Oggetto:ESPROPRIAZIONE
CONTRO
IL TERZO PROPRIETARIO – R ifiuto di frazionamento dell’ipoteca (contratto anteriore al TUB)- Abuso del diritto – Insussistenza. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 11633/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi Vincenzo LANDELLA;
–intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 264 del 20 20 , pubblicata e notificatail 6 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi.
Fatti di causa
1. La Corte d ’ a ppello di Bari , in accoglimento del gravame , proposto da L B e M T nel contraddittorio anche con V L, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 304 del 2015 ha dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento immobiliare in danno dei predetti e ha condannato Italfondiario spa procuratrice della s.r.l. Alfa Stepstone al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
2. Il Tribunale di Foggia, nel giu dizio di opposizione all ’ esecuzione, aveva rigettato le domande avanzate dagli attori poiché il mancato frazionamento del mutuo e dell’ipoteca costituiva manifestazione di una facoltà ricompresa nel diritto del creditore ipotecario e il diritto alla suddivisione in quote del finanziamento concesso al debitore originario poteva solo affermarsi per i contratti stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova legge bancaria.
3. Per quanto ancora qui rileva, la Corte territoriale , dopo aver accertato che, a fronte delle molteplici offerte avanzate dagli appellanti erano seguiti ripetuti immotivati rifiuti e mancanza di collaborazione da parte della Banca, ha confermato le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale circa l’esclusione del dirittodel terzo acquirente ad ottenere il frazionamento del mutuo,e tuttavia ha affermato che , benché la Banca non fosse obbligata ad effettuare il frazionamento del mutuo, la stessa comunque non avrebbe dovuto esimersi dall’agire secondo correttezza e buona fede per la mancata cooperazione con gli appellanti debitori al fine di consentite agli stessi di estinguere la loro quotadi debito. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 11633/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi 4. Avverso la sentenza della Corte d ’ a ppello di Bari, Italfondiario S.p.A., nella sua qualità di mandataria di Alfa Stepstone s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi. Hanno resistito L B e M T con controricorso, mentre V L è restato intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Né il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, né le parti hannodepositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo , Italfondiario lamenta la “ nullità della sentenza e dell’intero giudizio per violazione e falsa applicazione degli artt.102, 602 e ss., 615 e 619 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.” poiché nel procedimento di opposizione all’esecuzione, promosso dagli odierni controricorrenti, si sarebbe violato il principio del contraddittorio in quanto l’integrazione del contradditorio nei confronti del debitore principale non sarebbe avvenuta nella fase sommaria del procedimento di opposizione all’esecuzione, sebbene lostesso abbia una indefettibile natura bifasica.
2. Con il secondo motivo , denuncia la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2808, 2858 e ss., 2889 e ss. c.c., nonché art. 20 R.D. 646/1905, art. 3 D.P.R. n. 7/1976 e art. 161 D. lgs. n. 385/1993” in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.;
in particolare sostiene che lacontroversia dovrebbe ricadere nella disciplina anteriore all ’ entrata in vigore della normativa di cui alla rubrica, per la quale il frazionamento configura una rinuncia facoltativa del creditore ipotecario all’indivisibilità dell’ipoteca;
di conseguenza, avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere, in capo al terzo acquirente, il diritto soggettivo ad ottenere la suddivisione del mutuo in quote ed il frazionamento dell’ipoteca a garanzia dello stesso, che era esclusivamente consentito su richiesta del mutuatario.
3. Con il terzo motivo , lamenta la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2858 e ss. c.c., art. 602 e ss. e 792 c.p.c., in relazione all’art. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 11633/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi 360, c.1, n. 3 c .p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 604, 615, 619 e 792 c.p.c.” in relazione all ’ art. 360, c.1, n. 4 c.p.c. ;
la banca ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe “travisato, obliterandola, la figura del terzo acquirente di immobile ipotecato”, il quale non assumerebbe nessuna obbligazione nei confronti del creditore garantito dall’ipoteca, rimanendo assoggettato al procedimento espropriativo esclusivamente per un debito altrui;
denuncia nello specifico tre distinte violazioni di legge;
in primo luogo, censura l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato, in capo all’odierna ricorrente, la violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede e la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 2858 e ss. c.c., 604, c.1 e 579 c.p.c.”;
in secondo luogo, contesta che il terzo acquirente di immobile ipotecato possa proporre opposizione all’esecuzione, potendo azionare altri rimedi secondo le norme sostanziali e processuali e denuncia “ex art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.” la violazione e falsa applicazione degli artt. 615-619 c.p.c.”;
infine, lamenta che la Corte territoriale avrebbe travalicato il novero delle vicende estintive dell’obbligazione “dando vita ad una nuova e del tutto immaginaria fattispecie purgativa dell’ipoteca” dolendosi ancora “ex art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.” della “violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 615, 604 e 579, c.1 c.p.c.”.
4. Con il quarto motivo , lamenta la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2878 c.c., art. 3, c.5 D.P.R. n. 7/1976 e art. 39 D.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.”e la circostanza per cui la Corte territoriale avrebbe “creato” una nuova fattispecie, inesistente nel panorama giuridico, di estinzione dell’ipoteca per
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