Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2024, n. 18261
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In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la società incorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3128/2022 Numero sezionale 1990/2024 Numero di raccolta generale 18261/2024 Data pubblicazione 03/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Reclamo avverso Dott. M F - Presidente - sentenza di fallimento Dott. F T - Consigliere - Dott. A L - Consigliere - Ud. – PU Dott. A D M - Consigliere - R.G.N.3128/2022 Dott. C C - rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso nr.3128/2023 proposto da Fallimento della soc. Toolk srl, elettivamente domiciliato in Fermo C.so Cefalonia, 31, rappresentato e difeso dall'avv. S S (SNTSFN64S01G920O) giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Wall System LLC, elettivamente domiciliata in Roma Via Degli Scipioni, 134 presso lo studio dell'avv. F D R (DRSFRC80T12H501G), rappresentata e difesa dall'avv. M A D B (DLBMCN74C05L840S);
controricorrente NONCHÉ
CONTRO
Numero registro generale 3128/2022 Numero sezionale 1990/2024 Numero di raccolta generale 18261/2024 G L, in qualità di legale rappresentante della Toolk srl Data pubblicazione 03/07/2024 domiciliato ex lege in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avv. M B (BLLMRN61M55F520R) controricorrente NONCHE'
CONTRO
Manpower Srl elettivamente domiciliata in Milano Viale Monza, presso lo studio dall'Avv. M F che la difende e rappresenta come da procura in atti controricorrente e ricorrente incidentale NONCHE'
CONTRO
Intesa Sanpaolo Spa, rappresentata da Intrum italy spa, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona -intimati - Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, nr. 1405/2021 depositata in data 27/12/2021 udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Giovanni Battista Nardecchia, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati S S per il ricorrente e Antonino Giacomo Anzalone per il controricorrente Manpower srl. udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica tenutasi in data 8 maggio 2024 del Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
FATTI DI CAUSA
2 di 18 Numero registro generale 3128/2022 Numero sezionale 1990/2024 1.La Corte d'Appello di Ancona, con la gravata sentenza e in Numero di raccolta generale 18261/2024 accoglimento dei reclami riuniti proposti da Wall System LLC e Data pubblicazione 03/07/2024 Luigi G, ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo che aveva dichiarato il fallimento della società Toolk srl, incorporata in Starlite srl, corrente in Castelfidardo (AN), a sua volta incorporata in Wall System LLC, società di diritto statunitense con sede nel Delaware ed ha rimesso il procedimento davanti al Tribunale.
1.1 I giudici marchigiani richiamavano la recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 21970 del 30 luglio 2021 la quale aveva affermato che l'operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell'intero patrimonio della incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata;
la legittimazione passiva a subire le altrui pretese e a difendersi da esse in ordine ai rapporti giuridici sorti nei confronti dell'incorporata risiederebbe, quindi, in capo all'incorporante.
1.2 Evidenziava la Corte d'Appello che, in applicazione di tali principi, il ricorso per la declaratoria di fallimento e il decreto di convocazione sarebbero dovuti essere notificati alla società incorporante finale Wall System LLC ed in particolare, tenendo conto del fatto che quest'ultima è società di diritto e di nazionalità statunitensi, nei modi e termini stabiliti dalla legge e dalle convenzioni internazionali.
1.3 Precisava, infine, la Corte che l'accertamento della natura fittizia dell'operazione di fusione doveva necessariamente compiersi attraverso la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della incorporante in osservanza dei rigidi principi enunciati dalla Cassazione.
2. Il Fallimento della soc. Toolk srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi;
Wall System LLC e Luigi G 3 di 18 Numero registro generale 3128/2022 Numero sezionale 1990/2024 Numero di raccolta generale 18261/2024 hanno svolto difese con controricorso, Manpower Srl ha proposto Data pubblicazione 03/07/2024 ricorso incidentale, mentre Intesa Sanpaolo Spa, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona sono rimasti intimati.
3. Il giudizio avviato ab origine alla camera di consiglio è stato rimesso e trattato in pubblica udienza per la risoluzione della questione di rilevanza nomofilattica relativa all'individuazione del soggetto destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nell'ipotesi di cancellazione societaria generata dal fenomeno della incorporazione nel quale opera la disciplina di cui all'art 10 l. fall. (fallibilità della società incorporata entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese). Le parti hanno depositato memorie ex art 380bis.
1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 15 l.fall., nonché degli artt. 2504 bis c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c.;
il ricorrente assume che il principio affermato dalla Corte, secondo il quale la corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 L.F. non poteva che avvenire mediante notifica della istanza di fallimento (e del pedissequo decreto di convocazione) alla società incorporante, troverebbe applicazione nell'ipotesi di “fisiologica” (reale, effettiva) fusione per incorporazione, nella quale la società incorporata conserva la propria identità anche se al solo fine della dichiarazione di fallimento (sia pure, ex art. 10 l.fall., entro l'anno dalla cancellazione dal registro imprese), e non sarebbe, invece, applicabile alla fattispecie in esame vista la natura assolutamente fittizia delle incorporazioni, in quanto facenti parte del medesimo disegno fraudolento, volto esclusivamente ad evitare il fallimento della Toolk, in quel momento già in stato di conclamata decozione, attraverso una (apparente) dismissione della attività d'impresa 4 di 18 Numero registro generale 3128/2022 Numero sezionale 1990/2024 Numero di raccolta generale 18261/2024 ormai gravata da ingenti debiti. Sostiene, inoltre, il Fallimento che Data pubblicazione 03/07/2024 l'accertamento della natura fittizia della fusione, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio nel procedimento prefallimentare, non imponeva la convocazione della società incorporante e che in ogni caso l'istanza di fallimento era stata proposta nei confronti della società incorporata estinta entro il termine di cui all'art 10 l.fall., con la conseguenza che il diritto ad essere sentito in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, spettava al legale rappresentante della stessa società estinta. Afferma ancora il ricorrente che i giudici di seconde cure, preso atto del contraddittorio integrato e completato, avrebbero potuto e dovuto pronunciarsi anche nel merito su ogni questione e sulla domanda posta alla loro attenzione.
2. Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c., per non avere la Corte tenuto conto del fatto che la reclamante, nel rassegnare anche conclusioni nel merito della controversia, non ha fatto altro che accettare ed integrare spontaneamente il contraddittorio, sanando in tal modo ogni eventuale nullità del procedimento di primo grado.
2.1. Il motivo del ricorso incidentale proposto da Manpower srl denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 l.fall, 164 3° comma c.p.c., 354 c.p.c. e 156 c.p.c. ultimo comma in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c.;
sostiene la ricorrente incidentale che: a) la Corte aveva l'obbligo di verificare comunque la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la declaratoria di fallimento, non potendosi il reclamo limitare a dedurre mere eccezioni di carattere procedimentale;
b) la Corte di merito, una volta investita del reclamo, avrebbe dovuto svolgere essa stessa l'istruttoria prefallimentare per arrivare ad una decisione di merito, ciò in ossequio ai principi enunciati dalla 5 di 18 Numero registro generale 3128/2022 Numero sezionale 1990/2024 Numero di raccolta generale 18261/2024 sentenza della Corte di cassazione S.U. nr.2258/2022 ;
c) Wall Data pubblicazione 03/07/2024 System LLC, essendo a conoscenza del processo di primo grado, come dimostra l'immediato reclamo, avrebbe avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni e non limitarsi a proporre reclamo al solo scopo di dedurre vizi procedurali e così far regredire il processo.
3. Il primo motivo è fondato e il suo buon esito comporta l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.
3.1. I fatti di causa non sono in contestazione e, per quanto d'interesse, possono così ulteriormente compendiarsi: con ricorso ex art.15 l.fall., depositato in data 09.04.2021, Manpower S.r.l., deducendo di essere creditrice per la somma di € 195.925,53, chiedeva il fallimento di Toolk S.r.l.;
la società debitrice, destinataria della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione per l'udienza prefallimentare, era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 17/8/2020, per effetto del deposito dell'atto di fusione per incorporazione nella società Starlite S.r.l. che, a sua volta e alla data del deposito del ricorso per fallimento, era stata fusa per incorporazione nella società di diritto statunitense Wall System LLC (già Liberty Mas LLC).