Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2018, n. 26003

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2018, n. 26003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26003
Data del deposito : 17 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

TRIBUNALE di LATINA, depositato il 01/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2018 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per il controricorrente e• ricorrente incidentale L, l'Avvocato G S che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato in data 01/08/2013 il Tribunale di Latina, decidendo sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 I. fall. da ,Giovanni L, ha ammesso quest'ultimo al passivo del fallimento della Acquacoltura Medfish s.p.a. in liquidazione per l'importo di euro 250.000,00 in via chirografaria, a titolo di regresso, in relazione al pagamento, quale fideiussore, dell'obbligazione della società fallita nei confronti della Banca Popolare Vesuviana società cooperativa (d'ora innanzi, la Banca).

2. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il L ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la Banca. Il L ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. La curatela del fallimento della Acquacoltura Medfish s.p.a. in liquidazione non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 61, secondo comma, I. fall. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rilevando: a) che il fideiussore aveva effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento un pagamento parziale, anziché integrale, dell'obbligazione principale, laddove la giurisprudenza menzionata dal decreto impugnato consente, ai sensi del citato art. 61, l'insinuazione al passivo del fideiussore che abbia integralmente estinto l'obbligazione;
b) che, in particolare, il credito vantato dalla banca nei confronti del debitore garantito era ben più ampio (euro 726.808,37). Sul punto il controricorrente e ricorrente incidentale osserva: a) che il pagamento della somma di euro 250.000,00 aveva fatto seguito ad una transazione intervenuta con la Banca, la quale, per effetto della corresponsione dell'importo indicato, si era impegnata "a non richiedere e/o promuovere più azioni giudiziarie, siano esse di cognizione, cautelari e/o conservative in danno del sig. L Giovanni";
b) che, pertanto, non era stato escluso il diritto del garante di agire in surrogazione o regresso e, anzi, era cessata la materia del contendere tra il L e la Banca, limitatamente al credito indicato;
c) che la non opposizione del curatore imponeva l'ammissione del credito;
d) che l'art. 62 I. fall. consente al creditore, in caso di pagamento parziale da parte di un coobbligato in solido o del fideiussore, di insinuarsi al passivo solo per la parte non riscossa e al coobbligato con diritto di regresso verso il fallito di concorrere per la somma pagata.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si invoca l'opponibilità, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., del provvedimento di ammissione al passivo della MCM Holding s.p.a., 'anch'essa, come il L, destinataria del provvedimento monitorio, cui aveva fatto seguito la ricordata transazione.
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