Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2018, n. 21963
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la seguente SENTENZA sul ricorso 29221-2016 proposto da: B D N S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato N P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A C, 2018 CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;1581 - ricorrente -contro S V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato S R, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 3565/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2016 R.G.N. 7215/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. F A;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento dei restanti motivi;udito l'Avvocato ANIELLO IZZO per delega verbale Avvocato N P;udito l'Avvocato L S per delega verbale Avvocato L S. R.G. n. 29221/2016 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15 giugno 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato in data 20 luglio 2010 a V S dal Banco di Napoli Spa, dopo che il lavoratore era stato giudizialmente reintegrato per l'illegittimità del precedente recesso del 18 settembre 2008 comminato nell'ambito della medesima procedura di licenziamento collettivo. La Corte territoriale, pacifico che il secondo licenziamento era stato inflitto in base al disposto dell'art. 17 della I. n. 223 del 1991, ha ritenuto che il "licenziamento sostitutivo" ivi previsto presupponesse, quale condizione necessaria, che la procedura dovesse essere regolare e che lo strumento di cui all'art. 17 non potesse essere impiegato "nei confronti degli stessi lavoratori licenziati e poi reintegrati per vizio procedurale". 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 4 motivi, cui ha resistito l'intimato con controricorso. 3. In prossimità dell'adunanza camerale del 31 gennaio 2018 entrambe le parti hanno comunicato memorie ed il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto;all'esito della camera di consiglio il Collegio ha ritenuto l'opportunità di trattare il ricorso in udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi del ricorso per cassazione rispettivamente denunciano: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della I. n. 223 del 1991 e dell'art. 12 disp. sulla legge in generale preliminari al codice civile, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la norma possa essere applicata solo ed esclusivamente a lavoratori diversi da quelli precedentemente reintegrati;2) omesso esame circa un fatto decisivo da parte della Corte distrettuale per non aver considerato che il lavoratore era stato precedentemente reintegrato solo perché la comunicazione ex art. 4, co. 9, I. n. 223 del 1991, non era stata inviata anche alla Commissione Regionale Tripartita e che la stessa Corte di Appello aveva considerato corretta la procedura per il resto;3) ancora omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la sentenza impugnata considerato che il lavoratore era stato licenziato in R.G. n. 29221/2016 *I applicazione di un criterio di scelta (quello costituito dal possesso dei requisiti per il diritto a pensione) che non presentava margini di discrezionalità e consentiva di individuare automaticamente il licenziando.
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