Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 03368
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 03934/2019 R.G., proposto da L T;
ex lege domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
rappresentato e difeso dall'Avvocato M S, in virtù di procura a margine della seconda pagina del ricorso per cassazione. -ricorrente-
contro
E Z;
-intimata- P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 25 giugno 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il novembre 2022 dal Consigliere Relatore, P S.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2001, G T introdusse, ex art. 447-bis cod. proc. civ., un giudizio nei confronti del fratello L, per ottenere la restituzione di parte di un immobile sito nel Comune di Galliera Veneta, sul presupposto di averglielo concesso in comodato. La controversia si concluse con il rigetto della domanda, avendo il giudice ritenuto, per un verso, non dimostrata la conclusione del contratto di comodato e, per altro verso, non raggiunta la «prova che il convenuto abbia cominciato ad occupare i locali semplicemente come detentore», con esclusione, pertanto, della sussistenza del mero "animus detinendi".
2. L Tosetto agì, quindi, a sua volta, nello stesso anno per il riconoscimento della proprietà della medesima parte del bene immobile, per effetto della vendita, risalente al 1961, stipulata tra il padre e il fratello G, nella quale si sarebbe, però, specificato che metà dell'immobile spettasse a L;
in subordine, chiese accertarsi l'intervenuta usucapione. In questo secondo giudizio, l'attore L Tosetto deferì al fratello G giuramento decisorio sulle seguenti circostanze: "Giuro e giurando nego che Tosetto L dal 1976 al 01.01.2001 ha avuto la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile sito e censito in Galliera Veneta, già Via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente delle due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante";
"Giuro e giurando nego che Tosetto L dal 1976 al 01.01.2001 ha impiegato come suo ripostiglio chiuso a chiave parte dell'immobile sito e censito in Galliera Veneta, già Via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente le due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante". Il convenuto G T prestò il giuramento e il giudice rigettò, non solo la domanda di L Tosetto avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'immobile fondata sulla clausola contenuta nella vendita del 1961 (cui fu riconosciuta efficacia obbligatoria e non reale), ma anche, sul rilievo della vincolatività del giuramento, la domanda di usucapione.
3. Nel 2007, L Tosetto convenne in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Padova il fratello G, ai sensi dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del giuramento del fratello, assunto come falso. Con sentenza del 27 giugno 2014, il Tribunale di Padova rigettò la domanda, rilevando che, in sede penale, il procedimento per il reato di falso giuramento (art.371 cod. pen.) cui G T era stato sottoposto in seguito alla denuncia-querela presentata dal fratello L, era stato archiviato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, non ostante l'opposizione della persona offesa. Con sentenza 25 giugno 2018, n. 1793 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani Tribunale patavino da L Tosetto nei confronti di G T (e proseguito nei confronti della vedova ed erede, E Z, in seguito al decesso dell'appellato), sulla base dei seguenti rilievi: I- l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento non ostava alla possibilità di conseguire il risarcimento ex art. 2738, secondo comma, cod. civ.;
ciò, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass.19/10/2015, n. 21089);
H- peraltro, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile di G T, avrebbe dovuto provarsi - mercé la prova per testi richiesta (ciò che peraltro non era stato possibile, in ragione dell'inammissibilità della prova medesima per estraneità dei capitoli dedotti dalla parte istante rispetto al thema probandum, nonché per il loro carattere generico e valutativo) - la circostanza che egli fosse consapevole che il godimento dell'immobile, da parte del fratello L, fosse «non a titolo di comodato», bensì «pieno ed esclusivo», ovverosia che avesse «tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione» (p.9 della sentenza in esame);
III- la prova avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa tenendo conto del fatto che, da un lato, G T era proprietario esclusivo per effetto della compravendita dal padre del 1961, ma, dall'altro lato, gli altri familiari, tra cui il fratello L, avevano continuato ad utilizzare l'immobile, che era stato l'abitazione di famiglia;
IV- a tali fini, inoltre, non poteva valorizzarsi la sentenza resa all'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., che aveva rigettato la domanda di restituzione dell'immobile già avanzata da G T P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani nei confronti del fratello L, giacché essa aveva lasciato, per l'appunto, impregiudicata la questione dell'esistenza in capo a quest'ultimo di un possesso "ad usucapionem";
V- in mancanza di questa prova, per un verso, era pacifico che L Tosetto utilizzava due stanze come deposito (come era stato riconosciuto dallo stesso G, che, proprio per riavere quelle stanze, nel 2001 aveva introdotto la causa di restituzione sulla base del dedotto contratto di comodato);
per altro verso, il titolo del godimento vantato da L (possessio ad usucapionem), «elemento decisivo della causa» (pp.10-11 sentenza, cit.), non era invece dimostrato;
da ciò derivava che era prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato, ma non vi era prova della falsità del giuramento sul primo capitolo;
VI- la falsità sul secondo capitolo non era decisiva, in mancanza della prova della falsità medesima sul primo capitolo, da considerarsi «il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione sul cui mancato riconoscimento è commisurata la domanda di risarcimento danni» (p. 11 sentenza, cit.).
4. Avverso la sentenza della Corte veneta ha proposto ricorso per cassazione L Tosetto, sulla base di sei motivi. Non ha svolto difese l'intimata E Z. Con ordinanza interlocutoria dell'8 febbraio 2022, n. 4021, resa all'esito dell'adunanza camerale del 3 novembre 2021, questa Corte ha rinviato alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.375, ultimo comma, cod. proc. civ.. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. G B N, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. Viene censurata, in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, «se per un verso è pacifico che Tosetto L utilizzava due stanze come deposito (e in tal senso è prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato), dall'altro la circostanza non è decisiva per quanto in precedenza esposto in ordine al titolo del godimento, elemento decisivo della causa», sicché, sotto questo profilo, «non vi è prova della falsità del giuramento sul primo capitolo all'uopo formulato, che è il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione». La Corte territoriale, riconoscendo come «non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo», ma respingendo, nel contempo, la domanda risarcitoria, avrebbe contravvenuto al consolidato principio secondo cui "il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani falso interessi uno o più punti della formula del giuramento" (è citata Cass. pen., Sez. 6, 22/12/2015-13/01/2016, n. 1066). La sentenza impugnata, negando rilievo alla falsità che ha interessato solo un punto della formula di giuramento, avrebbe violato il predetto principio, così falsamente applicando gli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». Viene censurata, sotto altro profilo, la statuizione già sopra evidenziata contenuta nella sentenza impugnata, dal momento che costituirebbe «una contraddizione insanabile», secondo il ricorrente, il ritenere che due affermazioni aventi lo stesso contenuto - quali quelle oggetto dei due capitoli del deferito giuramento, essendo l'una la «parafrasi» dell'altra -
ex lege domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
rappresentato e difeso dall'Avvocato M S, in virtù di procura a margine della seconda pagina del ricorso per cassazione. -ricorrente-
contro
E Z;
-intimata- P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 25 giugno 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il novembre 2022 dal Consigliere Relatore, P S.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2001, G T introdusse, ex art. 447-bis cod. proc. civ., un giudizio nei confronti del fratello L, per ottenere la restituzione di parte di un immobile sito nel Comune di Galliera Veneta, sul presupposto di averglielo concesso in comodato. La controversia si concluse con il rigetto della domanda, avendo il giudice ritenuto, per un verso, non dimostrata la conclusione del contratto di comodato e, per altro verso, non raggiunta la «prova che il convenuto abbia cominciato ad occupare i locali semplicemente come detentore», con esclusione, pertanto, della sussistenza del mero "animus detinendi".
2. L Tosetto agì, quindi, a sua volta, nello stesso anno per il riconoscimento della proprietà della medesima parte del bene immobile, per effetto della vendita, risalente al 1961, stipulata tra il padre e il fratello G, nella quale si sarebbe, però, specificato che metà dell'immobile spettasse a L;
in subordine, chiese accertarsi l'intervenuta usucapione. In questo secondo giudizio, l'attore L Tosetto deferì al fratello G giuramento decisorio sulle seguenti circostanze: "Giuro e giurando nego che Tosetto L dal 1976 al 01.01.2001 ha avuto la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile sito e censito in Galliera Veneta, già Via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente delle due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante";
"Giuro e giurando nego che Tosetto L dal 1976 al 01.01.2001 ha impiegato come suo ripostiglio chiuso a chiave parte dell'immobile sito e censito in Galliera Veneta, già Via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente le due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante". Il convenuto G T prestò il giuramento e il giudice rigettò, non solo la domanda di L Tosetto avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'immobile fondata sulla clausola contenuta nella vendita del 1961 (cui fu riconosciuta efficacia obbligatoria e non reale), ma anche, sul rilievo della vincolatività del giuramento, la domanda di usucapione.
3. Nel 2007, L Tosetto convenne in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Padova il fratello G, ai sensi dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del giuramento del fratello, assunto come falso. Con sentenza del 27 giugno 2014, il Tribunale di Padova rigettò la domanda, rilevando che, in sede penale, il procedimento per il reato di falso giuramento (art.371 cod. pen.) cui G T era stato sottoposto in seguito alla denuncia-querela presentata dal fratello L, era stato archiviato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, non ostante l'opposizione della persona offesa. Con sentenza 25 giugno 2018, n. 1793 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani Tribunale patavino da L Tosetto nei confronti di G T (e proseguito nei confronti della vedova ed erede, E Z, in seguito al decesso dell'appellato), sulla base dei seguenti rilievi: I- l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento non ostava alla possibilità di conseguire il risarcimento ex art. 2738, secondo comma, cod. civ.;
ciò, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass.19/10/2015, n. 21089);
H- peraltro, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile di G T, avrebbe dovuto provarsi - mercé la prova per testi richiesta (ciò che peraltro non era stato possibile, in ragione dell'inammissibilità della prova medesima per estraneità dei capitoli dedotti dalla parte istante rispetto al thema probandum, nonché per il loro carattere generico e valutativo) - la circostanza che egli fosse consapevole che il godimento dell'immobile, da parte del fratello L, fosse «non a titolo di comodato», bensì «pieno ed esclusivo», ovverosia che avesse «tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione» (p.9 della sentenza in esame);
III- la prova avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa tenendo conto del fatto che, da un lato, G T era proprietario esclusivo per effetto della compravendita dal padre del 1961, ma, dall'altro lato, gli altri familiari, tra cui il fratello L, avevano continuato ad utilizzare l'immobile, che era stato l'abitazione di famiglia;
IV- a tali fini, inoltre, non poteva valorizzarsi la sentenza resa all'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., che aveva rigettato la domanda di restituzione dell'immobile già avanzata da G T P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani nei confronti del fratello L, giacché essa aveva lasciato, per l'appunto, impregiudicata la questione dell'esistenza in capo a quest'ultimo di un possesso "ad usucapionem";
V- in mancanza di questa prova, per un verso, era pacifico che L Tosetto utilizzava due stanze come deposito (come era stato riconosciuto dallo stesso G, che, proprio per riavere quelle stanze, nel 2001 aveva introdotto la causa di restituzione sulla base del dedotto contratto di comodato);
per altro verso, il titolo del godimento vantato da L (possessio ad usucapionem), «elemento decisivo della causa» (pp.10-11 sentenza, cit.), non era invece dimostrato;
da ciò derivava che era prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato, ma non vi era prova della falsità del giuramento sul primo capitolo;
VI- la falsità sul secondo capitolo non era decisiva, in mancanza della prova della falsità medesima sul primo capitolo, da considerarsi «il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione sul cui mancato riconoscimento è commisurata la domanda di risarcimento danni» (p. 11 sentenza, cit.).
4. Avverso la sentenza della Corte veneta ha proposto ricorso per cassazione L Tosetto, sulla base di sei motivi. Non ha svolto difese l'intimata E Z. Con ordinanza interlocutoria dell'8 febbraio 2022, n. 4021, resa all'esito dell'adunanza camerale del 3 novembre 2021, questa Corte ha rinviato alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.375, ultimo comma, cod. proc. civ.. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. G B N, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. Viene censurata, in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, «se per un verso è pacifico che Tosetto L utilizzava due stanze come deposito (e in tal senso è prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato), dall'altro la circostanza non è decisiva per quanto in precedenza esposto in ordine al titolo del godimento, elemento decisivo della causa», sicché, sotto questo profilo, «non vi è prova della falsità del giuramento sul primo capitolo all'uopo formulato, che è il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione». La Corte territoriale, riconoscendo come «non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo», ma respingendo, nel contempo, la domanda risarcitoria, avrebbe contravvenuto al consolidato principio secondo cui "il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. Spaziani falso interessi uno o più punti della formula del giuramento" (è citata Cass. pen., Sez. 6, 22/12/2015-13/01/2016, n. 1066). La sentenza impugnata, negando rilievo alla falsità che ha interessato solo un punto della formula di giuramento, avrebbe violato il predetto principio, così falsamente applicando gli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». Viene censurata, sotto altro profilo, la statuizione già sopra evidenziata contenuta nella sentenza impugnata, dal momento che costituirebbe «una contraddizione insanabile», secondo il ricorrente, il ritenere che due affermazioni aventi lo stesso contenuto - quali quelle oggetto dei due capitoli del deferito giuramento, essendo l'una la «parafrasi» dell'altra -
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