Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2022, n. 19717

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2022, n. 19717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19717
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16211/2017 R.G. proposto da: J A, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CRESCENZIO

95 (TEL.06.3200497), presso lo studio dell’avvocato PICCAROZZI SERGIO (PCCSRG53S24H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato M E (MZZRMN59T05G638Y) -ricorrente-

contro

DE MIN RODOLFO, BIANCHET GIORGIO, BIANCHET VITTORINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 709/2017 depositata il 30/03/2017. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA

Nel corso dell’anno 2008, A J conveniva G B, V B e R D M avanti il Tribunale di Belluno. Domandava il riconoscimento, o per contratto o in via coattiva, di una servitù di passo a piedi e con mezzi attraverso due particelle (85 ed 86) del catasto comunale di Limana, oltre al risarcimento dei danni a vario titolo sofferti. Nei confronti del solo G B – al quale l’attore affermava di aver conferito uno specifico incarico professionale - sollecitava il risarcimento dei danni per non averlo adeguatamente assistito al momento della firma del rogito notarile, mediante il quale egli aveva acquistato la proprietà di alcuni appezzamenti di terreno, su cui la venditrice B aveva garantito la sussistenza di due servitù di passo gravanti su fondi del D M. In esito ad una complessa istruttoria, caratterizzata da prove per interpello e testi e da due CTU, il Tribunale adito respingeva le domande dell’attore ed, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava che l’unica servitù prevista dal contratto correva attraverso il lato sud della proprietà D M. Il gravame proposto dal J veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 709 del 30 marzo 2017. Ricorre per cassazione A J, sulla base di una serie articolata di motivi. G B, V B e R D M sono rimasti intimati. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha allegato una memoria, ex art. 380 bis c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) In via preliminare, il ricorrente denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4), per essere stata redatta manualmente in corsivo dall’estensore, nella parte motiva, così da renderla difficilmente leggibile ed interpretabile. Osserva la Corte che il motivo, riguardante l’invocata nullità della sentenza, giacché (parzialmente) manoscritta, è inammissibile. Invero, in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile la nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (Sez. 2, n. 6307 del 5 marzo 2020;
cfr. altresì Sez. 5, n. 18663 del 23 settembre 2016). Nella specie, la pur non agevole lettura può essere superata mediante un’applicazione particolarmente attenta al modo di scrivere e di esprimersi dell’estensore. Venendo alle ulteriori censure, l’impostazione seguita dal ricorso impone uno scrutinio per temi e per soggetti. 2) Nel merito, e secondo l’ordine seguito dal ricorrente, con riferimento a V B, il ricorrente propone una complessa censura, ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5), per omessa motivazione, erronea ricostruzione ed esame di fatti controversi, nonché falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione del combinato disposto degli artt. 1351 e 2932 c.c., F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 19717/2022Data pubblicazione 17/06/2022 violazione dell’art. 2727 c.c, nonché violazione del combinato disposto degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. Afferma che il preliminare sottoscritto dalla B parlava letteralmente di due servitù, una posta attraverso la particella 86 in lato nord della proprietà D M e l’altra, attraverso le particelle 85 e 86, in lato sud, come confermato dalla fotografia prodotta ex adverso, in cui compariva la dicitura “servitù di passaggio carrabile e pedonale a nord convenuta e sempre confermata verbalmente”. Da ciò la violazione della buona fede contrattuale nelle trattative. Sotto altro profilo, la Corte distrettuale, non riconoscendo l’esistenza della servitù, avrebbe comunque dovuto pronunziarsi a favore del risarcimento del danno nei confronti della venditrice. Del resto, la pretesa dell’appellante avrebbe dovuto ritenersi fondata, sulla scorta di una serie di elementi, come l’estensione del fondo acquistato, la volontà dell’attore di aprire un laboratorio, la redazione di numerosi preliminari, le ammissioni avversarie. Si sarebbe trattato di indizi gravi, precisi e concordanti, ignorati dal giudice di secondo grado. Osserva questa Corte che le suddette doglianze del ricorrente non meritano accoglimento. 2.1) I giudici di secondo grado hanno osservato che “le risultanze di causa sono nel senso dell’insussistenza della dedotta interclusione, laddove il CTU aveva rilevato che il fondo J confinava con la pubblica via e disponeva, in autonomia, di diversi accessi carrabili e pedonali, mentre avrebbero potuto realizzarsi altri ulteriori accessi dallo stesso fondo, senza necessità di interessare il terreno D M. Né può rilevare, in contrario, la rilevata pendenza degli accessi praticabili su tale fondo, in quanto l’ipotesi dedotta in lite dell’interclusione assoluta era rimasta F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 19717/2022Data pubblicazione 17/06/2022 esclusa in toto dall’accertamento svolto. Quanto poi all’ipotesi di costituzione negoziale pretesamente inadempiuta e coercibile….il contratto definitivo, che non la prevedeva, aveva superato il preliminare, in mancanza di alcuna specifica, ma necessaria pattuizione di salvezza del medesimo, contraria al rogito”. Prosegue la sentenza impugnata, a proposito dell’interpretazione del contratto inter partes, affermando che “Dagli atti versati in causa era emerso come i venditori avessero garantito al J un unico passaggio e precisamente quello sul terreno del D M con ingresso sul mappale 86 e posto a sud est del fabbricato rimasto in proprietà D M….Ed, invero dagli atti emerge in modo inoppugnabile che il preliminare J/D M prevedeva un unico accesso al bene compravenduto dalla pubblica via a mezzo della servitù… Dagli stessi atti è del pari emergenza documentale come il preliminare J/B pure prevedesse la sola servitù sul mappale 86..” In buona sostanza, la Corte distrettuale ha ricostruito – sulla scorta degli elementi a sua disposizione – una realtà fattuale non implausibile ed il mezzo d’impugnazione s’infrange contro il principio per il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei
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