Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2019, n. 34605

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2019, n. 34605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34605
Data del deposito : 30 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

P.F.M. e P.F.O., distintamente proprietari e possessori per la quota piena del 100% di alcuni terreni agricoli nel Comune di Jesolo, entrambi in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ricorrevano avverso alcuni avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007, comprensivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.

In particolare, sui detti terreni veniva esercitata attività agricola dalla società semplice RU F., i cui soci erano i F..

Ai sensi del Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale n. 1979 del 19/07/2002, le aree oggetto dell'accertamento ricadevano in zona "D4 - 13: Zona Turistica per impianti di svago - (OMISSIS)". La stessa Giunta Regionale, con Delib. 18 aprile 2003, n. 1145, aveva confermato le medesime potenzialità edificatorie e l'inserimento in comparto.

Il Comune di Jesolo rilevava che i contribuenti non avevano mai dichiarato ai fini ICI la nuova qualifica del terreno nè avevano effettuato versamenti sulla base di un ipotizzabile valore di mercato del cespite immobiliare. L'Ufficio Tributi provvedeva al recupero dell'imposta, con le relative sanzioni, applicando il valore di Euro 13,00 a mq rilevato dalle perizie di stima ordinate dal Comune in sede di esproprio per aree aventi le stesse caratteristiche urbanistiche.

I contribuenti contestavano le richieste del Comune, invocando, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, l'applicazione della "finzione giuridica" che consente di conservare l'inquadramento nella fattispecie impositiva del terreno agricolo per quelle aree edificabili che rispettano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), e chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'accertamento per la non debenza dell'imposta richiesta e, in via subordinata, non dovute le sanzioni e gli interessi per violazione della norma relativa alla comunicazione di avvenuta edificabilità.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con decisione n. 38 del 20 ottobre 2010, rigettava la richiesta di annullamento della debenza d'imposta, argomentando la insussistenza, nel caso di specie, del requisito della conduzione diretta, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, ai fini del riconoscimento della finzione giuridica, a pena di inammissibilità della stessa.

Avverso la detta decisione proponevano appello i contribuenti.

Con sentenza dell'1.7.2013 la CTR Veneto accoglieva l'appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l'area oggetto della vertenza aveva subito una modifica significativa di destinazione d'uso urbanistica da agricola a edificabile, ricadendo in Zona D4 - 13 Zona turistica per impianti di svago - (OMISSIS), il tutto con Delib. di variante al P.R.G. della Giunta Regionale del Veneto 18 aprile 2003, n. 1145;

2) il Comune di Jesolo avrebbe dovuto dare comunicazione della variante alla proprietà, come disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20;

3) inequivocabile, rispetto alle norme ai fini della applicazione dell'ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, che le aree interessate, nelle annualità oggetto degli accertamenti, fossero destinate a coltivazione agricola (e non ad altre attività inerenti alla nuova destinazione d'uso) e che i proprietari dei terreni possedessero la qualifica di imprenditori agricoli professionali (esercitata, peraltro, anche attraverso la gestione di altri terreni non di proprietà degli stessi), nel caso di specie i fratelli P. avevano sì costituito una società semplice, priva quindi di personalità giuridica, ma l'attività prestata da soci corrispondeva all'attività personale, pur percependo dalla società locataria un canone di locazione per i terreni;

4) la società RU F. SS non aveva interrotto l'agevolazione tributaria riguardante l'ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9;

5) ciò era stato confermato dalla Circolare dei MEF n. 3/DF, riguardante le disposizioni dell'IMU per il settore agricolo, alla cui stregua "Le agevolazioni non possono ritenersi applicabili nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto.... omissis... Le uniche ipotesi in cui tale regola non opera sono quelle previste per i terreni incolti, già illustrata, e quella in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.".

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Jesolo, sulla base di cinque motivi. Hanno resistito con controricorso P.F.M. e P.F.O..

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su un'eccezione opposta dalla parte, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di prova, da parte dei contribuenti, del requisito (oggettivo) della conduzione diretta dei terreni necessario per trattare gli stessi, dal punto di vista fiscale, come se fossero agricoli, nonostante l'avvenuta variazione della loro destinazione urbanistica in edificabile.



1.1. Il motivo è infondato.

Invero, la CTR, nel momento stesso in cui ha richiamato il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9, e la Circolare del MEF n. 3/DF, ha implicitamente, ma in termini inequivoci, dato atto che la conduzione del terreni in oggetto avvenisse a cura dei fratelli P., quali imprenditori agricoli professionali, nonostante gli stessi fossero stati concessi in locazione onerosa alla società semplice "F. F." di cui essi erano gli unici soci. La motivazione della pur sintetica sentenza (pag. 4) va, infatti, letta coordinandola con l'analitica ricostruzione delle posizioni giuridiche assunte sulle due questioni principali dalle parti in causa (pagg. 1-3).

Tanto è vero che la CTR, dopo aver evidenziato che l'attività prestata dai soci corrispondeva a quella personale (pur percependo dalla società locataria un canone di locazione per i terreni), ha ritenuto che la società "RU F." non abbia interrotto l'agevolazione tributaria riguardante l'ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9.

Pertanto, la corte territoriale ha preso specifica posizione sulla questione della conduzione dei fondi, affermando che la stessa dovesse considerarsi diretta anche in presenza di un contratto di locazione con la società semplice composta dai proprietari, rigettando, per l'effetto, la relativa eccezione.



2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 9, (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR

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